AL VIA GLI EUROPEI DI CALCIO ED I CONTRIBUTI SOSTEGNI-BIS: ATTENZIONE AGLI AUTOGOL!

Download PDF

Grazie anche ad un autogol, la Nazionale italiana di calcio ha battuto la Turchia nella partita inaugurale degli Europei di calcio.
Chi subisce un autogol è sempre costretto a domandarsi se la sua difesa avrebbe potuto fare meglio per evitarlo e per non ripetere lo stesso errore.
Poiché il calcio è metafora della vita, a chi scrive capita spesso di ritrarre qualche spunto metaforico calcistico da riportare quale riflessione in campo tributario e, in questo caso, il tema sono i controlli dell'Agenzia delle entrate sui contributi a fondo perduto e la capacità del contribuente di saper prevenire anche un possibile autogol. Vediamo dove e perché.
Doveva partire da ieri, 16 giugno, l’erogazione dei contributi a fondo perduto “automatici” previsti dall’art. 1 commi 1-4 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
Lo aveva affermato in un’audizione informale il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco – ma, al momento, dall’Agenzia delle Entrate tutto sembra ancora tacere.
Tuttavia, prima o poi l'Amministrazione finanziaria inizierà a corrispondere i contributi a fondo perduto, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza e, come noto, il contributo è riconosciuto in misura pari a quello del DL “Sostegni”.

Secondo il Ministro, poiché il numero delle domande relative all’agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto, le risorse non utilizzate sia nel DL 41/2021, sia nell’intervento che replica il DL 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.
Ad esempio, una nuova misura riguarda le partite IVA che possono chiedere un’integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
Sulla base delle stime dell’Agenzia delle Entrate, circa 280.000 partite IVA dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 370.000 partite IVA potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).
Secondo le ultime voci, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all’inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.
La stima è che tali interventi valgano circa 3,4 miliardi.
Ma, venendo al rischio del possibile autogol, dove si annida un possibile rischio di finire come il pifferaio di montagna che andava per suonare e rimase suonato?

Non sfuggirà, infatti, la terza componente della possibilità di erogazione del fondo perduto, ovvero quella che si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.
Ed è, infatti, diffuso l'interesse dei contribuenti con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019 che, avendo subito un peggioramento del risultato economico di esercizio, potranno chiedere il contributo.
Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021 e si cercherà quindi di "perequare", così almeno dice il Ministro, "guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno”.

Tali contributi saranno distribuiti da settembre, sulla base dei risultati di esercizio.
Come noto, su questo tema il CNDCEC ha già presentato una lettera al Ministro dell’Economia Daniele Franco per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del cd. contributo “perequativo”. Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.
Tuttavia, a parere di chi scrive, la vera insidia problematica del contributo "perequativo" non è connessa ai termini stringenti con i quali viene (ad ora) prevista la presentazione dell'istanza, ma nelle modalità di determinazione di quel contributo astrattamente idonee a far subire un inopinato autogol.
Infatti, è l'art. 1 co. 16 - 27 del DL 73/2021 a disciplinare la nobile finalità perequativa e tale opportunità è rivolta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà presto definita.

Ora, come ben noto, ogni controllo sulla legittimità della spettanza anche del c.d. contributo "perequativo" sarà gestito, sotto tutti gli aspetti, dall'Agenzia delle Entrate.
Tanto premesso, l'art. 25 co. 12 del DL 34/2020 prevede che in relazione ai controlli operano le norme del DPR 600/73, per cui, a titolo esemplificativo, gli uffici possono utilizzare i relativi poteri di accertamento.
In conseguenza di ciò, appare del tutto evidente e lapalissiano che per verificare se vi sia effettivamente stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio e non un mero calo di fatturato occorrerà un accertamento.
In altri termini, mentre la richiesta di un contributo "automatico" potrebbe far esaurire eventuali controlli fiscali nell'ambito dei controlli formali sulle banche dato del Sistema di interscambio, la conferma della legittimità di una richiesta di contributo "perequativo" renderà invece indispensabile per l'Agenzia delle entrate l'attivazione di accertamento sostanziale o di una verifica generale.
Attenzione, quindi, anche agli autogol fiscali. A buon intenditor...

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento