Bonus edilizia: le diverse opportunità di utilizzo

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Il decreto “Rilancio” ha introdotto, in via sperimentale per le spese sostenute nel 2020 e 2021, la possibilità per il beneficiario dei variegati bonus edilizi di optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per lo “sconto diretto” in fattura;
  • per la “trasformazione in credito d’imposta”, da utilizzare in compensazione orizzontale o da cedere a terzi.

DETRAZIONI CON POSSIBILITA’ DI OPZIONE

L’articolo 121, comma 2, elenca le detrazioni per le quali il beneficiario ha le diverse opzioni di scelta sopra indicate.

Si tratta delle spese sostenute per:

  • ristrutturazione edilizia (su parti comuni di edifici e su singole unità), di cui all’art. 16-bis, c.1, lett. a) e b) TUIR (quindi, detrazioni del 36% e 50%);
  • ecobonus in tutte le sue forme (detrazioni del 50%-65% -110%);
  • sismabonus (detrazioni del 50%-70/80%-75/85%), sismabonus acquisti, sismabonus 110%;
  • bonus “facciate” (detrazione del 90%);
  • installazione di impianti fotovoltaici (detrazione del 36%-50%-110%);
  • colonnine ricarica veicoli elettrici (detrazione del 50%-110%).

Rimangono, quindi, escluse dalla predetta opzione il “bonus verde” e il “bonus mobili”, che restano fruibili dal beneficiario solo direttamente come detrazioni.

LE ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE DALL’IMPOSTA

Il beneficiario della detrazione, in luogo dell’utilizzo diretto della medesima in sede di dichiarazione (quindi, riducendo il debito IRPEF/IRES, o aumentando il relativo credito, che può essere rimborsato), ha le seguenti possibilità:

  1. può optare per un contributo, sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  2. può optare per la trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione orizzontale o con possibilità di cessione a terzi.

Rispetto ai previgenti istituti dello sconto o della cessione del credito, il soggetto che è divenuto titolare del credito d’imposta (il soggetto che ha sostenuto la spesa, il fornitore, oppure il cessionario) ha una più ampia possibilità di monetizzare il credito, per il fatto che la cessione è possibile verso chiunque e per un numero illimitato di volte.

Va precisato, tuttavia, che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi (diversamente da quanto accadeva in passato), né può essere chiesta a rimborso.

Lo “sconto diretto” anticipato dal fornitore che ha eseguito i lavori o fornito i beni

Il beneficiario della detrazione può ricevere un “contributo” sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, riconosciuto in fattura dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo poi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e per un numero illimitato di cessioni.

Sulla base della formulazione letterale della disposizione, nel caso dello “sconto” il credito d’imposta è uguale allo sconto praticato. Tuttavia, le Relazioni (illustrativa e tecnica) di accompagnamento al disegno di legge di conversione, fanno riferimento al “contributo di pari ammontare”, con la conseguenza che il credito d’imposta dovrebbe essere uguale alla detrazione; gli effetti che si producono sono i seguenti:

  • per lavori con detrazione 110% con «sconto» del 100% riconosciuto dal fornitore in fattura, il committente non paga nulla; il fornitore diventa titolare di un credito d’imposta del 110% (cioè, pari alla detrazione) che può utilizzare in compensazione in 5 anni, oppure cedere a terzi.
  • per lavori con detrazione 65% con “sconto” riconosciuto dal fornitore in fattura, il committente paga il 35%; il fornitore diventa titolare di un credito d’imposta pari al 65%, che può utilizzare in compensazione in 10 anni, oppure cedere a terzi.

Come risulta evidente, per i lavori con detrazione  pari al 110%, al fornitore che concede lo sconto (e che, quindi, non incassa materialmente alcun corrispettivo), è riconosciuto un credito d’imposta più elevato (margine del 10%), ragionevolmente per mitigare gli effetti negativi dell’attualizzazione del credito nel momento in cui dovrà provvedere alla monetizzazione del medesimo attraverso la cessione.

Sul punto, è comunque necessaria una conferma dell’Amministrazione finanziaria.

La trasformazione della detrazione in credito d’imposta

Il beneficiario della detrazione, in alternativa alla detrazione, come detto può optare per la trasformazione della stessa in credito d’imposta. Il credito può:

  • essere utilizzato in compensazione orizzontale (per pagare imposte e contributi);
  • essere oggetto di successiva cessione a terzi (comprese le banche), per un numero illimitato di cessioni.

Nel caso della trasformazione, il credito d’imposta è uguale alla detrazione. Quindi:

  • per lavori con detrazione 110%, il beneficiario titolare della detrazione opta per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta (pari, quindi, al 110%), che può cedere a terzi o utilizzare in compensazione in 5 quote annuali.
  • per lavori con detrazione 65%, il beneficiario titolare della detrazione opta per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta (pari al 65%), che può cedere a terzi o utilizzare in compensazione in 10 quote annuali.

Un provvedimento attuativo, da emanarsi entro il 18 giugno 2020 (cioè, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreti-legge), dovrà definire l’esercizio dell’opzione (comunque, telematica) e le modalità attuative della disposizione.

RESPONSABILITA’

Il recupero della detrazione, nel caso di mancanza dei requisiti (è l’ipotesi della detrazione indebitamente fruita) avviene in capo al beneficiario, maggiorato di sanzioni e interessi.

Il cessionario/fornitore cessionario del credito d’imposta risponde solo per l’utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura superiore a quello spettante: in questo caso, il recupero avviene nei confronti del fornitore/cessionario per l’importo indebitamente fruito, oltre a interessi e sanzioni.

Il comma 6 dell’articolo 121 prevede l’applicazione della regola penalistica del “concorso di persone” nella violazione (art. 9, c.1, D.Lgs. 472/97) e, in tal caso, la responsabilità in solido del fornitore/cessionario.

Norma:

  • Articolo 121 decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020

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