Holding di famiglia – obbligo di comunicazione all’anagrafe sempre più stringente

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Con l'introduzione del nuovo articolo 162-bis nel TUIR è stata fornita una definizione univoca di “intermediario finanziario” valida ai fini fiscali per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP (e per l’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5%). Il citato articolo ha anche modificato i criteri di verifica circa l’obbligo di comunicazione dei rapporti all’anagrafe finanziaria per le holding di partecipazioni in società industriali e commerciali.

 Il contesto normativo che ha reso necessaria l’adozione dell’art. 162-bis

Già il D.lgs. 141 del 2010 aveva operato un’organica riorganizzazione del Titolo V del TU Bancario, il quale, peraltro, aveva prima di allora subito un primo effetto sostanziale ad opera del DM 17 febbraio 2009, n. 29 con il quale era stato avviato il processo di progressivo notevole ridimensionamento del novero dei soggetti finanziari tenuti all’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 113 del TU Bancario.

In tale sede, infatti, era stato eliminato l’obbligo di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’art. 113 per i soggetti esercenti attività di assunzione di partecipazioni non svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate (ccdd. holding statiche) e si era, altresì, stabilito che non configurassero attività nei confronti del pubblico i finanziamenti erogati nell’ambito del gruppo di appartenenza.

Il successivo D.Lgs. n. 141/2010, con l’art. 10, comma 7, ha abrogato integralmente l’art. 113 del TU Bancario e, al contempo, all’art. 7, ha riscritto l’art. 106 del predetto TU in modo da riservare l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico ai soli intermediari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

 La suddivisione dei soggetti che svolgono attività finanziaria

In ragione delle modifiche apportate al Titolo V del TU Bancario è possibile distinguere i soggetti esercenti “attività finanziaria” dagli altri soggetti come di seguito indicati:

  1. soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB, sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia e tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni della stessa Banca d’Italia e i principi contabili internazionali (“intermediari IFRS”);
  2. operatori del microcredito di cui all’art. 111 del TUB e i confidi di cui all’art. 112-bis del TUB, sottoposti al controllo di organismi di categoria e vigilanza della Banca d’Italia, i quali redigono il bilancio secondo la disciplina del D.Lgs. n. 136/2015 che rinvia al provvedimento della Banca d’Italia 2 agosto 2016 (“intermediari non IFRS”);
  3. altri soggetti, quali le holding di partecipazione e gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico, nonché altri operatori finanziari (ad esempio le merchant bank), che non sono iscritti in nessun albo o elenco e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo, i quali redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Fra le società non più contemplate dal TU Bancario vi sono dunque le c.d. holding industriali e commerciali (società di partecipazione non finanziaria), ma anche le società che svolgono attività di consulenza in materia finanziaria e le società captive di gruppi industriali che hanno per oggetto l’erogazione di finanziamenti all’interno di gruppi di società che volgono attività industriale e commerciale.

 Alla riforma bancaria non è seguita la coerente riforma fiscale

Alla riforma delle regole di vigilanza e delle regole di redazione dei bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari (come sopra delineata) non è, tuttavia, seguito un immediato adeguamento delle norme fiscali, laddove si è continuato a fare riferimento negli anni agli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87/1992 con conseguente innesco di un “limbo” di incertezza applicativa circa l’ambito soggettivo delle stesse.

Nello specifico ci si riferisce:

  • all’art. 96 del TUIR, sulla deducibilità degli interessi passivi;
  • all’art. 106 del TUIR, sulla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti;
  • all’art. 113 del TUIR, sulla facoltà di optare per la non applicazione della participation exemption in relazione alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari;
  • all’art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base imponibile IRAP dei soggetti finanziari;
  • all’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla maggiorazione IRES del 3,5%;
  • all’art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446/1997, relativo all’individuazione delle aliquote IRAP (maggiorate) da applicare ai soggetti finaziari.

 Arriva la riforma fiscale che apporta coerenza

Il principale pregio del nuovo art. 162-bis del T.U.I.R., dunque, è quello di tenere in considerazione le peculiari caratteristiche del bilancio degli intermediari finanziari e circoscrivere l’applicazione della (specifica) disciplina fiscale degli stessi ai soli soggetti individuati come tali dalla normativa di settore, in quanto svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico e sono soggetti alla vigilanza da parte della Banca d’Italia.

Agli intermediari finanziari si contrappongono le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, di cui al comma 1, lett. c), del nuovo art. 162-bis del TUIR, non tenute ad adottare gli schemi di bilancio propri dei soggetti appartenenti al settore finanziario di cui al D.Lgs. n. 136/2015, bensì a redigere il bilancio con le regole del codice civile, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015 che conseguentemente non adoperano, dal punto di vista fiscale, le regole delle “banche”.

Ai sensi della citata lettera c) ricadono in tale categoria tutti quei soggetti che:

  1. pur svolgendo oggettivamente un’attività finanziaria, come definita dall’art. 2 del D.M. n. 53/2015 non la svolgono nei confronti del pubblico in base ai criteri definiti dall’art. 3, comma 2, del medesimo decreto;
  2. esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari come sopra definiti. L’esercizio in via prevalente sussiste quando in base ai dati del bilancio approvato relativo (solo) all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi eccede il 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

Ciò detto, il nuovo requisito di “prevalenza” introdotto dal citato articolo 162-bis del Tuir, ha certamente ampliato, di fatto, il novero dei soggetti potenzialmente interessati dalla mutata disciplina dovendosi fare riferimento al solo requisito patrimoniale (e non anche al conto economico) e in relazione al solo ultimo bilancio approvato (e non agli ultimi due). Si veda oltre per approfondimenti.

Decorrenza e clausole di salvaguardia

L’art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018 stabilisce che le disposizioni contenute nell’art. 12 concernenti la nuova definizione di intermediari finanziari si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, con riferimento ai periodi d’imposta precedenti, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi, in via generale, gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, derivanti dall’applicazione di disposizioni diverse e non coerenti con quelle previste dall’art. 12 del medesimo decreto. In particolare, i commi 9 e 10 dell’art. 13 contengono, in sostanza, clausole di salvaguardia volte a tutelare quei contribuenti che si sono trovati ad operare in condizioni di incertezza normativa che ha fatto seguito all’evoluzione delle disposizioni, facendo salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti nei periodi d’imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano stati conformi o meno a tali nuove norme.

Tuttavia, l’applicazione delle citate clausole contenenti, di fatto, una “presunzione di correttezza” è subordinata al rispetto di una precisa condizione:  i comportamenti adottati dal contribuente, fino alla data dell’8 agosto 2018 (data di approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri del testo del decreto legislativo) devono essere stati tra loro coerenti.

 Comunicazioni all’anagrafe tributaria

Con l’intervento normativo operato con l’art. 12 del D.lgs. n. 142 del 2018 che ha ridefinito la nuova classificazione di intermediari finanziari sono state, altresì, adeguate le norme di cui all’art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 141 del 2010, in materia di obblighi comunicativi all’anagrafe dei rapporti finanziari.

Fino a ieri, l’esercizio in via prevalente delle predette attività sussisteva, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrevano entrambi i seguenti presupposti:

  • l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate era superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
  • l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui al punto precedente, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

Di conseguenza, con riferimento alle concrete modalità di verifica del suddetto requisito:

  • per le holdingd. “pure” che hanno come previsione statutaria dell’oggetto sociale l’esclusività della gestione ed assunzione di partecipazioni il giudizio di prevalenza non andava effettuato, essendo l’assunzione e la gestione di partecipazioni attività di natura esclusiva e comunque l'iscrizione all'anagrafe era sempre dovuta;
  • per le holdingd. “miste”, che per oggetto sociale svolgono congiuntamente attività di natura finanziaria e industriale e per le quali la regola suddetta di individuazione del criterio della prevalenza trova naturale applicazione, occorreva invece procedere alla verifica sulla base biennale.

Con la recente introduzione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 142 del 2018 il quadro appena descritto è mutato.

Tale requisito sussiste, ora, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo (al solo) ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, è superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

Come evidente, la novità rispetto al passato consiste nel fatto che ciò che interessa è esclusivamente la composizione dell’attivo di stato patrimoniale a nulla rilevando le componenti di conto economico, come, invece, avveniva precedentemente; l’effetto immediato di tale nuovo quadro normativo è l’inevitabile allargamento della platea dei soggetti obbligati alle comunicazioni all’Anagrafe: infatti, è ora sufficiente la verifica del solo requisito patrimoniale da parte delle holding industriali per essere qualificate alla stregua di società di partecipazione non finanziaria ed essere tenute agli obblighi di comunicazione all’anagrafe dei rapporti finanziari ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del D.Lgs. 141/2010, come modificato dal citato comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 142 del 2018, con obbligo altresì di provvedere alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI).

L’incertezza della decorrenza

Tuttavia, la nuova disposizione di cui all’art. 10, comma 10, del D.lgs. n. 141 del 2010 non contiene una data di decorrenza ad hoc della norma in tema di comunicazione all’Anagrafe tributaria ma, in linea generale, risulterebbe applicabile la sola disposizione, di cui all’art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 142 del 2018, concernente la decorrenza utile per la nuova disciplina fiscale in materia di intermediari finanziari in base alla quale detta disciplina vige “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018”.

La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142 del 2018 (ai fini della verifica della prevalenza) non chiarisce se per ultimo esercizio chiuso debba intendersi quello a cui si riferisce la dichiarazione oppure il precedente.

Un’interpretazione letterale delle norme porterebbe a individuare - in caso di soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare - nel bilancio chiuso al 31.12.2017 e approvato entro il 30.04.2018 la situazione patrimoniale da prendere a riferimento per l’espletamento del test di prevalenza utile per la determinazione della sussistenza dei citati obblighi comunicativi. Tale interpretazione, tuttavia, di fatto produrrebbe il paradosso che risultano ad oggi omesse tutte le comunicazioni mensili all’anagrafe dei rapporti da maggio 2018 ad oggi, nonché la comunicazione annuale scaduta il 28 febbraio 2019. La logica impone che la norma non possa avere effetto retroattivo.

Una altra possibile soluzione (ad avviso di chi scrive anch’essa poco praticabile) consiste nel valorizzare il seguente ragionamento: posto che il D.Lgs. n. 142 del 2018 è andato in gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018 2018 e per effetto della vacatio legis è entrato in vigore il 12 gennaio 2019, aggiungendo 60 giorni ai fini dei diritti dello statuto dei contribuenti, si arriva al 13 marzo 2019. Gli adempimenti comunicativi, dunque, decorrono da tale data. Senonché, ad oggi, il suddetto termine è scaduto e la scadenza in argomento è trascorsa nella più perfetta latitanza di qualsivoglia indicazione ufficiale.

C’è n’è a sufficienza per proporre con convinzione la terza soluzione: il bilancio di riferimento in base al quale verificare il principio di prevalenza è il bilancio 2018 che, evidentemente, per poter essere analizzato ai fini della ricerca della prevalenza, necessità di una formale approvazione dell’assemblea, che si terrà, presumibilmente, nel prossimo mese di aprile 2019. Talché la prima scadenza dell’obbligo di comunicazione all’anagrafe dei rapporti finanziari gestita dall’agenzia delle entrate è il 31 maggio prossimo.

Non sarebbe male un chiarimento ufficiale.

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