Bonus affitti imprese turistiche – e il caos è servito!

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Il Sostegni-bis (articolo 4 del decreto legge n. 73/2021 nella versione frutto della Legge di conversione n. 106/2021, ha prorogato al 31 luglio 2021 il bonus locazioni riferito agli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i seguenti soggetti:

  • imprese turistico-ricettive;
  • agenzie di viaggio
  • tour operator 

Per costoro la comprensione del credito d’imposta locazioni e affitti d’azienda non è stata agevole.

L’articolo di riferimento nell’ambito della gestione COVID-19 concernente il credito d’imposta locazioni è per tutti i soggetti (il bistrattato) articolo 28 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. Questo articolo, nel corso dei mesi ha subito ben 6 modifiche con una stratificazione di disposizioni che ha reso estremamente difficoltosa la interpretazione della norma. Ne è conferma il fatto che in occasione della penultima modifica (Legge del 29/01/2021 n. 6 Articolo 2 bis) il legislatore è intervenuto, proprio con riferimento al bonus locazioni degli operatori turistici, per “precisare” che il bonus compete sempre che in ogni mese interessato vi sia stata una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.

Una precisazione, converrete, non da poco tenuto conto che nelle precedenti disposizioni che hanno previsto la proroga nulla si prevedeva al riguardo.

Come è stato esteso nel tempo il bonus

Vediamo, dunque, come si è sviluppato per il settore turistico il bonus affitti a partire dagli albori della pandemia:

1.Il decreto legge sostegni n. 34/2020, all’articolo 28 rubricato “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” ha inizialmente previsto come mesi applicazione del bonus:

  • marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (attività non stagionale)
  • aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (attività stagionale).

2. il Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104, con l’articolo 77 ha modificato il citato articolo 28 del Decreto legge n. 34/2020 prevedendo che “per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020.”

3. La legge di bilancio 2021 (Legge del 30/12/2020 n. 178, articolo 1) è nuovamente intervenuta sull’articolo 28 disponendo che Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021.”.

4. La Legge del 29/01/2021 n. 6, articolo 2 bis, ha stabilito che “Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.”

5. Da ultimo, con il Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73, articolo 4, si è previsto che “Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.”

Da notarsi che mentre la norma originaria faceva riferimento per assegnare il bonus alle mensilità (aprile, maggio, giugno, etc), a partire dal decreto legge 108/2020 (cd. decreto Agosto) si è sempre fatto riferimento ad una data puntuale (fino al 31/12/2020; fino al 30/4/2021; fino al 31/7/2021). Con ciò, evidentemente, apprezzando il fatto che in taluni contratti di locazione o di affitto d’azienda la mensilità non coincide con il primo giorno del mese.

Ciò detto, in sostanza per gli operatori del settore turistico alberghiero, a bocce ferme il bonus locazioni presenta questi connotati:

  • Imprese stagionali: da aprile 2020 al 31 luglio 2021
  • Imprese non stagionali: da marzo al 31 luglio 2021

Resta il fatto che occorre dimostrare che mese su mese corrispondente, vi è stato un calo di fatturato di almeno il 50%. E’ evidente che le imprese con attività stagionale nei mesi in cui non svolgono attività non potranno soddisfare questo presupposto.

Inoltre, il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

La misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta non è fissata nella stessa misura per i soggetti indicati in premessa, posto che occorre distinguere:

  • Strutture turistico-ricettive (il credito d’imposta è del 60% per la locazione di immobili, il 50% per l’affitto d’azienda)
  • Agenzie di viaggio e tour operator: (il credito d’imposta è del 60% per la locazione di immobili, il 30% per l’affitto d’azienda)

Inoltre, per questi soggetti, non vi è per l’accesso all’agevolazione il limite di ricavi di 5 milioni di euro registrato nel periodo d’imposta precedente che vige invece per gli altri soggetti. Per completezza si segnala in deroga che anche per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro compete il bonus affitti (seppure ridotto al 20% per la locazione immobili e al 10% per l’affitto d’azienda).

L'utilizzo del credito

Nel premettere che il bonus compete solo dal momento in cui il canone è pagato, con la Risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo per utilizzare in compensazione il credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Resta il fatto che il credito può anche essere utilizzato in dichiarazione dei redditi per pagare l’IRES o l’IRPEF. Nel Modello Redditi SC l’importo va indicato nel rigo RN18 le cui istruzioni prevedono che “Nel rigo RN18, va indicato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta del rigo RN17, l’ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU nonché di cui al rigo RS450.” Tale ultimo rigo (RS450) accoglie il credito d’imposta locazione nel caso in qui il dichiarante abbia ricevuto il medesimo a seguito di cessione da parte dell’originario titolare. E’ evidente che il titolare ha provveduto a cedere il suddetto bonus mediante l’apposita piattaforma telematica prevista da ultimo dal Provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate n. Prot. n. 2021/228685 del 7 settembre 2021.

Il modello telematico per la cessione del credito

L’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il canale telematico è stato aperto il 13 luglio 2020.

E’ bene segnalare che con il suddetto (ultimo) modello telematico di cui al Provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate n. Prot. n. 2021/228685 del 7 settembre 2021, è possibile comunicare la cessione sia dei crediti sulle locazioni maturati nel 2020 sia quelli maturati nel 2021. Come detto la maturazione coincide con il pagamento del canone.

Senonché in caso di cessione di crediti 2020 e cessione di crediti 2021 occorre presentare due distinte istanze telematiche indicando nelle apposite caselle il credito dei mesi interessati: il discrimine sarà dato dall’indicazione dell’anno di maturazione richiesta nell’apposito campo dedicato.

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche.

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