Detrazione dell’Iva in assenza di operazioni attive

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Se ricorre il presupposto di inerenza, il diritto alla detrazione dellIva è riconosciuto anche per le operazioni propedeutiche allattività di impresa: non è legittimo, quindi, escludere la detrazione dellimposta assolta sugli acquisti inerenti (quali, ad esempio, le spese di investimento o prodromiche per lesercizio dellattività), nellipotesi in cui;

  • si tratti di attività dimpresa futura ed;
  • il soggetto passivo non abbia ancora effettuato operazioni attive.

Allo stesso modo anche lAgenzia delle Entrate esaminando un interpello di una azienda operante nel settore vitivinicolo, la quale chiedeva se poteva ottenere il rimborso del credito IVA maturato, in presenza di costi rilevanti per lacquisto di beni ammortizzabili o di servizi destinati allattività di ricerca, conseguendo, nel contempo, esigui ricavi - ha affermato che: la spettanza del diritto alla detrazione non è, comunque, necessariamente esclusa dalla iniziale esiguità delle operazioni imponibili attive, in quanto in virtù del principio della neutralità dellIva anche le spese di investimento, effettuate ai fini dellesercizio di unimpresa, devono essere ricondotte allattività economica esercitata.  Lassenza di ricavi nei primi anni di attività non può impedire la detrazione dellIva quando gli acquisti sono relativi a beni e servizi impiegati nellattività dellimpresa e in funzione di operazioni imponibili (Risoluzione n. 147/E/2009).

Questo chiarimento è coerente con quanto sostenuto in precedenza dalla medesima Agenzia delle entrate, quando ha esaminato il caso di una società che, in un determinato periodo dimposta, non aveva effettuato operazioni attive assoggettate ad imposta, limitandosi a percepire (quale unico introito) un finanziamento pubblico a ristoro della quota degli oneri generali del sistema elettrico per provvedere allo smantellamento di talune centrali elettronucleari dismesse.

Anche la Suprema Corte di Cassazione si è mostrata sulla stessa linea di pensiero dellagenzia delle Entrate affermando che il soggetto passivo Iva che, in un determinato momento, non ha compiuto alcuna operazione imponibile attiva, può comunque detrarre lIva assolta sugli acquisti, a condizione che le operazioni passive sostenute siano effettivamente inerenti allesercizio dellimpresa.

In buona sostanza, non è richiesto, ai fini della detraibilità dellimposta, il concreto esercizio dellimpresa, con la naturale conseguenza che la detrazione dellimposta spetta, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive (Cass. n. 1863/2004).

 

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