Assegnazione agevolata beni ai soci e rettifica della detrazione Iva

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Nella valutazione di procedere con l'assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dalla legge di Bilancio 2023, è necessario tenere presente che ai fini Iva non sono previste particolari agevolazioni rendendosi quindi applicabili le regole ordinarie. In tale contesto, quindi, l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci può avvenire in regime di esenzione Iva se trattasi di immobile abitativo o strumentale assegnato o ceduto dall’impresa che lo ha costruito o ristrutturato decorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori (in assenza di opzione per l’Iva), ovvero se la società assegnante sia diversa da quella che lo ha costruito o ristrutturato (ferma restando l’opzione per l’Iva in presenza di immobili strumentali).

Correttamente, con la C.M. n. 26/E/2016 (i cui chiarimenti devono ritenersi validi anche in occasione di questa nuova opportunità) l’Agenzia delle Entrate precisa in primo luogo che i fabbricati, o le porzioni degli stessi, come disposto dall’art. 19-bis2, co. 8, del DPR 633/72, sono sempre considerati beni ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione, prescindendo quindi dalle modalità di contabilizzazione in bilancio (beni merce o immobilizzazioni). La rettifica, che ovviamente riguarda solo gli immobili acquisiti detraendo l’imposta, deve avvenire applicando le disposizioni del citato art. 19-bis2 in un’unica soluzione, con riferimento ai decimi mancati al compimento del decennio.

Mentre per i beni acquisiti in proprietà l’inizio del periodo di osservazione decennale decorre dalla data di acquisto del bene immobile, per quelli acquisiti tramite contratto di leasing non era chiaro se si dovesse aver riguardo alla stipula del contratto, ovvero più correttamente alla data in cui avviene il riscatto da parte della società utilizzatrice. Tale ultima posizione è stata confermata dall’Agenzia nella citata C.M. n. 26/E, con la conseguenza che l’imposta detratta sui canoni di locazione finanziaria, quali prestazioni di servizi, non può mai essere oggetto di rettifica della detrazione. Quest’ultima opera quindi solo sull’imposta detratta in occasione del riscatto del bene immobile (spesso applicata con il regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, co. 6, lett. a-bis, del DPR 633/72), a condizione che lo stesso sia avvenuto da meno di dieci anni rispetto alla data in cui avviene la cessione o l’assegnazione agevolata. Se da un lato la posizione dell’Agenzia pare penalizzante in quanto “posticipa” la decorrenza del decennio alla data del riscatto, dall’altro vi è un vantaggio nel “quantum” dell’Iva oggetto di rettifica della detrazione, in quanto la stessa è limitata a quella detratta all’atto del riscatto e comunque per i decimi mancati al compimento del decennio di osservazione.

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