Bonus edilizi: per non perderli, è possibile versare esorbitanti acconti d’imposta previsionali?

Download PDF

La questione della compensazione, nel modello F24, dei crediti da agevolazione e, in particolare, di quelli derivanti da “cessione del credito” nell’ambito delle detrazioni edilizie, anche in seguito alla conversione del DL 11/2023 nella L. 38/2023 rimane ancora assai problematica.

Ai sensi dell’art. 121 comma 3 del DL 34/2020, salve le deroghe previste dall’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 (modificato dall’art. 2 comma 3-quinquies del DL 11/2023), il credito d’imposta deve essere compensato nel modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, mentre la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita in quelli successivi e non può essere richiesta a rimborso.

A questo punto, come diceva un famoso conduttore televisivo, la domanda sorge spontanea: in caso di crediti d’imposta superiori ai debiti fiscali e contributivi da indicare negli “importi a debito” del modello F24 entro fine 2023, è possibile versare l’importo dovuto degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP (la cui prima rata è in scadenza, per i soggetti “solari”, il 30 giugno 2023) in maniera maggiorata e quindi non “perdere” la quota di credito che, diversamente, resterebbe inutilizzata, data l’impossibilità di chiederne il rimborso?

Gli acconti, come noto,  possono essere determinati in due modi:
- con il criterio c.d. “storico”;
- oppure con il criterio c.d. “previsionale”, ovvero in base all’imposta che si presume di conseguire nell’anno di riferimento (nel nostro caso, il 2023), al netto delle ritenute subite, delle detrazioni operate e dei crediti d’imposta spettanti.

Come già chi scrive ebbe a dire nell'ambito di attività formative sulle dichiarazioni dei redditi per quanto concerne i crediti di imposta per il riacquisto della prima casa, nessuno potrebbe vietare versamenti di acconti d’imposta eccedenti, anche in modo significativo, l’imposta dovuta a saldo.

Peraltro, la stessa risposta a interpello n. 8/2023, che ha affrontato la questione con riferimento ai crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (di cui all’art. 6 del DL 115/2022) ha peraltro confermato che questi possono essere utilizzati, con i limiti previsti dalla norma istitutiva, per il versamento di acconti e saldi d’imposta (quali, tipicamente, IRPEF/IRES e IRAP).

In linea di principio, la facoltà di commisurare l’acconto all’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta di riferimento (2023) e non al dato storico (2022) è di regola utilizzata allorché si presuma una riduzione della base imponibile, ma nessuna disposizione vieta di avvalersene anche nel caso in cui si preveda un aumento e non una riduzione dell’imposta.
Ad ogni modo, secondo l’Agenzia delle Entrate, in nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non abbia dato correttamente luogo alla comunicazione richiesta dall’art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

In sostanza, parrebbe potersi compensare i crediti d’imposta derivanti da “cessione del credito” nell’ambito delle detrazioni edilizie con acconti d’imposta eccedenti la misura dovuta con il metodo storico, avvalendosi del previsionale.
La compensazione nel modello F24 deve però avvenire entro i termini definiti dal citato art. 121 comma 3 del DL 34/2020: in altri termini, le quote in scadenza nel 2023 devono essere compensate nei modelli F24 da presentare entro il 31 dicembre 2023.
Secondo autorevolissimo commento della stampa specializzata, il rispetto di tali condizioni escluderebbe a priori che l’Amministrazione finanziaria possa contestare tale condotta sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Chi scrive, invece, conoscendo assai bene il "modus cogitandi" delle Entrate ritiene che ben presto arriveranno disposizioni operative di prassi che ne evocheranno proprio quei profili critici. Vedremo ...

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento