Il visto in dichiarazione assorbe il visto Superbonus – dense nubi all’orizzonte

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Come oramai noto, l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità relativi al Superbonus occorrono non solo per la cessione del credito (o sconto in fattura), ma anche per la detrazione del relativo importo (pari al 110% della spesa sostenuta) in dichiarazione dei redditi.

Le uniche eccezioni a tale regola sono oramai costituite dalla possibilità che il contribuente:

  • provveda in autonomia alla trasmissione della propria dichiarazione dei redditi:
  • si rivolga al proprio datore di lavoro per la trasmissione del modello 730.

Se così non, è il contribuente che intende detrarre (1/5 per il 2021) l’importo spettante in dichiarazione deve ottenere il visto di conformità di un commercialista, consulente del lavoro, CAF, oltre chiaramente all’attestazione del tecnico che ha trasmesso la pratica all’ENEA.

I due casi possibili

Nella pratica si possono verificare due ipotesi:

  • il contribuente non chiude la propria dichiarazione Redditi PF 2022 con un credito superiore a 5.000 o pur evidenziando un credito di importo superiore non intende richiedere al proprio commercialista il visto di conformità che gli consentirebbe di utilizzare in compensazione il suddetto credito per la parte eccedente in 5.000 euro. Se però nel 2021 ha realizzato interventi superbonus dovrà ottenere da un commercialista, CDL o CAF il visto di conformità che non è chiaro come debba essere rilasciato (si suppone su propria carta intestata). Nel frontespizio della dichiarazione dovrà essere barrata l’apposita casella “Visto Superbonus”. Non è dato sapere se il suddetto professionista che ha rilasciato il visto debba anche necessariamente trasmettere (o meno) la suddetta dichiarazione;
  • il contribuente chiude la propria dichiarazione Redditi PF 2022 con un credito superiore a 5.000 e richiede al proprio commercialista di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione per utilizzare in compensazione il credito per la parte eccedente i 5.000 euro. Laddove il contribuente nel 2021 abbia effettuato interventi Superbonus e intenda detrarre in dichiarazione la quota spettante occorre (così sembra) anche barrare nel frontespizio la casella “Visto Superbonus”.

Le oggettive complicazioni

In quest’ultimo caso le cose si complicano, posto che una FAC dell’agenzia delle entrate chiarisce quanto segue: Si ritiene che il visto di conformità (N.d.A, riferito al Superbonus) vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Il passaggio “solo per la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti” va valutato con estrema attenzione poiché in base alla Check list della Fondazione Nazionale Commercialisti i documenti da valutare sono molteplici (comunicazione al Comune inizio lavori, fatture con bonifici parlanti, pratica all’ENEA predisposta dal tecnico, autorizzazione paesaggistica ove occorra, un numero notevole di attestazione da far firmare al contribuente che è il committente dei lavori, e molto molto altro). Il rilascio del visto richiede una lavoro del vistatore notevole (non tutti i professionisti sono in grado di gestire questa pratica) ed ha un costo specifico (Cfr. tariffa Fondazione Nazionale commercialisti).

Quel che è peggio la FAC prosegue chiarendo che “Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito).”

Fin qui nulla di nuovo, ma l’ultimo passaggio della FAC è negli effetti pratici, drammatico: “Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.”.

Le complicazioni sono le seguenti:

  • il commercialista che da anni predispone la dichiarazione dei redditi del proprio cliente, ma non si è mai occupato di superbonus, se appone il visto di conformità per crediti superiori a 5.000 euro dovrà vistare anche il superbonus. Ebbene, o si fa una (veloce) cultura sul punto o sarà costretto a chiedere ad un collega che è in grado di gestire il visto superbonus di apporre il visto sulla intera dichiarazione e di trasmetterla. Il rapporto con il proprio cliente rischia di essere seriamente compromesso;
  • dovrà essere chiarito come vada gestita la dichiarazione dei redditi in cui debba essere apposto solo il visto Superbonus e non quello generale sull’intera dichiarazione. In particolare, ci si chiede se il commercialista che trasmette la dichiarazione potrà baffare l’apposita casella nel frontespizio previo ottenimento di una dichiarazione di apposizione del visto superbonus da parte del collega che se ne è occupato, oppure se la baffatura della apposita casella “Visto Superbonus” obblighi al commercialista che trasmette la dichiarazione dei redditi di assumersi la responsabilità del visto.

Confidiamo in qualche altra FAC che possa chiarire i dubbi.

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