Concessione di auto ai dipendenti ad uso promiscuo dal 01/07/2020? Molto attenti alle conseguenze fiscali e previdenziali!!!

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Come si usa dire nelle più celebri soap opera “Nella scorsa puntata…  si era parlato di concessione di auto per esclusive ragioni personali ed esclusive ragioni aziendali”. Riteniamo sia molto utile quel documento per poter affrontare questa nuova “puntata” poiché, a differenza delle soap opera per le quali si usa dire “anche perdendone una, ti ritrovi comunque…” qui è il caso di seguire tutti i contorti passaggi dell’intricata materia. Se può essere utile, il blog precedente è raggiungibile a questo link.

Il caso che si affronta oggi, invece è quello (decisamente più frequente) della concessione dell’auto al lavoratore SIA per motivi privati (tra i quali rientra tassativamente anche il tragitto casa / lavoro) SIA per ragioni aziendali (trasferte, missioni, fiere, incontri istituzionali, commerciali, etc.): il cosiddetto USO PROMISCUO.

In questa circostanza, come sarà sicuramente noto, la fonte normativa è rappresentata dall’Art. 51, comma 4 del TUIR, recentemente modificato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), all’art. 1 commi 632 – 633.

Cosa prevedeva la norma fino al 31/12/2019? (o meglio, fino al 30/06/2020).

(art. 51 c. 4 lett. a) TUIR),

per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente;

In sostanza: ogni auto assegnata ad uso promiscuo, indipendentemente dall’incidenza dell’uso privato rispetto a quello aziendale (e viceversa), è considerata ai fini fiscali e previdenziali nel valore (Fringe Benefit) di 4.500 km annui (15.000 x 30%).

Come sopra anticipato, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto la seguente modifica normativa:

  • 632 - “All'articolo 51 comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 la lettera a) e' sostituita dalla seguente «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO 2 concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2020 si assume:
    • il 25 % sui 15 000 chilometri fino a 60 g/km di CO 2
    • Il 30 % sui 15 000 chilometri da 60 g/km a 160 g/km di CO 2
    • Il 40 % sui 15 000 chilometri da 161 g/km a 190 g/km di CO 2, 50 % dal 2021
    • Il 50 % sui 15 000 chilometri oltre i 190 g/km di CO 2, 60 % dal 2021
  • 633 - Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51 comma 4 lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020

La norma, che ora si prefigge anche l’obiettivo di salvare l’ambiente dalle emissioni di Co2, assoggetta ai fini fiscali e previdenziali il valore (Fringe Benefit) in misura diversa, rispetto alle emissioni stesse, da un lato favorendo le aziende che assegnano le auto meno inquinanti (25% contro il 30%), dall’altro, invece, applicando una maggiore incidenza fiscale e previdenziale per chi assegna auto più inquinanti (si arriverà al 60% dal 2021 per emissioni superiori ai 190 g/km).

E fino a questo, direi tutto chiaro… ed apparentemente semplice.

A completamento delle modifiche normative, nel bel mezzo di questa estate complicata il 14 agosto (per pura coincidenza nella stessa data dell’emanazione del DL 104 “Decreto Ferragosto”) L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la propria Risoluzione 46/E nel fornire dei chiarimenti sulle modifiche normative appena argomentate, creando non poco scompiglio tra gli operatori del settore.

Tralasciando le premesse della citata Risoluzione, ove viene abbondantemente illustrato l’art. 51 c. 1 del TUIR nella sua definizione di onnicomprensività della retribuzione, vengono forniti degli importanti chiarimenti:

  1. Quando la norma si riferisce ad “auto di nuova immatricolazione”, l’Agenzia è (giustamente) dell’avviso che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020).
  2. Quando la norma si riferisce a “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”, alla luce del dettato normativo di cui all'articolo 1321 del codice civile, l’Agenzia ritiene (ancora correttamente, ad avviso di chi scrive) che il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituisca il momento rilevante, non invece la data di noleggio / acquisto del veicolo.

Infine, con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, è lo stesso legislatore che dispone l'applicazione della vecchia norma che, conseguentemente, continuerà "a vivere" per tutta la durata del contratto, così come precedentemente inteso. (vedi comma 633 sopra riportato).

L’aspetto più critico che l’Agenzia puntualmente rileva riguarda un caso particolare non trattato dal legislatore, sotto rappresentato.

La “nuova” norma si applica invece ai veicoli concessi in uso promiscuo:

  • con contratti stipulati DAL 1° luglio 2020
  • ed immatricolati DAL 1° luglio 2020

Invece, la disciplina fiscale applicabile nell'ipotesi in cui:

  • il contratto di concessione in uso promiscuo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020;
  • ma con veicolo immatricolato prima di detta data,

non è più regolato dall’art. 51 c. 4 del TUIR, ma va ricercata (si cita la Risoluzione 46/E) “nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente”

In questa ipotesi, richiamando una precedente risoluzione (20 giugno 2017, n. 74/E) nella quale si regolavano aspetti legati all’uso del telefono cellulare per finalità lavorative e personali, l’Agenzia precisa che devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l'intero "valore normale" di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.  Conseguentemente, in relazione all'ipotesi da ultimo considerata, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato.

Quali sono quindi le soluzioni adottabili per l’uso promiscuo dell’auto assegnata dal 1° luglio immatricolata prima di detta data?

Ad avviso di chi scrive l’unica possibile soluzione risulta essere:

  1. applicare il valore normale (si veda sopra al caso “uso privato”), ossia le tariffe di noleggio applicabili nel mercato per lo stesso autoveicolo, indipendentemente dal fatto che l’auto sia stata noleggiata o acquistata dal datore di lavoro;
  2. Quantificare, sull’uso totale del veicolo, l’incidenza dell’uso privato rispetto al complessivo (quindi necessariamente obbligare il lavoratore a monitorare / registrare tutti i km percorsi, distinguendo tra quelli percorsi per ragioni privati e quelli per ragioni aziendali);
  3. Ripartire la quota proporzionale di detto uso computando questo valore ai fini del calcolo del fringe benefit.

Non si può nascondere la complessità della questione, sia per quantificare l’incidenza dell’uso privato sia per la valorizzazione delle tariffe di noleggio, tuttavia questa sembra essere – a parere di chi scrive – la sola soluzione adottabile, prescindendo dal fatto che l’auto sia acquistata o noleggiata dal datore di lavoro.

Naturalmente, rimangono le soluzioni “standard” normative (Art. 51 c. 4) nei casi di auto:

  • Assegnate fino al 30/06/2020 (vecchie regole)
  • Assegnate dal 01/07/2020 ed immatricolate dopo la stessa data (nuove regole)

Approfondendo queste complesse regole con i clienti, non nascondo di avere avuto una certa difficoltà e sarei pronto a scommettere che questa sia stata una svista del legislatore, e non una precisa volontà nel lasciare non regolata questa situazione tutt’altro che insolita (tutte le aziende possono avere OGGI un parco auto con immatricolazioni fino al 30/6!  E questo vale anche per tutti i concessionari / servizi a noleggio!!)

Confidiamo, perché di più non si può fare, in un rapido cambio normativo!

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