Seconda rata IMU 2020: si moltiplicano gli esoneri

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Scade, il 16 dicembre 2020, il termine per il versamento del saldo IMU dovuto per il 2020. Il tributo, si ricorda, dall’anno in corso ha accorpato la TASI ed è disciplinato, in modo sostanzialmente analogo agli altri anni, dall’articolo 1, commi 738-783, legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Le novità che incidono sulla prossima scadenza dipendono dall’emergenza COVID-19: i decreti d’urgenza, a partire dal “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) fino ai decreti “Ristori” (1, 2 e 3), hanno introdotto progressivamente ulteriori esoneri dal pagamento che riguardano non solo gli stabilimenti balneari e il settore turistico-ricettivo, ma anche altre categorie colpite dalle nuove restrizioni collegate ai recenti DPCM e alla creazione delle “zone” diversamente colorate a seconda del livello di gravità della situazione sanitaria. Infine, con una disposizione introdotta dal D.L. “Ristori 4” (D.L. 157/2020), l’esclusione finora “condizionata” alla gestione dell’attività da parte del solo proprietario, è stata estesa anche agli altri soggetti passivi del tributo (ad esempio, locatario del leasing, concessionario, etc.).

Gli esoneri relativi alla prima rata IMU (16 giugno 2020), si ricorda, erano stati stabiliti dall’articolo 177 del decreto “Rilancio” e riguardavano gli immobili del settore balneare, quello turistico-ricettivo (il cui soggetto passivo è anche gestore) e quelli di categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento fiere.

Per le predette categorie rimane confermato l’esonero anche dalla seconda rata IMU; vi si aggiungono gli immobili destinati alle seguenti attività, a condizione che i relativi soggetti passivi del tributo siano anche gestori:

  • all’attività spettacolistica (cinema, teatri, etc.), all’attività di discoteche, night club e simili (per effetto del D.L. 104 del 14 agosto 2020, cd “Agosto”);
  • alle attività che sono state oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020, che ha disposto restrizioni all’esercizio di alcune attività per il contenimento del COVID-19 (con un elenco di codici ATECO contenuto nel L. 137 del 28 ottobre 2020, cd “Ristori 1”);
  • alle attività che sono state oggetto delle ulteriori restrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020 (che ha introdotto le diverse “zone”, arancioni o rosse, a seconda del relativo scenario di elevata o massima gravità). L’esonero è previsto per gli immobili ubicati nelle zone “rosse” in cui si esercita un’attività rientrante nei codici ATECO contenuti nell’Allegato 2 al L. 149 del 9 novembre 2020, cd “Ristori 2”.

Le categorie interessate

Nel dettaglio, le singole categorie esonerate.

a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali: sono previsti dall’art. 78 D.L. 104/2020 (decreto “Agosto”). Per tali immobili prosegue di fatto l’esenzione IMU per tutto il 2020: all’esenzione già prevista per la prima rata, si aggiunge quindi la soppressione del versamento del saldo IMU il prossimo 16 dicembre. Non occorre che il soggetto sia anche gestore dell’attività esercitata nell’immobile.

b) Immobili del settore turistico-ricettivo: anche per tali immobili, prosegue l’esenzione IMU per il 2020. Erano già esonerati dalla prima rata (con il decreto “Rilancio”) e l’articolo 78 D.L. 104/2020 ne ha stabilito l’esclusione anche per il saldo. Si tratta, in particolare, dei seguenti immobili:

  • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze;
  • immobili degli agriturismo;
  • immobili dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane;
  • immobili degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast,
  • immobili dei residence e dei campeggi.

L’esenzione è subordinata alla condizione che i relativi soggetti passivi del tributo siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

c) Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni: anche tali immobili erano già esonerati dalla prima rata IMU per il 2020 (D.L. “Rilancio”); l’articolo 78 del D.L. 104/2020 ne ha confermato l’esonero anche per il versamento della seconda rata. Non occorre che il soggetto sia anche gestore dell’attività esercitata nell’immobile.

d) Immobili del settore spettacolistico: l’articolo 78 D.L. “Agosto” ha stabilito la soppressione del versamento della seconda rata IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. L’esclusione spetta a condizione che i relativi soggetti passivi del tributo siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali immobili la prima rata IMU era dovuta; la soppressione non si limita alla sola seconda rata IMU per il 2020, ma è estesa a tutto il 2021 e 2022, previa autorizzazione della Commissione Europea (art. 78, cc. 3-4, D.L. 104/2020).

e) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili: l’articolo 78 D.L. 104/2020 ha previsto la soppressione della seconda rata IMU per tali immobili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La prima rata IMU si è resa, invece, dovuta.

f) Immobili in cui si esercitano le attività che sono state oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020: l’articolo 9 D.L. 137/2020 (“Ristori 1”), ha ricompreso tra le categorie di immobili esonerate dal versamento della seconda rata IMU gli immobili e le relative pertinenze in cui sono svolte le attività indicate nell’Allegato 1 al Decreto “Ristori 1” (come sostituito dal decreto “Ristori 2”), a condizione che i relativi soggetti passivi del tributo siano anche gestori dell’attività ivi esercitata. Non rileva il “colore” della zona in cui l’attività è esercitata in relazione al grado di rischio (rossa, arancione). L’Allegato 1, a cui si rinvia per una attenta individuazione delle attività, contiene una serie di codici ATECO (esattamente, sono 73) che contraddistinguono attività di vario tipo (ad esempio, il settore della ristorazione, le attività di organizzazione cerimonie, fotografi, gestori di impianti sportivi, centri benessere, sale giochi, attività connesse allo spettacolo, cultura, taxi, noleggio con conducente, etc.), che hanno sofferto economicamente per le limitazioni introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020.

g) Immobili in cui si esercitano le attività che sono state oggetto delle ulteriori restrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020: l’articolo 5 del D.L. 149/2020 (“Ristori 2”) ha previsto la soppressione della seconda rata IMU per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell’Allegato 2 al medesimo decreto “Ristori 2”, a condizione che i relativi soggetti passivi del tributo siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicate nei comuni delle regioni “rosse”. L’Allegato 2 è stato integrato con il decreto “Ristori 3” (D. L. 154 del 23 novembre 2020), che ha aggiunto il codice ATECO 47.72.10 (commercio al dettaglio di calzature): ad oggi, le categorie di attività previste in tale elenco sono 58 e si tratta delle attività che hanno sofferto delle limitazioni previste dal DPCM 3 novembre 2020 per le zone “rosse”.

L’incognita del colore

Si ricorda che l’individuazione delle “zone” avviene con Ordinanza del Ministero della salute e che queste possono variare. Le disposizioni non specificano a quale data la zona deve essere “rossa” ai fini dell’esclusione dal pagamento dell’IMU. In mancanza di disposizioni diverse, si ritiene che l’agevolazione spetti se l’immobile è ubicato in una regione/provincia che ha “transitato” in una zona rossa nell’arco temporale compreso tra il 3 novembre 2020 (data del DPCM che ha istituito le “zone”) ed il 16 dicembre 2020 (data di scadenza della rata IMU). Al riguardo, è auspicabile un chiarimento.

Infine, si ricorda che la soppressione della seconda rata IMU costituisce un’agevolazione cui si applicano i limiti e le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/2020 C(2020) 1863 final: ciò significa, in breve, che il beneficio è ammesso a condizione che l’impresa non sia in difficoltà e che la stessa non riceva aiuti per un importo superiore a 800.000 EUR sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti.

Norma:

  • Articolo 78 decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 126/2020;
  • Articolo 9 decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020
  • Articolo 5 decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020
  • Articolo 8 decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020
  • DPCM 24 ottobre 2020
  • DPCM 3 novembre 2020
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