LE DETRAZIONI EDILIZIE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2022

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Novità “migliorative” alla disciplina delle detrazioni edilizie, dopo le modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), sia sul superbonus, che per le detrazioni “minori”; anche gli adempimenti per la cessione/sconto di queste ultime sono stati notevolmente ridimensionati.

SUPERBONUS 110% - AMPLIATO L’AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

La scadenza “naturale” dell’agevolazione è rimasta il 30 giugno 2022. Solo per gli IACP e le cooperative edilizie a proprietà indivisa ed esclusivamente per gli interventi di efficientamento energetico, la superdetrazione è ora riconosciuta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto numerose proroghe: l’agevolazione è riconosciuta per gli interventi trainanti (in breve: cappotto, caldaia e interventi antisismici) e per quelli trainati (in breve, infissi, fotovoltaico e colonnine di ricarica) ad essi connessi, eseguiti dai seguenti soggetti, per il periodo e nella misura di seguito indicati:

a) Condomini, persone fisiche per edifici da 2 a 4 unità immobiliari (anche con unico proprietario o in comproprietà), ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni promozione sociale iscritte nei registri: la detrazione spetta nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

b) Persone fisiche per edifici unifamiliari: la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022 a condizione che entro il 30/6/2022 sia stato eseguito almeno il 30% del lavoro complessivo. Vi rientrano sia abitazioni principali, che seconde case, a prescindere dall’indicatore ISEE del beneficiario e dalla data di presentazione della CILAS;

c) IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa: la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 a condizione che entro il 30/6/2023 sia stato eseguito almeno il 60% del lavoro complessivo.

d) Per i soggetti di cui alle lett. a), b) e c) sopraindicate, che eseguono gli interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2025.

Si ritiene che, in mancanza di ulteriori e diverse interpretazioni, le percentuali di avanzamento lavori (del 30% o 60%) siano da applicare sull’importo dell’intervento complessivamente considerato (risposta ad interpello dell’Agenzia n. 791/2021).

DETRAZIONI EDILIZIE ORDINARIE: LE NOVITA’

La legge di Bilancio 2022 ha stabilizzato fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni edilizie “ordinarie” (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sismabonus, sismabonus-acquisti, bonus verde).

Il bonus mobili, seppure prorogato fino al 2024, vede il limite massimo di spesa ridotto a 10.000 euro per il 2022 e a 5.000 euro per il 2023 e 2024.

Prorogato anche il bonus facciate, ma solo per il 2022 e ridimensionato alla misura del 60% (in luogo del previgente 90%).

Inoltre, è stata introdotta, solo per il 2022, una detrazione per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, spettante nella misura del 75% sia ai fini IRPEF che IRES, fruibile in 5 anni, con i seguenti limiti di spesa:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

OPZIONE PER SCONTO E CESSIONE - LE NOVITA’

Nella legge di Bilancio 2022 sono confluite le disposizioni già introdotte con il decreto-legge “antifrode” e vigenti dal 12 novembre 2021, sia per il superbonus che per le detrazioni ordinarie; tuttavia, relativamente a queste ultime, gli adempimenti sono stati notevolmente ridimensionati dal 1° gennaio 2022, fatta eccezione per il bonus facciate.

Superdetrazione 110% - gli adempimenti

Dal 12 novembre 2021, il rilascio del visto di conformità diventa obbligatorio anche per l’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui il beneficiario presenti la dichiarazione precompilata, oppure il modello 730 tramite sostituto d’imposta.

L’asseverazione di congruità delle spese e sui requisiti tecnici continuano ad essere obbligatorie sia per l’utilizzo in detrazione, che per sconto e cessione.

Detrazioni minori - gli adempimenti

Nessun visto né asseverazione sono necessari per fruire direttamente della detrazione ordinaria in dichiarazione dei redditi.

Diversamente, nel caso di opzione per sconto/cessione sono stati introdotti degli adempimenti aggiuntivi (visto di conformità e asseverazione di congruità) già dal 12 novembre 2021, poi ridimensionati con la legge di Bilancio 2022 (salvo per per il bonus facciate).

Dal 1° gennaio 2022, non sono tenuti a tale obbligo:

  1. gli interventi di edilizia libera: si tratta di interventi elencati nell’art. 6 Testo Unico edilizia e nel Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 2/3/2018, nonché previsti dalla normativa regionale;
  2. interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (diversi da quelli di edilizia libera).

Quindi, dal 1° gennaio 2022 asseverazione e visto sono obbligatori solo per sconto in fattura e cessione del credito per:

  • gli interventi diversi dall’edilizia libera superiori a 10.000 euro
  • gli interventi del bonus facciate (per qualsiasi importo).

Detrazioni minori - nuove fattispecie ammesse allo sconto e cessione del credito

Sconto e cessione diventano praticabili anche per la detrazione relativa:

  • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • alla nuova detrazione per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Continuano ad essere esclusi dall’opzione sia il “bonus mobili” che “il bonus verde”.

Congruità dei prezzi - prezzari DEI anche per il supersismabonus e per le detrazioni ordinarie diverse dall’ecobonus

Di rilevante interesse la novità che riguarda i criteri che il tecnico abilitato deve seguire ai fini del rilascio dell’asseverazione di congruità dei prezzi: l’utilizzo dei prezzari della casa editrice DEI (finora riconosciuto per l’ecobonus, sia ordinario che potenziato) è stato “legittimato”, anche per il pregresso, per gli altri interventi diversi dall’ecobonus, quale il supersismabonus, la ristrutturazione edilizia e il bonus facciate.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER IL VISTO E ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ

La legge di Bilancio 2022 ha espressamente previsto la detraibilità delle spese (nei limiti di spese in valore eventualmente previsti in relazione ai singoli interventi) per la spesa relativa al:

  • visto di conformità rilasciato per lo sconto/cessione delle detrazioni ordinarie;
  • asseverazione di congruità dei prezzi per lo sconto/cessione delle detrazioni ordinarie diverse dall’ecobonus.

Si ricorda che:

  • la detrazione della spesa per l’asseverazione di congruità dell’ecobonus è cosa nota, poiché espressamente prevista dal DM 6/8/2020, art. 5, c.1, lett. f);
  • per il superbonus, la detraibilità di tali spese era già stabilita dall’articolo 119, c.15, D.L. 34/2020.

Norme di riferimento

  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234
  • Articoli 119, 119-ter, 121 D.L. 34/2020
  • Articoli 14 e 16, D.L. 63/2013
  • Articolo 1, c. 12, L. 205/2017
  • Art. 1, c. 219, L. 160/2019
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