Quando all’istanza IVA TR deve essere apposto il visto di conformità

Download PDF

Scade il 30 aprile 2017 il termine per la presentazione del modello IVA TR per compensare o chiedere il rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2017 (solo telematicamente o tramite intermediari abilitati). Il termine, coincidente con la domenica, slitta al 2 maggio 2017 (anche il 1° maggio è festivo). L’istanza deve essere sempre presentata, per qualunque importo, sia nel caso di compensazione che di rimborso.

E’ tuttavia necessario controllare se, con tale istanza, vengono superati i “limiti” dei:

  • 5.000 euro o 15.000 euro (per le compensazioni);
  • 5.000 euro o 30.000 euro (per i rimborsi),

calcolati distintamente (per i rimborsi e per le compensazioni orizzontali effettuate nell’anno): oltre tali soglie, il rimborso o la compensazione sono sempre possibili, ma occorre osservare ulteriori e distinti adempimenti, come di seguito indicato.

Compensazioni del credito Iva trimestrale
Fino a 5.000 euro, è possibile compensare immediatamente il credito, presentando preventivamente il modello IVA TR (entro il termine del 30/4/2017, per il credito 1° trim. 2017).

Se il credito IVA da compensare con altri tributi (compensazione orizzontale) supera il limite di 5.000 euro, oltre alla presentazione preventiva del modello IVA TR, occorre:

  • utilizzare in compensazione il credito IVA non prima del 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (quindi dal 16/5/2017) e solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline);
  • presentare il mod. F24 in cui si opera la compensazione dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA TR.

Sul modello IVA TR per la compensazione non deve mai essere apposto il visto di conformità (anche qualora il credito da compensare superi il limite di euro 15.000).

Rimborso del credito Iva trimestrale
Se, invece, il credito IVA del 1° trimestre 2017 viene richiesto a rimborso, occorre verificare se è stato superato il più elevato limite di euro 30.000 (limite così elevato con effetto dal 3/12/2016):

  • se il rimborso è pari o inferiore a 30.000 euro, è sufficiente presentare il modello IVA TR;
  • se il rimborso è superiore a 30.000 euro, al modello IVA TR deve essere apposto il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da parte dei componenti l’organo di controllo) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per attestare determinate condizioni soggettive e patrimoniali). In alternativa al visto, il contribuente che richiede il rimborso (se non configura specifiche “ipotesi di rischio” previste dall’art. 38-bis DPR 633/72), può presentare la garanzia (cauzione in titoli di stato o polizza fideiussoria). La presentazione della garanzia è obbligatoria solo se il contribuente si trova nelle “ipotesi di rischio” di cui all’art. 38-bis, c.4, DPR 633/72 (ad esempio, cessazione dell’attività).

Ricorda che la soglia di 30.000 euro è riferita alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (rimborso annuale e infrannuali); costituisce dunque un “plafond distinto” da quello delle compensazioni.

Norma: art. 8, c.3, DPR 542/99; art. 10, c.7, D.L. 78/2009; art. 4 D. L. 193/2016

Prassi: Circ. 1/E/2010; circ. 32/E/2014

Articoli correlati: 

Credito IVA annuale: quando e come utilizzarlo in compensazione o richiederlo a rimborso 

 

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento