Cessioni intracomunitarie assimilate

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In base all'art. 41 del DL n. 331/93, le cessioni di beni (mobili materiali) in ambito intracomunitario sono non imponibili ai fini Iva in presenza delle seguenti condizioni (da verificarsi congiuntamente):

  • il cedente nazionale e l’acquirente comunitario devono assumere entrambi la qualifica di soggetto passivo d’imposta in base alla disciplina vigente nello Stato di appartenenza (con iscrizione al Vies);
  • la cessione dei beni deve avvenire a titolo oneroso;
  • il trasferimento dei beni deve comportare l’acquisizione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli stessi;
  • i beni devono essere effettivamente trasferiti da uno Stato membro ad un altro.

In presenza delle condizioni descritte, la qualificazione di operazione non imponibile comporta che le cessioni intracomunitarie di beni mobili rilevano ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale. Al contrario, laddove manchi anche uno solo dei requisiti indicati, la cessione non può qualificarsi come intracomunitaria, con conseguente applicazione dell’Iva da parte del cedente. Come anticipato, l’oggetto della cessione deve riguardare un bene mobile materiale, essendo esclusi da tale disciplina i trasferimenti di beni immobili e quelli aventi ad oggetto un bene immateriale.

L’art. 41, co. 2, del D.L. n. 331/93 contiene alcune fattispecie di operazioni che, nonostante manchi uno dei requisiti indicati nel paragrafo precedente, sono comunque qualificate come cessioni intracomunitarie non imponibili. Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

  • cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi da chiunque effettuate, anche nei confronti di privati. In tal caso, quindi, pur in assenza del requisito soggettivo di una delle due parti dell’operazione, il legislatore ha ritenuto di qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria allo scopo di evitare che i soggetti privati potessero acquistare i mezzi di trasporto nuovi in Paesi membri con aliquote Iva meno elevate;
  • invio dei beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa. Si tratta, come precisato anche nella sentenza della Corte di Giustizia Ue 6.3.2014 (cause riunite C-606/12 e C-607/12), del cd. “trasferimento a destinazione in altro Stato membro” di cui all’art. 17, par. 1, secondo periodo, della direttiva 2006/112/CE. Secondo tale norma un operatore nazionale che per esigenze della propria impresa trasferisce dei beni in altro Stato Ue effettua una cessione intracomunitaria cd. “assimilata”. In tale ipotesi, infatti, nonostante non vi sia il trasferimento della proprietà dei beni, il legislatore ha ritenuto di qualificare l’operazione come non imponibile. Ciò comporta che il soggetto passivo nazionale deve identificarsi ai fini Iva nello Stato membro in cui ha inviato i beni ed emettere una fattura non imponibile nei confronti di detta posizione Iva, nonchè compilare gli elenchi Intrastat.

Con la risposta n. 273 del 25.8.2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito ad un’operazione di temporaneo stoccaggio di beni presso una piattaforma logistica situata in Belgio al fine di una successiva cessione a favore di soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito ed in Irlanda. La questione riguarda la corretta qualificazione dell’operazione ai fini Iva, ed in particolare se la cessione ai clienti comunitari possa considerarsi come operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93, ovvero se il temporaneo stoccaggio dei beni in Belgio possa in qualche modo modificare il regime dell’operazione. L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il temporaneo stoccaggio dei beni in Belgio non potesse qualificarsi come mera sosta tecnica, bensì come trasferimento di beni propri in altro Stato Ue quale cessione intracomunitaria “assimilata” di cui all’art. 41, co. 2, lett. c), del D.L. n. 331/93. Ciò comporta la necessità, per la società italiana, di identificarsi ai fini Iva in Belgio per disciplinare il trasferimento dei beni dall’Italia, mentre per la successiva cessione ai clienti comunitari si devono osservare le regole vigenti in Belgio.

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