PER LA CTR MARCHE, ANCHE LO STATUTO CONFERISCE DATA CERTA AL TFM DELL’AMMINISTRATORE

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Le indennità di fine mandato degli amministratori (TFM) di cui all'art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR:

  • fino all'importo complessivo di un milione di euro, sono soggette a tassazione separata se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
  • per il solo importo eccedente il suddetto milione di euro, si applica la tassazione ordinaria, anche se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

L’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto può essere costituito dallo statuto sociale nel quale viene prevista l’indennità TFM a chi riveste tale carica. Accogliendo l’appello proposto da una società di capitali, così ha deciso la Ctr Marche 128/05/2022.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, per effetto del richiamo operato dall'art. 105 co. 4 all'art. 17 del TUIR, la deducibilità degli accantonamenti per indennità di fine mandato degli amministratori è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (ris. Agenzia delle Entrate 22.5.2008 n. 211, ris. 13.10.2017 n. 124 e, in senso conforme, Cass. 5.9.2014 n. 18752, Cass. 14.5.2007 n. 10959, Cass. 20.7.2018 n. 19368 e Cass. 19.10.2018 n. 26431; secondo quest'ultima l'atto con data certa deve definire anche l'importo, cfr. anche Cass. 19.8.2020 n. 17367 e Cass. 16.2.2021 n. 3994), con la conseguenza che, qualora detta condizione non si verifichi, l'accantonamento è indeducibile.
In tale ultima ipotesi, l'onere sostenuto dalla società sarebbe deducibile all'atto dell'erogazione dell'indennità stessa.
In senso contrario si è, invece, espressa la norma di comportamento AIDC 7.4.2011 n. 180, secondo la quale la deducibilità dell'indennità avviene per competenza a prescindere dalla data certa (in senso conforme alla norma di comportamento, Commissione Imposte dirette e reddito d'impresa del CNDCEC 1/2009; cfr. anche C.T. Prov. Brescia 21.6.2012 n. 90/1/12).
Invero, l’applicabilità della deducibilità per competenza (in luogo dell’applicabilità del principio di cassa) del requisito della determinazione con atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto per il Tfm degli amministratori – precedentemente ritenuto necessario solo per il beneficio della tassazione separata in capo all’amministratore - deriva dalla risoluzione 211/E/2008 delle Entrate, confermata dalla Corte di cassazione (Cass. nn. 22760/2021, 13384/2020 e 31473/2019). Ma quale atto presenta tali requisiti?

In conformità ad altra decisione di merito (Ctr Umbria n.207/03/2016), anche i giudici marchigiani ritengono che la previsione statutaria dell’indennità sia sufficiente ad integrare la richiesta del legislatore ed ad analoghe conclusioni sostanziali è pervenuta anche la risposta ad interpello 292/2021, con cui l’Agenzia ha riconosciuto la deduzione dell’indennità per competenza operata annualmente dalla società in una ipotesi in cui l’assemblea aveva determinato (con verbale avente data certa) un compenso amministrativo ed un Tfm per l’intero Cda, il quale poi aveva provveduto con un verbale ordinario privo di data certa a ripartirlo tra i propri membri in relazione alle cariche.
La previsione statutaria, tuttavia, conferisce data certa inequivoca
alla previsione del TFM.

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