La valutazione delle osservazioni del contribuente non sono un optional per l’Ufficio

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In attesa della riforma del procedimento di accertamento (decreto semplificazione), i Giudici di Merito e quelli della Cassazione convergono sull'obbligo endo-procedimentale del necessario preventivo contraddittorio che deve risultare effettivo e reale.

Nessuna finzione quindi. L’atto è nullo se l’ufficio in modo puntuale e preciso non indica nelle motivazioni il “perché” del rigetto delle argomentazioni difensive del contribuente. Se il contribuente contesta i rilievi, l’ufficio, per dimostrare di aver valutato le memorie e le osservazioni presentate dal contribuente, dovrà “demolirle” punto per punto dimostrando l’errore in cui è caduto.

Questa è la conclusione a cui si addiviene dalla lettura della sentenza 17210 del 2 luglio 2018 della Suprema Cassazione.

Accertamento nullo se l’ufficio non argomenta

In tema di imposte sui redditi e Iva, a norma dell’articolo 12, comma 7, della legge 212 del 2000, la nullità dell’accertamento consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie, nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.

Per la Cassazione «il problema non è dunque quello della mancata motivazione … ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie».

Il citato articolo 12 impone all’ufficio di valutare le “osservazioni e richieste”del contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente. Potrà riscontrarsi una (oggettiva) valutazione, solo in presenza di oggettiva motivazione nell’avviso di accertamento, pena il vizio di motivazione dell’atto, ex articolo 42, comma 2 del Dpr 600/1973.

Nella motivazione dell’atto l’Agenzia delle Entrate dovrà dunque riscontrare in modo puntuale le argomentazioni difensive del contribuente e dovrà superarle in sede di giudizio di merito: non sarà quindi sufficiente il mero, acritico e pedissequo, riporto delle memorie difensive ed osservazioni presentate dal contribuente.

 Il contribuente per difendersi deve essere messo in grado di comprendere

La motivazione dell’atto di accertamento deve consentire al contribuente, per dare concreta attuazione al contraddittorio preventivo, di comprendere le motivazioni del rigetto delle proprie argomentazioni.

Non saranno sufficienti motivazioni apodittiche quali “le argomentazioni del contribuente non sono accolte e si conferma la ripresa fiscale”oppure “le argomentazioni del contribuente non sono sufficienti”o ancora l’indicazione delle memorie difensive a conclusione delle quali l’ufficio senza riscontro proceda alla conferma dei rilievi.

La validità dell’atto di accertamento è quindi subordinata al puntuale e argomentato disconoscimento delle argomentazioni proposte dal contribuente in sede di contraddittorio endo-procedimentale obbligatorio.

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