Il trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE”, ed i trattamenti di malattia a carico dell’INPS

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Cosa succede in caso di trasferimento del lavoratore in altro Paese UE, in costanza della corresponsione dell’indennità di malattia? E’ possibile? Quali sono le previsioni dell’istituto in questa particolare circostanza?

A dare risposta a questi quesiti è il recente messaggio 4271 del 16/11 con il quale l’INPS fornisce particolari chiarimenti in merito alla “Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE”.

La libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi UE, già prevista dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è nel tempo sempre più evoluta e le nostre aziende clienti sono sempre più orientate ad offrire i propri beni e servizi anche al di fuori dei confini del nostro territorio.

Tutto questo è stato ancora più favorito con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’UE (Trattato di Maastricht), la creazione dello “spazio Schengen” (dagli omonimi Trattati) e la Direttiva generale 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, concepita proprio per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Per quanto attiene al particolare (e delicato) caso di trasferimento del lavoratore all’estero (in paesi UE ed in paesi extraeuropei) durante l’assenza dal lavoro per malattia, l’INPS nel lontano 1996, con la circolare n. 192, aveva previsto che, in questa tale circostanza, il riconoscimento della prevista indennità fosse subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso.

Nel corso degli ultimi periodi, stante anche l’aumento esponenziale delle situazioni di distacco all’estero di lavoratori iscritti alla previdenza italiana, sono stati posti all’istituto numerosi quesiti alle sedi territoriali dell’Istituto se la Circolare del 1996 fosse ancora valida o meno, considerato le modifiche intervenute dalle più recenti Direttive Comunitarie.

Con il recente Messaggio 4271 l’INPS sottolinea che il provvedimento di autorizzazione di cui alla circolare 162/96 va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto.

Considerato quindi che non può essere vietato al paziente il trasferimento, nonostante il parere negativo dell’INPS, qualora il dipendente intenda procedere comunque verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente (previsto anche dalla circolare n. 14 – n. 134368 A.G.O. - del 28/01/1981, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.

Naturalmente questa circostanza si verificherà nel solo caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero.

L’iter, individuato nel messaggio in esame, sarà quindi il seguente:

  • il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali, ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia,
  • La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile – nei limiti delle proprie disponibilità organizzative – il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero.
  • Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al messaggio, nel quale sarà individuato, alternativamente:
    • Il nulla osta (sotto il profilo medico legale) al richiesto trasferimento all’estero;
    • Il parere che, sotto il profilo medico legale, il richiesto trasferimento all’estero potrebbe comportare il rischio di aggravamento del quadro morboso in essere.

In questo secondo caso, il lavoratore può comunque procedere al trasferimento, con la conseguenza della sospensione del diritto all’indennità, come sopra indicato.

  • il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.

Rispondendo quindi ai vari quesiti, L’Istituto ha confermato che, per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.

 

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