Beni significativi e “parti staccate” – l’Agenzia chiarisce la corretta aliquota IVA

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Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate ha dato importanti chiarimenti per la fatturazione delle componenti e parti staccate di “beni significativi” forniti dal prestatore durante l’intervento di recupero in un’abitazione.

Il documento di prassi, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 19, legge di bilancio 2018, coordina e sistematizza i chiarimenti forniti con precedenti circolari, che avevano lasciato aperti alcuni dubbi e indica la modalità di determinazione del “valore” dei beni significativi. Sottolinea, altresì, la chiusura del contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2017 nel caso di comportamenti difformi tenuti finora dai contribuenti.

Le componenti e parti staccate dei “beni significativi”

L’articolo 1, comma 19, legge n. 205/2017, con una norma di interpretazione autentica, ha previsto che l’individuazione delle singole parti o pezzi staccati di “beni significativi” (elencati tassativamente nel D.M. 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, condizionatori, sanitari, impianti di sicurezza) si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.

Secondo l’Agenzia delle entrate, ciò significa che:

  • se il singolo componente ha una propria funzione, diversa da quella del bene significativo, il medesimo è assoggettato ad IVA 10%;
  • se il singolo componente ha la stessa funzione del bene significativo, è parte integrante di quest’ultimo: di conseguenza, l’IVA 10% è applicata sul bene significativo, comprensivo del valore della componente, fino a concorrenza del valore della manodopera.

Il chiarimento è importante per poter correttamente determinare la base imponibile della prestazione da assoggettare ad aliquota IVA ridotta del 10%, in considerazione del fatto che sui beni significativi, forniti dallo stesso prestatore durante l’intervento, l’IVA ridotta si applica fino a concorrenza della manodopera (come nell’esempio che si propone sotto).

 Esempio:

L’impresa Alfa sostituisce la caldaia in un appartamento. Valore dell’intera prestazione, senza IVA, 4.000 euro, di cui:

  • caldaia euro 3.000 (bene significativo)
  • posa in opera euro 1.000 (manodopera): tale importo è anche il limite di valore dei beni significativi su cui è applicabile l’IVA 10%.

L’imponibile relativo alla caldaia di 3.000 euro, sarà così differenziato:

  1. su 1.000 euro è applicabile l’aliquota ridotta del 10% (cioè, sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore dei beni significativi: 4.000-3.000);
  2. sui restanti 2.000 euro (valore residuo dei beni significativi) l’IVA si applica con l’aliquota propria del bene pari al 22%.

La manodopera di 1.000 euro è assoggettata ad IVA 10%.

COSA SIGNIFICA AUTONOMIA FUNZIONALE

Il criterio dell’autonomia funzionale conferma quanto già chiarito, ad esempio, per la sostituzione del bruciatore della caldaia già installata (circolare n. 71/E/2000): il valore del bruciatore (componente/parte staccata) confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi (IVA 10%), avendo tale componente una funzione diversa da quella della caldaia.

Cosi, ad esempio, se durante un intervento di manutenzione in una caldaia viene sostituito il bruciatore (valore/costo 600 euro), con una manodopera di 400 euro, il totale della prestazione (pari a 1.000 euro) è interamente assoggettato ad IVA 10%.

 Casi concreti

La precisazione consente, altresì, di risolvere i dubbi su altre tipologie di componenti, che la circolare tratta in modo esplicito (tapparelle, zanzariere ed inferriate), avendo nel tempo rappresentato le fattispecie più discusse e più frequenti (circolare n. 12/E/2016).

a) Tapparelle, scuri, veneziane

Hanno una propria autonomia funzionale diversa da quella degli infissi esterni (finestre), in quanto sono installate allo scopo di proteggere dagli agenti atmosferici e a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Da tale considerazione, discende che il valore/costo delle tapparelle (scuri, veneziane) non è attratto nel valore del bene significativo ed è assoggettato ad aliquota IVA 10%.

Ovviamente, nel diverso caso in cui la tapparella sia strutturalmente integrata nell’infisso (e, quindi, è un prodotto unico ed inscindibile già in fase di produzione), il relativo valore confluisce in quello del bene significativo, con la conseguenza dell’applicazione dell’aliquota IVA 10% solo fino a concorrenza della manodopera.

b) Zanzariere

Valgono le medesime considerazioni effettuate per le tapparelle: sono assoggettate ad aliquota IVA del 10% (non sono “infissi esterni”, avendo la diversa funzione di protezione dagli insetti), salvo il caso in cui sono “integrate” già in fase di produzione.

c) Inferriate grate di sicurezza

Anche le grate di sicurezza, la cui installazione è effettuata per prevenire atti illeciti, hanno una funzione diversa da quella dell’infisso esterno, preposto all’isolamento e completamento dell’immobile, con la conseguenza di applicare l’IVA con l’aliquota del 10% sull’intera prestazione, comprensiva del valore delle grate.

Determinazione del valore dei beni significativi

Altra importante precisazione contenuta nella circolare concerne la determinazione del valore dei beni significativi. Con il supporto dei chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa di accompagnamento alla norma di interpretazione autentica, l’Agenzia completa e declina con maggiore precisione quanto già affermato nella risoluzione n. 25/E/2015, affermando che il valore dei beni significativi è determinato:

  • nel caso di produzione dei beni significativi, con riferimento al costo pieno di produzione: quindi, tutti i costi diretti e indiretti (c.d. generali di produzione) sostenuti per la produzione dei beni (ammortamento di beni materiali e immateriali, manutenzioni e riparazioni, etc.), ad esclusione dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti. Nel caso di impresa individuale, il valore della manodopera impiegata per produrre il bene tiene conto anche della remunerazione figurativa del titolare. Rimane escluso, quindi, solo il mark-up (cioè, il guadagno/ricarico del produttore).
  • Nel caso di rivendita dei beni significativi, il valore è non inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

Modalità di fatturazione

Nella fattura deve essere evidenziato:

  • il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento;
  • il valore dei beni significativi.

Di conseguenza, dovrà essere evidenziata separatamente l’imposta al 10% e quella ad aliquota ordinaria del 22%.

L’indicazione di tali elementi è necessaria per poter correttamente ricostruire la base imponibile su cui applicare l’aliquota IVA nelle diverse misure (ridotta ed ordinaria).

Per tale motivo, la compilazione della fattura deve essere effettuata come sopra indicato  anche qualora il valore del bene significativo non è superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato, quindi con applicazione dell’IVA 10% sull’intero valore).

Decorrenza e sanatoria

La disposizione normativa contenuta nella legge di Bilancio 2018, avendo una natura interpretativa, ha effetto retroattivo. Tuttavia, la stessa norma ha previsto una “sanatoria” per tutti i comportamenti difformi tenuti fino al 31 dicembre 2017. Tale clausola di salvaguardia è riferibile a tutti i contenziosi in essere fino a tale data (ad esempio, relativi all’erronea qualificazione delle componenti, oppure all’erronea determinazione del valore, nonché alle ipotesi di emissione di una fattura incompleta).

Di conseguenza, le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 dovranno attenersi alle regole sopraindicate.

Norma:

  • 7, c.1, lett. b), L. 488/99
  • DM 29 dicembre 1999
  • 1, comma 19, legge n. 205/2017

 Prassi:

  • Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018
  • Circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016
  • Risoluzione 25/E del 6 marzo 2015
  • Circolare n. 71/E del 7 aprile 2000

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