Arriva il ravvedimento speciale per i corrispettivi telematici

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Il DL 131/2023 (c.d. DL “Energia”) prevede una nuova forma di definizione agevolata che riguarda le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.
Nello specifico l’art. 4 del DL 131/2023 ha ammesso il ravvedimento operoso per le omesse/infedeli memorizzazioni/trasmissioni dei corrispettivi telematici:
- commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
- a condizione che il ravvedimento stesso si perfezioni entro il 15 dicembre 2023.
Ma quale sarà il vantaggio ? Esso consiste nel fatto che il ravvedimento potrà esser perfezionato anche se la violazione è stata constatata entro il 31 ottobre 2023, circostanza che sarebbe negata dall’art. 13 comma 1 lett. b-quater del DLgs. 472/97), mentre rimane ferma la regola secondo cui al momento del ravvedimento della violazione non deve essere stato già notificato l'atto di contestazione, ex art. 16 del DLgs. 472/97.
Le possibili violazioni sanabili sono:
- omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97), sanzione del 90% per ciascuna operazione, da ridurre a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022 o a 1/8 se è stata commessa nel 2023;
- omesso versamento dell’IVA periodica (circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6, par. 10.1);
- infedele dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022 (art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97), sanzione minima del 90% da ridurre a 1/8.

Come riportato anche in diverse analisi della stampa specializzata, ciascuna sanzione non può essere inferiore a 500 euro e se l’omesso corrispettivo riguarda quindi importi anche minimi, la sanzione rimane comunque di 500 euro.
Considerato allora che ci sono tante violazioni quante sono le operazioni interessate dalla omessa/infedele trasmissione del corrispettivo, prendendo come riferimento la riduzione a 1/7 il minimo da pagare in sede di ravvedimento per la sanzione sarà pari a 71,42 euro (500/7), oltre all’imposta e agli interessi legali.
In ipotesi di operazioni di basso valore se ci sono state 300 violazioni la sanzione da pagare sarà pari a 21.426 euro (71,42 x 300), a cui si aggiunge la dichiarazione infedele e l’omesso versamento.

Quale tema anche di strettissima attualità, si evidenzia che qualora il tutto emerga dall’incrocio dei dati con le comunicazioni ex art. 22 comma 5 del DL 124/2019 converrà ravvedersi e regolarizzare, in quanto le Entrate conoscono l’ammontare degli incassi telematici giornalieri e ben possono confrontarli con i corrispettivi telematici (provv. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2023 n. 352652, sulle lettere di compliance).
Attenzione, però ! Anziché il ravvedimento in qualche occasione potrebbe convenire la definizione al terzo ex art. 17 del DLgs. 472/97 in quanto, in sede di accertamento, opera il cumulo giuridico e la continuazione dell’art. 12 del DLgs. 472/97.
La sanzione, non considerando la dichiarazione infedele, potrebbe avere un minimo di 625 euro (si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio ex art. 12 comma 1 del DLgs 472/97) da ridurre poi a 1/3.
Peraltro, più che della definizione potrebbe essere opportuno fruire dell’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, considerando che se c’è stata l’infedele dichiarazione il cumulo comprende anche questa violazione, con “assorbimento” di fatto delle violazioni sulla trasmissione telematica dei corrispettivi (C.M. 10 luglio 1998 n. 180 art. 12).
Le somme potranno in quest’ultimo caso essere rateizzate in 8 o 16 rate trimestrali di pari importo.

Inoltre, può essere evidenziato come anche l’accertamento con adesione possa essere una strada percorribile, considerato che opererebbe il cumulo tra le violazioni, essendo violazioni sulla stessa imposta e sullo stesso anno, il 2022 (art. 12 comma 8 del DLgs. 472/97).

C'è, infine, da segnalare che tra i criteri introdotti dalla L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) figura la razionalizzazione del ravvedimento operoso ed il cumulo potrebbe allora essere ammesso in sede di ravvedimento e, se ciò avverrà, potrebbe avere effetto retroattivo.

Tuttavia, i decreti delegati non entreranno in vigore per tempo, in quanto il ravvedimento va perfezionato entro il 15 dicembre 2023 e bisognerà anche capire se le novità saranno davvero ritenute retroattive (ex art. 3 del DLgs. 472/97).
In definitiva, allora, per chi riterrà di aderire, meglio certamente un uovo oggi che (forse) una gallina domani ...

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