Buoni carburante. Arrivano i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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Dopo mesi di attesa e continue interpretazioni, sono arrivate le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’erogazione di buoni benzina introdotti dal D.L. n. 21/2022 per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti.

I buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano). Sul punto, la circolare specifica che dà diritto all’agevolazione anche l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici.

Le istruzioni relative i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato sono contenute nella circolare n.27/E.

L’articolo 2 del D.L. n. 21/2022 stabilisce che i beneficiari del buono carburante sono i datori di lavoro privati.

Prima della conversione la norma faceva riferimento ai lavoratori dipendenti delle aziende private, tale locuzione è stata poi sostituita, con la conversione del medesimo decreto, con datori di lavoro privati riferendosi ai datori di lavoro che operano nel settore privato. Sono, di conseguenza, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del D. Lgs n. 165/2001. A questo proposito, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel concetto di settore privato e quindi nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti.

Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non prevede limiti di reddito per accedervi, l’unico criterio adottato dalla norma è quello che riferendosi genericamente ai lavoratori dipendenti, si desume la necessaria titolarità, da parte degli stessi, di reddito da lavoro dipendente. Con riferimento al reddito, l’articolo 2 di cui sopra, nel disporre che il buono carburante «…non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», fa riferimento al solo comma 3 dell’articolo 51 del TUIR e non all’intero articolo 51. Pertanto, in virtù dell’obiettivo perseguito dalla norma, ovvero di sostenere i dipendenti di datori di lavoro privati colpiti dal maggior costo derivante dall’incremento del prezzo dei carburanti – si ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, se sussistono i presupposti, anche a singoli dipendenti e senza la necessità di stipulare accordi sindacali, a meno che i buoni non vengano erogati sotto forma di premi di risultato. Qualora l’azienda optasse per questa ipotesi, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato, dall’articolo 1, commi da 182 a 190, della L. n. 208/2015.

Come già anticipato ai fini della tassazione, il buono benzina di 200 euro, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il buono in esame, è riconducibile alla stessa disciplina dell’art. 51, comma 3 del Tuir secondo la quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23, e se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Tuttavia esso rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale esposta e va quindi conteggiato in maniera separata rispetto agli altri benefit. Pertanto il lavoratore dipendente può usufruire di altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), e addirittura potrebbe anche superare il limite di esenzione di 258,23 euro, senza che ciò ostacoli la possibilità di godere dei 200 euro di buono carburante completamente esenti ai sensi della normativa in esame.

Infine l’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline – articolo 51, comma 3, del TUIR e articolo 2 del D.L n. 21/ 2022 – comporta, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, conteggiate in maniera distinta.

Inoltre, considerato che la diposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno 2022, si ritiene opportuno ricordare la sussistenza del principio di cassa (allargato): si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Infatti tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi indipendentemente dal momento in cui vengono utilizzati purché concessi ed entrati nella disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio 2023 anche se utilizzati in periodi successivi.

Per quanto riguarda invece le modalità di erogazione dei buoni benzina sono quelli previsti dall’art 51 del TUIR secondo cui ‘’ l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale’’. A tal proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un decreto del 2016 ha statuito che i beni e servizi erogati, riconducibili all’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere indicati cumulativamente in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo previsto.

Il buono benzina in oggetto è stato inizialmente qualificato come un’erogazione «a titolo gratuito», effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente. La legge di conversione del D.L 21/2022 ha eliminato il riferimento alla gratuità, consentendo quindi ai datori di lavoro di erogarli anche per finalità retributive. Infatti l’Agenzia, nella circolare statuisce la possibilità di sostituire il premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della L. 208/2015, con i buoni benzina in esame, nel rispetto dei presupposti normativi finora elencati. A tal proposito l’Agenzia, in considerazione del fatto che la disciplina più favorevole riguarda il solo 2022, invita i datori di lavoro qualora vogliano adottare i buoni carburante in sostituzione dei ‘’classici’’ premi di risultato, di farlo nell’anno in corso. Precisiamo che il ricorso a questa sostituzione non fa venire meno le caratteristiche agevolative del buono carburante finora analizzate. Pertanto, nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, egli avrà diritto all’esenzione da imposta sia per l’insieme di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200. In caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, sarà soggetto alla tassazione prevista per i premi di risultato per intero.

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