PER LE ENTRATE, IL CAPODANNO DEGLI ACCERTAMENTI SLITTA A MARZO

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Ci sono tre misteri che da tempo si fatica a capire fino in fondo: il regime politico delle api, la logica femminile e, più recentemente, i termini di scadenza degli accertamenti in periodo di pandemia.
Rinunciando definitivamente a tentare di comprendere i primi due affascinanti arcani, tenterò qui di disvelare il terzo rebus, generato da chi forse ritiene che se nel mondo professionale non vi fossero questi misteri si vivrebbe nella noia. Come spesso capita, per gli appassionati (si fa per dire) di queste cose sono i tradizionali appuntamenti  con la stampa specializzata di gennaio a garantire le certezze operative dell'anno tributario.
Eccoci, allora, a Telefisco 2022, durante il quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli accertamenti e gli atti di contestazione in scadenza al 31 dicembre 2021 possono essere emessi e notificati entro il 26 marzo 2022, grazie all’art. 67 del DL 18/2020, che ha sospeso i termini di accertamento per il periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (85 giorni) a causa della pandemia.

Quali sono le conseguenze di questa rivelazione delle Entrate, in combinazione con quello che già conoscevamo?
Succederà che entro il 28 febbraio 2022, per effetto dell’art. 157 del D.L. 34/2020, dovranno essere notificati gli atti emessi entro il 31 dicembre 2020, ossia gli atti di contestazione relativi al 2014 (sanzioni da quadro RW), gli avvisi di accertamento per il 2014, in presenza di omessa dichiarazione, nonché gli avvisi di accertamento per il 2015.
Sempre entro il 28 febbraio 2022 dovranno essere notificati anche gli atti emessi entro il 31 dicembre 2020 in virtù del raddoppio dei termini per violazioni penali o ex art. 12 del DL 78/2009 (circ. n. 25/2020 par. 3.10.1).

Invece, entro il 26 marzo 2022 e per effetto dell’art. 67, potranno essere notificati gli atti di contestazione relativi al 2015 (sanzioni RW) e gli avvisi di accertamento per il 2015, in presenza di omessa dichiarazione, nonché gli accertamenti per annualità precedenti coperte dal raddoppio dei termini e in scadenza il 31 dicembre 2021.
Cosa accadrà, invece, per gli accertamenti del periodo di imposta 2016?
Per le annualità dal 2016 e successive opererà il nuovo regime dell’art. 43 del DPR 600/73 e dell’art. 57 del DPR 633/72, che non prevede più il raddoppio dei termini per violazioni penali, bensì termini di accertamento di 5 anni per la dichiarazione infedele e di 7 anni per la dichiarazione omessa (restando, invece, invariato il raddoppio dei termini ex art. 12 del DL 78/2009).

Quindi, per le Entrate, le violazioni riferite al periodo 2016 potranno essere accertate fino al 26 marzo 2023 (termine ordinario del 31 dicembre 2022 più 85 giorni).
Ma quale è il ragionamento seguito dal Fisco?
L’Agenzia afferma che l’art. 67 avrebbe portata generale, ad eccezione dei termini che sono scaduti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 ed a cui si applica l’art. 157 del DL 34/2020 (circ. nn. 11/2020 par. 5.9 e 25/2020 par. 3.10.4).
Era stato, infatti, l’art. 157 del DL 34/2020 a stabilire che gli atti di accertamento in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 (senza tener conto del periodo di sospensione previsto dell’art. 67 del DL 18/2020) dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
L’art. 157 del DL 34/2020 sembrava dunque aver definitivamente soppiantato l’art. 67 del DL 18/2020.

Invece, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato a Telefisco che la sospensione dei termini di 85 giorni si applica “ai termini di decadenza riferiti ad atti e imposte non scaduti nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 e che, pertanto, non sono rientrati nell’ambito applicativo dell’articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

E' per questo che, secondo l’Amministrazione finanziaria, gli atti in scadenza il 31 dicembre 2021 potranno validamente essere notificati entro il 26 marzo 2022.
In sostanza, la proroga di 85 giorni riguarda anche gli avvisi di accertamento per il 2015 (ovviamente, per la dichiarazione omessa) e gli atti di contestazione per il periodo 2015 (termine ordinario di decadenza fissato al 31 dicembre 2021). Tali atti potranno essere emessi e notificati entro il 26 marzo 2022.
Ma vi è di più. La proroga di 85 giorni si estenderà a tutti i fatti accertabili alla data del 31 maggio 2020, con la sola esclusione degli atti coperti dalla previsione (speciale) dell’art. 157.

Saranno, quindi, prorogati di 85 giorni anche i termini di accertamento storicamente legati alla sera di San Silvestro per i periodi d’imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché i termini per gli accertamenti infrannuali (imposta di registro) riferiti ad atti registrati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020.
Ad esempio, i termini di accertamento del periodo di imposta 2016 (dichiarazione presentata) slitteranno dal 31.12.2022 al 26.3.2023 (se dichiarazione omessa, si arriverà al 26.3.2025).
Ulteriormente, i termini di accertamento del periodo di imposta 2017 (dichiarazione presentata) slitteranno dal 31.12.2022 al 26.3.2024 (se dichiarazione omessa, si arriverà al 26.3.2026).

In tutto questo cervellotico bailamme, viene quasi da rimpiangere quella prima fase in cui l’art. 67 del DL 18/2020 dispose la proroga biennale fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento in scadenza nel 2020, per effetto del rinvio all’art. 12 del DLgs. 159/2015 ivi contenuto. Come si ricorderà, in sede di conversione nell’art. 67 del DL 18/2020 venne poi soppiantato il riferimento all’art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015, con l’effetto di rimuovere la vituperata proroga di 2 anni dei termini di accertamento.
In cambio, il legislatore e l'interpretazione delle Entrate ci hanno regalato questo rompicapo più complicato della pietra filosofale di Harry Potter, il quale accompagnerà i termini di accertamento anche nei prossimi anni.

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