Se ricorre il presupposto di inerenza, il diritto alla detrazione dell’Iva è riconosciuto anche per le operazioni propedeutiche all’attività di impresa: non è legittimo, quindi, escludere la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti inerenti (quali, ad esempio, le spese di investimento o prodromiche per l’esercizio dell’attività), nell’ipotesi in cui;
- • si tratti di attività d’impresa futura ed;
- • il soggetto passivo non abbia ancora effettuato operazioni attive.
Allo stesso modo anche l’Agenzia delle Entrate – esaminando un interpello di una azienda operante nel settore vitivinicolo, la quale chiedeva se poteva ottenere il rimborso del credito IVA maturato, in presenza di costi rilevanti per l’acquisto di beni ammortizzabili o di servizi destinati all’attività di ricerca, conseguendo, nel contempo, esigui ricavi - ha affermato che: “la spettanza del diritto alla detrazione non è, comunque, necessariamente esclusa dalla iniziale esiguità delle operazioni imponibili attive, in quanto in virtù del principio della neutralità dell’Iva anche le spese di investimento, effettuate ai fini dell’esercizio di un’impresa, devono essere ricondotte all’attività economica esercitata. L’assenza di ricavi nei primi anni di attività non può impedire la detrazione dell’Iva quando gli acquisti sono relativi a beni e servizi impiegati nell’attività dell’impresa e in funzione di operazioni imponibili (Risoluzione n. 147/E/2009).
Questo chiarimento è coerente con quanto sostenuto in precedenza dalla medesima Agenzia delle entrate, quando ha esaminato il caso di una società che, in un determinato periodo d’imposta, non aveva effettuato operazioni attive assoggettate ad imposta, limitandosi a percepire (quale unico introito) un finanziamento pubblico a ristoro della quota degli oneri generali del sistema elettrico per provvedere allo smantellamento di talune centrali elettronucleari dismesse.
Anche la Suprema Corte di Cassazione si è mostrata sulla stessa linea di pensiero dell’agenzia delle Entrate affermando che il soggetto passivo Iva che, in un determinato momento, non ha compiuto alcuna operazione imponibile attiva, può comunque detrarre l’Iva assolta sugli acquisti, a condizione che le operazioni passive sostenute siano effettivamente inerenti all’esercizio dell’impresa.
In buona sostanza, non è richiesto, ai fini della detraibilità dell’imposta, il concreto esercizio dell’impresa, con la naturale conseguenza che la detrazione dell’imposta spetta, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive (Cass. n. 1863/2004).