Rimborso dell’imposta assolta in altro Stato Ue

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L’art. 38-bis1, del DPR 633/72, contiene la disciplina del rimborso dell’imposta assolta in altro Stato Ue da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. In via di principio, i requisiti per l’erogazione del rimborso sono quelli previsti dallo Stato in cui è stabilito il soggetto passivo richiedente. L’art. 6 della dir. 2008/9/CE dispone, infatti, che “il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito”.

A differenza del passato è previsto, come si vedrà meglio nel prosieguo, che l’istanza di rimborso sia presentata all’Agenzia delle Entrate, previa compilazione di apposita istanza da inoltrare tramite apposito portale elettronico. Infatti, fino al 31.12.2009, il soggetto passivo residente nel territorio dello Stato che effettuava acquisti di beni, o di servizi, in altro Stato Ue, doveva procedere alla richiesta di rimborso seguendo le deposizioni previste in ciascuno Stato membro, con evidenti difficoltà operative dovute anche alle differenti regole previste in ciascun Paese della Ue.

La relazione al D.Lgs. 18/2010 precisa che “è tuttavia previsto che l’Agenzia effettui una previa valutazione, sulla base delle caratteristiche dell’attività svolta dal soggetto richiedente, in merito alla sussistenza in capo al medesimo dei requisiti necessari per poter detrarre l’imposta assolta sugli acquisti; infatti, in mancanza di detti requisiti l’Agenzia deciderà di non inoltrare la richiesta in questione allo Stato membro di rimborso, notificando, anche tramite mezzi elettronici, la propria decisione all’interessato”. Ciò sta a significare che l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare un controllo di merito, in relazione alla sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del rimborso (attinenti l’inerenza dell’acquisto all’attività svolta dal soggetto), in mancanza dei quali non provvederà all’inoltro della richiesta allo Stato membro competente.

In particolare, tale attività di verifica compete al Centro operativo di Pescara, il quale effettua i controlli riguardanti (allegato B al provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010):

  • i codici utilizzati per la descrizione dell’attività e dei beni, che devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro di rimborso;
  • il periodo del rimborso, che non deve essere maggiore ad un anno solare e non inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività;
  • il rispetto, nella domanda di rimborso, dei requisiti richiesti dallo Stato membro di rimborso;
  • l’importo del rimborso, che non deve essere inferiore al minimo consentito, pari a 400,00 euro (in caso di rimborso infrannuale), ovvero a 50,00 euro (in caso di rimborso annuale);
  • la validità del pro rata provvisorio, secondo gli artt. 174 e 175 della dir. 2006/112/CE;
  • l’ammontare dell’IVA detraibile indicato nella domanda, che deve coincidere con quello risultante dall’applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

Relativamente all’iter procedurale, la Direttiva 2008/9/Ce, prevede quanto segue:

  • l’art. 15 stabilisce che “la richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi entro il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento”;
  • l’art. 19 prevede che lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente non solo la data in cui gli è pervenuta la richiesta, ma anche la propria decisione in merito, di approvazione o diniego del rimborso, entro quattro mesi dall’avvenuta ricezione della richiesta nel suo Stato.

A fronte di tale controllo preventivo, il co. 2 dell’art. 38-bis1 prevede specifiche cause di esclusione, e più precisamente è disposto che l’Agenzia delle Entrate non provvederà ad inoltrare la richiesta di rimborso presentata dal soggetto stabilito in Italia, laddove il richiedente, durante il periodo di riferimento del rimborso, si trovi in una delle seguenti condizioni:

  1. non ha svolto un’attività d’impresa, arte o professione: su tale aspetto, è bene evidenziare che non è sufficiente, per aver diritto al rimborso, lo svolgimento di una qualsiasi attività imprenditoriale, o professionale, in quanto è necessario che l’attività stessa comporti l’effettuazione di operazioni “a valle” che garantiscano il diritto alla detrazione (comprese quelle di cui all’art. 19, co. 3, del DPR 633/72, le quali, pur non essendo imponibili, garantiscono comunque il diritto alla detrazione);
  2. effettuazione, unicamente, di operazioni esenti, o non soggette, che non danno diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del DPR 633/72:
  • tale fattispecie dovrebbe riferirsi sia al contenuto del co. 2 dell’art. 19 del DPR. 633/72, relativa all’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti destinati all’effettuazione di operazioni attive esenti o non soggette, nonché all’ipotesi di svolgimento di attività esenti che comportino un pro-rata di detrazione limitato (art. 19, co. 5, e 19-bis, del DPR 633/72).
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