IN ARRIVO IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

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Con la Riforma fiscale arriva il concordato preventivo biennale, che rileverà ai fini delle imposte sui redditi ed Irap ma non ai fini IVA e opzionalmente, ovvero se si vorrà far concorrere al proprio montante previdenziale il reddito effettivo, per i contributi previdenziali. Le nuove regole, in vigore dal 2024 ed approvate con una bozza di decreto approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, si applicheranno ai contribuenti di minori dimensioni e più specificatamente a quelli per i quali si applicano gli ISA. Le proposte saranno formulate dall'Agenzia delle entrate e dovranno essere accettate entro una tempistica ben precisa.

In linea generale, si prevede che:

- l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- a tal fine, entro il 15 marzo di ciascun anno (entro aprile per il 2024), metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta;
- la proposta di concordato sarà elaborata dall’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine del 30 giugno (per il 2024 tale termine è posticipato di un mese);
- per elaborarla sarà utilizzata una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e/o presenti nelle varie banche dati di cui dispone (quindi non ci dovrebbero essere nuovi adempimenti dichiarativi);
- la proposta verrà inviata al contribuente entro il quinto giorno antecedente il termine di accettazione da parte del contribuente che è fissato al 30 giugno (posticipato di un mese per il 2024);
- nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi siano stati indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, non sarà possibile accedere al concordato stesso.

Per i contribuenti cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’accesso al concordato sarà subordinato alla presenza di alcune condizioni relative al periodo d’imposta precedente e precisamente:
a) abbiano ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati. A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, è sempre possibile integrare i dati comunicati con l’indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili;
b) non abbiano debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non concorrono al già menzionato limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.
Per questi contribuenti, fermo restando le consuete regole per determinare il reddito, come previste dal TUIR, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, ai fini del reddito saranno escluse le plusvalenze e minusvalenze e i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società e associazioni.
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

In presenza invece di circostanze eccezionali, ancora da definire, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizzerà.
Va anche precisato che gli acconti d’imposta relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato sarà calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

A parte i casi di cessazione del concordato (per chiusura dell’attività o modifica dell’attività svolta) sono previste alcune ipotesi di decadenza in caso di accertamento che rimane tecnicamente esperibile in diversi casi nei confronti dei contribuenti.

In particolare, si decadrà se:
- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulterà l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risulteranno commesse altre violazioni di non lieve entità (appositamente elencate dalla norma);
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determineranno una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- i contribuenti avranno debiti tributari come sopra indicati oppure ricorrerà una delle ipotesi di esclusione e cioè:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
b) condanna per uno dei reati tributari commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- si ometterà il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.

Oltre alla possibilità di aderire al concordato concessa anche ai contribuenti in regime forfetario, per i quali sono previste specifiche regole, il decreto si occupa di regolamentare l’attività di accertamento per chi sarà in concordato e per chi non vi aderirà.

A tale proposito, viene precisato che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorreranno le cause di decadenza sopra indicate.
E' bene peraltro sottolineare che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza indirizzeranno maggiormente l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiranno al concordato preventivo biennale o ne decadranno. In altri termini, quindi, la prevalente capacità operativa del Fisco sarà rivolta ai soggetti che non aderiscono ad esso e potrebbe essere quindi proprio questo il principale elemento persuasivo  per la valutazione di convenienza del nuovo regime previsto, perché l'appeal del nuovo istituto, al momento, appare assai ridotto.

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