Nuovo Patent box – opzione 2021 con remissione in bonis

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La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 24 febbraio 2023 ha il pregio di fornire certezze su alcuni aspetti rilevanti dell’agevolazione che dal 2021 ha sostituito la precedente versione dell’incentivo fornendo alcune precisazioni riferite al provvedimento n. 15 febbraio 2022, protocollo n. 48243/2022, attuativo delle disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Chi non può transitare nel nuovo regime PB

Finalmente è chiaro che le imprese sotto individuate che nel periodo d’imposta 2020 (per i soggetti a cavallo per il periodo d’imposta 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020) avevano già in corso un quinquennio di vecchio Patent box non possono accedere al nuovo PB e devono restare fino a compimento del quinquennio nel regime prescelto. Si tratta delle imprese che:

  • avevano raggiunto e sottoscritto l’accordo con l’agenzia delle entrate a seguito del perfezionamento del ruling per l’utilizzo diretto o per l’utilizzo indiretto tramite imprese associate;
  • avevano optato per la autodeterminazione (cd. opzione OD – oneri documentali). Il punto 12.3 del Provvedimento prevede per questi soggetti che, a decorrere dal periodo d’imposta 2021, non sarà più necessario esercitare annualmente una nuova opzione OD, in quanto l’opzione esercitata entro il periodo d’imposta 2020 si considera efficace per i residui anni del quinquennio. Se lo desiderano queste imprese potranno comunque richiedere tramite ruling (fino al compimento del quinquennio) la formalizzazione di un accordo vecchio Patent box con l’Agenzia delle entrate.

Chiaramente, in presenza di nuovi investimenti riguardanti altri beni agevolabili l’impresa può accedere al nuovo regime. In questo caso si presenta una coesistenza del nuovo e nel vecchio regime fino a completamento del vecchio Patent box, non più rinnovabile.

Chi può transitare nel nuovo regime PB

Viceversa, possono accedere al nuovo Patent box, le imprese che hanno presentato un’istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo o un’istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto, ma non hanno ancora sottoscritto, rispettivamente l’accesso alla procedura o il rinnovo quinquennale della stessa.

Queste imprese hanno due possibilità:

  • attendere il perfezionamento della procedura con il vecchio criterio e andare alla sottoscrizione dell’accordo o del rinnovo, concludendo una procedura già avviata;
  • transitare, con riferimento ai medesimi beni immateriali oggetto dell’istanza di accesso o di rinnovo, nel nuovo regime Patent box, previa comunicazione di rinuncia irrevocabile alla procedura pendente da esprimersi con PEC o raccomandata AR.

È evidente che per costoro se la PEC è stata inviata nel 2022 l’agevolazione NPB decorre dal 2022 e gli anni precedenti per i quali si attendeva l’accordo a cui si è rinunciato sono “persi”. Ma la PEC non è sufficiente poiché la comunicazione di rinuncia al precedente regime Patent box va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data in cui viene comunicata la rinuncia all’Ufficio, nei termini ordinariamente previsti o, in caso di dichiarazione tardiva o sostitutiva/integrativa, entro il maggior termine di 90 giorni. In particolare, Qualora sia pendente una procedura di accordo occorrerà, altresì, indicare sia nella PEC, sia nel rigo OP21 del modello Redditi i riferimenti utili per l’individuazione dell’istanza in questione, vale a dire il numero di protocollo della stessa.

Il punto 12.4 del Provvedimento prevede un’ulteriore ipotesi in cui è possibile transitare dal vecchio al nuovo regime: si tratta di coloro che, in vigenza del precedente regime Patent box, effettuavano un utilizzo indiretto dei beni immateriali e autoliquidavano l’agevolazione:

  • sia per scelta in caso di utilizzo con imprese associate;
  • sia come regime naturale in caso di utilizzo con parti terze.

In entrambi i casi, il mero esercizio dell’opzione nuovo PB (l’opzione si esprime nel rigo OP21 del Modello Redditi, ha come effetto la tacita revoca dell’opzione per il precedente regime Patent box e l’ingresso nel nuovo regime. Tale nuova opzione produce i suoi effetti a partire dal periodo di imposta di esercizio della stessa (ad esempio periodo di imposta 2022), fermo restando l’agevolazione fruita per i periodi di imposta precedenti.

Il divieto di sovrapposizione

Il nuovo regime prevede quale meccanismo agevolativo il ripescaggio dei costi degli 8 anni precedenti riferiti all’investimento che si è poi tradotto nella tutela giuridica del bene (software tutelato, brevetti, di segni e modelli). L’agenzia fa presente che se questi costi che rileveranno con il moltiplicatore del 110% hanno già concorso alla base agevolativa del vecchio Patent box non possono essere ripescati nel nuovo PB con le regole degli 8 anni precedenti la tutela giuridica.

Chi opta per la prima volta per il nuovo Patent Box

Le imprese che quest’anno (2022), per la prima volta optano per il NPB devono esprimere tale scelta nel modello Redditi, rigo Op21 (campo 1 – opzione, campo 2 – possesso documentazione). E’ bene ricordare che la idonea documentazione (allegato A e allegato b) debba essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dunque, prima della trasmissione dei redditi di ognuno dei 5 anni di riferimento.

Nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all’esercizio di questa prima opzione, l’impresa intenda richiedere l’agevolazione per un nuovo bene immateriale, dovrà esercitare una nuova opzione nuovo PB, che avrà una durata pari a cinque periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio. È necessario che il contribuente eserciti una ulteriore opzione nuovo PB anche nel caso in cui il “nuovo bene” che si intende agevolare presenti vincoli di complementarità con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione. In tale ultima ipotesi, la nuova opzione avrà comunque una durata quinquennale, autonoma rispetto a quella dell’opzione relativa al bene complementare già precedentemente opzionato.

La remissione in bonis

La circolare n. 5/2023 chiarisce che l’opzione per il nuovo regime Patent box può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come “dichiarazione tardiva” oppure come “dichiarazione integrativa/sostitutiva” di quella già trasmessa nei termini (cfr. circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E).

L’opzione nuovo PB può essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e sempreché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (nel seguito “D.L. n. 16 del 2012”), ossia, con riferimento alle fattispecie in esame, che il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997.

In relazione all’opzione OD nuovo PB, ai fini dell’utilizzo della remissione in bonis è necessario che il contribuente – quale comportamento coerente con il regime opzionale prescelto – abbia predisposto la documentazione idonea, apponendo sulla stessa la firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.

Tuttavia, la circolare ricorda che ai sensi del secondo periodo del punto 11.2 del Provvedimento, per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime Patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, per tale intendendosi anche la data di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.

Conclusioni

Conseguentemente, se solo ora vi siete accorti di aver omesso nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2021 (trasmessa entro il 30 novembre 2022) la opzione per il NPB, affrettatevi a trasmettere una dichiarazione integrativa, versate la sanzione di € 200 (senza possibilità di ravvedere l’importo) meglio se il giorno prima la trasmissione e apponete la marca temporale alla idonea documentazione prima di andare in vacanza questa estate.

Tranquilli, riprendete fiato, abbiamo risolto!

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