Rimborso dell’Iva pagata in altri Stati Ue

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Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Entro il termine del prossimo 30 settembre 2023 sarà quindi possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2022.

L’adempimento in rassegna interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l'IVA in un altro Stato membro dell'UE per acquisti e importazioni, a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

  • effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del pro rata, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata;
  • non abbia la sede della propria attività economica nello stato membro di rimborso;
  • non possieda nello stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali oppure;
  • non possieda un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
  • non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti:
    • di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché;
    • di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge.

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all’acquisto e all’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

  • le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
  • le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
  • le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
  • i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
  • il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell’Agenzia delle entrate destinata all’istanza di rimborso è disponibile al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

L'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

  • a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi;
  • a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia delle entrate ricevuta l’istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

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