Gli incentivi per le assunzioni del 2019

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Negli ultimi anni il tema oggetto della presente trattazione è stato completamente rivoluzionato. Le storiche agevolazioni che abbiamo utilizzato negli anni passati (mobilità e piccola mobilità in primis), sono state cancellate e sono, solo in minima parte, state sostituite con delle “nuove agevolazioni” di difficile applicazione e condizionate, come noto, da “Durc”, regolarità contributive, applicazione integrale dei contratti collettivi, etc.

Negli ultimi interventi normativi, vi sono state delle novità in materia di agevolazioni e di incentivi atti a favorire l’occupazione a tempo indeterminato.

Vediamo, qui di seguito, i nuovi incentivi previsti per l’anno 2019:

Incentivi per le assunzioni dei lavoratori “under 35”

A dire il vero, l’agevolazione in esame non è stata inserita nella “Legge di Bilancio 2019”, perché è stata introdotta (o forse sarebbe il caso di dire prorogata) con l’articolo 1-bis del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 96/2018 (meglio noto come “Decreto Dignità”).

Come si diceva, si tratta forse più di una “proroga” stante il fatto che le agevolazioni erano state introdotte, quasi identiche, già dal 2018. Infatti, il provvedimento prevede la conferma anche per il biennio 2019/2020 delle agevolazioni contributive previste dai commi 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n.205/2017 per i giovani di età inferiore ai 35 anni (sarebbero stati under 30 dal 01/01/2019, se non fosse intervenuto il Decreto Dignità) che non abbiamo mai avuto contratti a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e deve riguardare esplicitamente la qualifica di operaio, impiegato o quadro (sono esclusi, dunque, i dirigenti).

Il beneficio cui si fa riferimento (per un massimo di 36 mesi) prevede l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e dei premi INAIL, per un massimo di 3000 euro su base annua, riproporzionato su base mensile.

Come detto, la norma rispecchia in molti punti le previsioni del 2018, e quindi si ritiene applicabile quanto detto dall’INPS con la Circolare n. 40/2018, per le molte analogie, ad esempio con riferimento al tema della “non necessaria” assunzione con Contratto a Tutele Crescenti, oppure in materia di fruizione dei benefici sui contributi minori, etc.

Tuttavia, va segnalato che il legislatore non ha fatto un perfetto lavoro di copia / incolla, perché dal testo normativo troviamo queste tre, QUASI impercettibili differenze:

  • Non è prevista la possibilità della fruizione parziale per il periodo residuo del beneficio in favore di quei datori di lavoro che assumono nuovamente un lavoratore a tempo indeterminato
  • Non vi sono dei riferimenti (e quindi delle limitazioni) per i datori di lavoro che nei sei mesi antecedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva (anche se continuano a valere le condizioni e limitazioni introdotte, per ultimo, dall’art. 31 del D. lgs. 150/2015);
  • Non vi sono “clausole di durata minima contrattuale” previste dalla Legge 205/2017 (revoca dell’agevolazione in caso di licenziamento, nel semestre successivo all’assunzione a tempo indeterminato, del lavoratore o altro dipendente inquadrato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva);

Assunzione dei laureati con 110 e lode

I commi 706 e ss. della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) prevedono un “bonus” per i datori di lavoro privati che assumono giovani eccellenze.

Le assunzioni devono decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ed il contratto deve essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’incentivo è sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Le condizioni del lavoratore devono essere le seguenti (alternative):

  1. cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  2. cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Per quanto riguarda i rapporti part time, le agevolazioni sono comunque riconosciute (purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato). In tal caso, il legislatore prevede la proporzionale riduzione del beneficio (limite max di 8.000 euro annui).

Le esclusioni previste dal legislatore, in linea con le altre normative di settore, sono per i rapporti di lavoro domestico e per i datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione agevolata.

Inoltre, è prevista la revoca del beneficio in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore “agevolato” o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione agevolata.

Sempre ricordando le agevolazioni per gli under 35 (valevoli per il 2018) è prevista la possibilità del lavoratore di portarsi “in dote”, nel caso di parziale fruizione dell’esonero, il restante beneficio a favore del successivo datore di lavoro privato in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Gli incentivi in questione sono fruiti nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti « de minimis» e con il limite di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020.

Proroga del “Bonus Sud”

Sempre nella Legge di Bilancio (comma 247) viene confermato l’esonero contributivo per le assunzioni al Sud. La disposizione prevede, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, mediante l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Per gli under 35, l’agevolazione è elevata fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Incentivo per impiego di giovani trasportatori

In questo caso non si tratta di una vera e propria “assunzione agevolata”, intesa come sgravio o esonero contributivo, ma si riteneva comunque interessante indicarla in rassegna tra le “agevolazioni per l’impiego di giovani trasportatori”.

I commi dal 291 al 295 della Legge di Bilancio prevedono delle particolari agevolazioni per le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 dei conducenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età al 1 gennaio 2019 e che siano inquadrati nei livelli Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. L’assunzione dovrà avvenire con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto e la misura prevista è pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il “rimborso” verrà riconosciuto alle imprese mediante una detrazione totale dall’imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d’imposta. Per tale agevolazione si attende tuttavia la pubblicazione di un DM del Ministero del Lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

 

 

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