Il nuovo regime di tassazione nel 2022: Gli effetti in busta paga

Download PDF

Il nuovo anno è iniziato, e già siamo stati letteralmente travolti dalle numerose novità introdotte nel mondo del lavoro. È stata, infatti, approvata la Legge di Bilancio che tra le altre cose, ha decisamente rivoluzionato il regime di tassazione del reddito delle persone fisiche che è rimasto sostanzialmente inalterato dal 2007 al 2021.

Dal periodo d’imposta 2022, il Legislatore ha infatti previsto la riorganizzazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito, la rimodulazione delle detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto, la variazione della normativa relativa al trattamento integrativo e la soppressione dell’ulteriore detrazione.

Primo tema da affrontare è la conferma di quanto già preannunciato nei mesi scorsi, ovvero la modifica delle aliquote Irpef e dei relativi scaglioni di reddito ai fini della riduzione della pressione fiscale che grava sul nostro Paese.

La norma prevede il passaggio dai precedenti cinque scaglioni agli attuali quattro e la riduzione delle relative aliquote.

Più specificatamente, la prima fascia di reddito fino ai 15.000 euro rimane inalterata con l’applicazione della tassazione al 23%. Le fasce di reddito centrali, invece vedono rispettivamente: per i redditi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro una riduzione dell’aliquota di 2 punti percentuali (passando dal 27% al 25%), mentre per i redditi dai 28.000 euro ai 50.000 euro troviamo l’applicazione dell’aliquota del 35% (con una diminuzione di 3 punti percentuali). L’ultimo scaglione riguarda i redditi oltre i 50.000 euro per i quali troviamo invece la tassazione al 43%.

Possiamo dunque notare la riduzione del limite di reddito superiore del terzo scaglione che passa da 55.000 euro a 50.000 euro e l’incremento dell’aliquota applicata ai redditi che troviamo nell’ultimo scaglione ovvero superiori ai 50.000 euro (prima 75.000 euro).

Da questa prima modifica possiamo conseguentemente sostenere che, esclusa la fascia fino ai 15.000 euro, per la quale non vi sono differenze in materia di calcolo dell’IRPEF (lorda), in tutte le altre fasce reddituali possiamo trovare riduzioni IRPEF (sempre considerando il valore lordo) che si possono riassumere nelle seguenti misure di massima:

  • 100 euro annue (redditi di 20k),
  • 200 euro annue (redditi 25k)
  • 320 euro annue (redditi di 30k)
  • 620 euro annue (redditi di 40k)
  • punte massime di 970 euro (redditi di 60k)
  • per poi scendere, con l’aumentare del reddito fino ad attestarsi ai 270 euro intorno ai 75k euro di reddito annuale.

Oltre alla modifica del regime di tassazione sono state variate anche le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito percepito. Con specifico riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, si confermano degli incrementi di dette detrazioni, con la previsione di un incremento di circa 65 euro per i soggetti percettori di un reddito compreso tra i 25.000 euro e i 35.000 euro che andrà ad azzerarsi completamente al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro.

Il terzo importante intervento riguarda la rivisitazione del trattamento integrativo del reddito.

In particolare, ne vediamo la riconferma, ma limitatamente ai redditi non superiori ai 15.000 € (prima 28.000 €). Invece, per i redditi compresi tra 15.001 ed i 28.000 il “T.I.R.” è riconosciuto solo se l’importo delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta. In particolare, va chiarito che le detrazioni cui si terrà conto sono le seguenti:

  • per i familiari a carico;
  • per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
  • per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • per erogazioni liberali;
  • per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
  • per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Determinata la situazione di incapienza (detrazioni maggiori dell’imposta lorda dovuta), il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Tuttavia il calcolo dell’importo effettivamente spettante sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l’Irpef lorda.

Ultima questione, direttamente collegata al tema appena affrontato, riguarda l’abrogazione dell’ulteriore detrazione, introdotta dall’art. 2 del DL 3/2020 convertito in Legge 21/2020 e prevista per coloro in possesso di un reddito ricompreso tra i 28.000 euro e i 40.000 euro.

Tenuto conto di tutte queste variazioni, gli operatori del settore si sono prodigati con diversi calcoli per determinare le relative conseguenze sui valori della nuova IRPEF. In particolari è possibile sostenere che:

  • nella fascia di reddito dei 10k, il beneficio si aggira sui 90 euro annuali
  • nella fascia di reddito dei 15k, il beneficio si aggira sui 310 euro annuali
  • nella fascia di reddito dei 20k, il beneficio si aggira sui 200 euro annuali
  • nella fascia di reddito dei 30k, il beneficio si aggira sui 80 euro annuali
  • nella fascia di reddito dei 40k, il beneficio si aggira sui 950 euro annuali
  • nella fascia di reddito dei 50k, il beneficio si aggira sui 740 euro annuali
  • nella fascia di reddito dei 60k, il beneficio si aggira sui 570 euro annuali
  • nella fascia di reddito dei 75k, il beneficio si aggira sui 270 euro annuali

Come è facilmente comprensibile dallo schema proposto, esistono due particolari condizioni “favorevoli” di incremento dei benefici: la prima per i percettori di reddito vicino ai 15k annui (peri quali il beneficio si aggira sui 310 annuali) ed ai percettori di redditi di 40k annui (benefici massimo di circa 950 annuali).

Vista la rilevanza e la complessità delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio che ci aspettiamo l’intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate per fornire i dovuti e necessari chiarimenti in materia.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento