Le novità dal 2018 per i Padri Lavoratori: il Congedo Obbligatorio ed il Congedo Facoltativo e gli ultimi chiarimenti dell’INPS

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Quella che si tratta, in realtà, non è frutto dell’ultima Legge di Bilancio, ma la previsione normativa è stata introdotta ancora dall’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Legge di Bilancio 2017 per l’appunto.

In particolare, la norma in esame ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.

Oltre alla norma, anche l’INPS, con il recentissimo messaggio n. 894 del 27/02/2018 approfondisce l’argomento e ne traccia le caratteristiche fondamentali che di seguito si commentano.

Per effetto della predetta disposizione normativa, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni (dai due precedenti), da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. Come ricorda l’INPS con il messaggio 894, le nuove disposizioni si applicano con riferimento alla data di nascita dei figli, indipendentemente da quando il padre usufruisce del congedo (ad esempio, per il figlio nato il 27/12/2017 il congedo obbligatorio resta di due giorni ancorché goduto nel 2018).

Al congedo in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 che prevede la possibilità, per il padre lavoratore, di fruire sia il congedo obbligatorio sia il facoltativo anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Inoltre, il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità di cui all'art. 28, D.Lgs. n. 151/2001.

Si ricorda inoltre che, con circolare n. 40/2013, l’INPS aveva confermato che il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Per quanto riguarda all’indennità economica, è riconosciuta al padre lavoratore dipendente un'indennità a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

La domanda per la fruizione del congedo va presentata direttamente all’Istituto soltanto nel caso dei lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre nel caso più frequente in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio INPS n. 6499 del 18 aprile 2013.

La domanda che molte aziende si pongono è ricorrente: cosa succede nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, all’oscuro del fatto che il lavoratore dipendente sia diventato “padre”, non fa godere tale congedo “obbligatorio” allo stesso?

La norma, su questo, non dispone alcuna previsione.

A parere di chi scrive, si possono verificare due circostanze:

  • Il datore di lavoro, così come nel caso posto dal quesito, non viene a conoscenza entro i primi cinque mesi dalla nascita dello stato di “genitore” del proprio collaboratore. Non vi è dubbio che, in questo caso, non ci sono responsabilità da parte del datore di lavoro del mancato godimento del congedo stesso, che si intende naturalmente decaduto allo scadere del quinto mese dalla nascita del figlio;
  • Il datore di lavoro viene a conoscenza entro i primi cinque mesi dalla nascita dello stato di “genitore” del proprio collaboratore, attraverso dei documenti amministrativi, anche indirettamente collegati al congedo stesso (stato di nascita, richiesta detrazioni fiscali per il figlio a carico, richiesta degli Assegni per il Nucleo Familiare). In tali circostanze, a parere di chi scrive, è bene monitorare l’effettivo godimento del congedo obbligatorio: Nel caso di naturale richiesta, tutto segue l’iter normativo. Nel caso di mancata richiesta del lavoratore, sebbene non obbligatorio normativamente, non è esclusa la possibilità per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore la presenza di tale diritto e l’“obbligo” di goderne entro i primi cinque mesi di vita. Si tratta sempre di congedo obbligatorio. Tuttavia, si ribadisce la non obbligatorietà normativa di tale procedura.

L’articolo 1, comma 354, della Legge di Bilancio 2017 ha inoltre ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo.

Tale congedo, diversamente dall’obbligatorio, è goduto solo previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per tale ragione, per fruire del congedo facoltativo il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante, con conseguente riduzione del congedo medesimo a carico di quest’ultima. Tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Da ultimo, in applicazione dell’art. 3 del DM 22 dicembre 2012, si ricorda l’impossibilità del frazionamento orario sia del congedo obbligatorio sia di quello facoltativo.

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