Cessioni intracomunitarie “assimilate”: requisiti e prassi Agenzia

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L’art. 41, co. 2, del D.L. n. 331/93 contiene alcune fattispecie di operazioni che, nonostante manchi uno dei requisiti indicati nel paragrafo precedente, sono comunque qualificate come cessioni intracomunitarie non imponibili. Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

  • cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi da chiunque effettuate, anche nei confronti di privati. In tal caso, quindi, pur in assenza del requisito soggettivo di una delle due parti dell’operazione, il legislatore ha ritenuto di qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria allo scopo di evitare che i soggetti privati potessero acquistare i mezzi di trasporto nuovi in Paesi membri con aliquote Iva meno elevate;
  • invio dei beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa. Si tratta, come precisato anche nella sentenza della Corte di Giustizia Ue 6.3.2014 (cause riunite C-606/12 e C-607/12), del cd. “trasferimento a destinazione in altro Stato membro” di cui all’art. 17, par. 1, secondo periodo, della direttiva 2006/112/CE. Secondo tale norma un operatore nazionale che per esigenze della propria impresa trasferisce dei beni in altro Stato Ue effettua una cessione intracomunitaria cd. “assimilata”. In tale ipotesi, infatti, nonostante non vi sia il trasferimento della proprietà dei beni, il legislatore ha ritenuto di qualificare l’operazione come non imponibile. Ciò comporta che il soggetto passivo nazionale deve identificarsi ai fini Iva nello Stato membro in cui ha inviato i beni ed emettere una fattura non imponibile nei confronti di detta posizione Iva, nonchè compilare gli elenchi Intrastat.

Risposta ad interpello n. 273/2020

L’istanza di interpello riguarda una società italiana (Alfa), operante nel settore della commercializzazione all’ingrosso di prodotti alimentari, che ha tra i propri clienti due soggetti passivi con sede rispettivamente in Gran Bretagna (Beta) ed in Irlanda (Gamma). In vista dell’uscita dalla Ue anche ai fini Iva della Gran Bretagna (avvenuta nel 2021), Alfa intende modificare le modalità di approvvigionamento a favore dei due clienti comunitari. A tal fine, Alfa intende implementare una piattaforma logistica prezzo il magazzino di proprietà di un proprio partner (Delta) situata in Belgio allo scopo di avere la merce a disposizione e pronta per la spedizione in Gran Bretagna ed in Irlanda 24 ore prima dell’invio dell’ordine da parte dei due clienti. In buona sostanza, Alfa invia periodicamente presso la piattaforma logistica in Belgio i quantitativi di beni che i due clienti comunicano in base alle proprie esigenze, i quali restano stoccati per brevi periodi e successivamente inviati dal Belgio presso il luogo convenuto in Gran Bretagna ed in Irlanda.

Nell’istanza di interpello la società Alfa ha ritenuto che lo stoccaggio dei beni presso la piattaforma logistica belga integrasse una “sosta tecnica” e che la successiva operazione di vendita si qualifichi come cessione intracomunitaria non imponibile direttamente tra Alfa e la società cliente finale (Beta e Gamma).

L’Agenzia delle entrate precisa che nel caso di specie non si rendono applicabili i chiarimento forniti con la C.M. n. 15 del 1980 in merito alla “sosta tecnica”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, lo stoccaggio della merce presso i magazzini in Belgio non costituisce una “sosta tecnica” nel significato voluto dalla richiamata circolare, poiché nel caso prospettato la sosta non è limitata al tempo necessario per il raggruppamento e lo smistamento della merce da parte del vettore, bensì è funzionale esclusivamente alle esigenze dei clienti comunitari i quali stabiliscono a loro discrezione il termine entro il quale ordinare la merce. Pertanto, afferma l’Agenzia, “diversamente dalla sosta tecnica cui si riferisce la circolare n. 15 del 1980, la sosta presso la piattaforma logistica in Belgio configura l’esecuzione di un distinto e autonomo rapporto di deposito tra la società istante e la società Delta”.

Pertanto, escludendo il configurarsi della sosta tecnica, l’operazione in esame concretizza un mero spostamento fisico di beni dall’Italia al Belgio senza il passaggio della proprietà dei beni. Si assiste, quindi, ad un’ipotesi di cessione intracomunitaria “per assimilazione” e, in particolare, al cd. “trasferimento a se stessi” di cui all’art. 41, co. 2, lett. c), del D.L. n. 331/93, in base al quale è assimilato ad una cessione intracomunitaria non imponibile “l’invio dei beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”.

La riportata disposizione trova la sua fonte nell’art. 17 della Direttiva 2006/112/CE che assimila alle cessioni intracomunitarie vere e proprie (ossia onerose e con trasferimento della proprietà) la spedizione da parte di un soggetto passivo di beni della sua impresa a destinazione di altro Stato membro, a condizione che i beni stessi non siano oggetto di operazioni di manipolazione relative al perfezionamento attivo o destinati ad essere utilizzati temporaneamente per l’esecuzione di prestazioni di servizi, o che beneficino dell’ammissione temporanea in totale esenzione dei dazi doganali. In conclusione, l’Agenzia sostiene quanto segue:

  • l’invio del beni dall’Italia al Belgio, presso la piattaforma logistica, integra i presupposti affinchè si verifichi una cessione intracomunitaria di beni cd. “assimilata”, di cui all’art. 41, co. 2, lett. c), del D.L. n. 331/93, con conseguente imponibilità nello Stato membro di destinazione (Belgio);
  • la società Alfa deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente in Belgio al fine di assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario “assimilato”;
  • la società Alfa deve altresì emettere fattura non imponibile, ai sensi dell’art. 46, co. 2 e 3, del D.L. n. 331/93 nei confronti della propria partita Iva belga;
  • la successiva cessione dei beni, previamente stoccati presso la logistica in Belgio, nei confronti dei cessionari soggetti passivi nel Regno Unito ed in Irlanda, deve rispettare le formalità richieste dalla normativa iva belga (verosimilmente si realizza una cessione intracomunitaria non imponibile da parte della partita Iva belga nei confronti dei due cessionari comunitari clienti finali).
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