Note di variazione in diminuzione Iva senza limiti temporali

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In ambito Iva, l’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/72 individua una serie di eventi contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili), ovvero il mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo contrattuale a seguito di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali infruttuose, a fronte dei quali il cedente o prestatore può emettere una nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali a fronte delle quali è legittimato a portare in detrazione la relativa imposta (ferma restando la necessitò che la fattura originaria sia stata registrata e la relativa imposta abbia concorso alla formazione della liquidazione periodica).

Nella risposta ad interpello n. 55/2019 l’Agenzia delle entrate si è occupata di un caso riferito al lodo arbitrale rituale, precisando che si tratta di un'ipotesi riconducibile alle ipotesi di revoca, rescissione, risoluzione e recesso del contratto che legittima l’emissione della nota di variazione senza limiti temporali ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/72. Premesso ciò, l’Agenzia osserva che il termine iniziale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta correlata alla nota di variazione in diminuzione coincide con la data di sottoscrizione del lodo arbitrale, poiché come detto la sua valenza giuridica assume rilievo già dalla sua sottoscrizione, anche se non ancora depositato e reso esecutivo. Per quanto riguarda il limite temporale per l’esercizio della detrazione, come noto l’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dispone che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

L'Agenzia conferma che la sottoscrizione di un lodo arbitrale legittima l'emissione di una nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/72. Preliminarmente, l'Agenzia osserva che il lodo arbitrale, disciplinato dagli articoli da 806 a 840 c.p.c., ha la stessa efficacia di una sentenza, e la sua valenza giuridica, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4965/2003 (che conferma un indirizzo già consolidato), ha “efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e ciò ancorché il lodo in questione non essendo stato ancora depositato, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale”. Lo stesso articolo 824-bis del c.p.c. (inserito dal D.Lgs. n. 40/2006) statuisce che “salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.

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