OCCASIONI D’AUTUNNO: DA NON DIMENTICARE IL FLAG “REGIME PREMIALE” PER E-FATTURE E PAGAMENTI TRACCIATI

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L’opportunità è alquanto interessante, ma in pochi ancora sanno che, tra i premi fiscali che il nostro ordinamento accorda al fine di incentivare la digitalizzazione fiscale e la tracciabilità dei pagamenti, esiste un particolare regime premiale consistente nella riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano / ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a € 500.

In particolare, l'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 dispone che "il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che (…) garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500".

Dal punto di vista soggettivo, la disposizione riguarda pertanto sia i soggetti passivi che producono reddito d'impresa che quelli che producono reddito da lavoro autonomo e la disciplina riguarda anche i soggetti “forfetari”, esonerati dall'obbligo di emettere fattura elettronica tramite SdI (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015), ma che hanno la possibilità di adottarla (art. 1, comma 692, lett. f), Legge n. 160/2019 - Legge di bilancio 2020).

Invero, anche quest’ultima norma ha previsto uno specifico regime premiale, consistente nella riduzione di un 1 anno dei termini di accertamento di cui all'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 qualora detti soggetti scelgano di emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite SdI, ma tale beneficio si differenzia da quello in argomento in quanto, oltre ad essere riservato ai soli forfetari, esso è subordinato soltanto all'emissione della fattura elettronica tramite SdI (e non anche alla tracciabilità dei pagamenti) e riduce di 1 anno (anziché 2) i termini di accertamento di cui all'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73.

Al riguardo, va segnalato che l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 11.5.2021, n. 331 ha precisato che la riduzione dei termini di accertamento è riconosciuta ai soggetti IVA che adottano la modalità digitale di certificazione, sia per obbligo che per scelta ed è riconosciuta anche per le operazioni di cui all'art. 22 , DPR n. 633/72 a condizione che le stesse siano oggetto di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei relativi corrispettivi giornalieri.

Da quanto sopra deriva pertanto che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dal citato art. 3 può essere riconosciuta solo a coloro che documentano le operazioni poste in essere con fattura elettronica tramite SdI, immediata o differita, ovvero documento commerciale con conseguente memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, fermo restando che la fatturazione è sempre utilizzabile in alternativa al documento commerciale e che, come detto, dovrà essere sempre garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti ed effettuati) di ammontare superiore a € 500.

Utile, infine, evidenziare che per l’accesso al beneficio è necessario anche indicare la sussistenza delle condizioni nella dichiarazione dei redditi.

Infatti, il DM 4.8.2016 dispone che “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo [n. 127/2015] nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi".

Conseguentemente, nel Mod. REDDITI 2021 è prevista la barratura dell'apposita casella presente:

  • a rigo RS136 del mod. REDDITI PF/SP 2021;
  • a rigo RS269 del mod. REDDITI SC 2021.

Sebbene, quindi, la barratura delle richiamate caselle non riguardi i soggetti forfetari che hanno scelto la fatturazione elettronica per opzione, si ha ragione di ritenere che anche tali soggetti possano fruire del regime premiale della riduzione di 2 anni del termine di accertamento, barrando la casella di rigo RS136, qualora ovviamente, oltre ad emettere fatture elettroniche, provvedano anche ad utilizzare mezzi tracciabili per i pagamenti superiori a € 500 e la barratura della casella in esame può riguardare anche i contribuenti minimi.

In definitiva, avvalendosi della riduzione di 2 anni dei termini dell’accertamento, gli avvisi che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi, per il periodo di imposta “solare” 2021, entro il 31.12.2027), dovranno essere notificati entro il 31.12.2025. Non sembra poco.

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