Sismabonus: premiata con maggior detrazione la riduzione del rischio sismico

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La legge di bilancio per il 2017 ha rimodellato il “sismabonus” prorogandolo e potenziandolo. L’agevolazione, consistente in una detrazione d’imposta fruibile in 5 quote annuali di pari importo, è prevista in una “misura base” e in una “misura rafforzata” se l’intervento è più efficace, tale da ridurre il rischio sismico.

Quali spese sono agevolabili

Sono agevolabili le spese per l'adozione di misure antisismiche sostenute dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017.

Si tratta delle spese previste dalla lett. i) dell’articolo 16-bis, comma 1, TUIR:

  • esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Sono agevolabili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (con esclusione della “misura base” per le zone sismiche 1 e 2).

 Quali immobili

La detrazione spetta per interventi eseguiti su edifici:

  • adibiti ad abitazione (categoria catastale A, diversa da A10 e indipendentemente dal fatto che la stessa costituisca abitazione principale);
  • adibiti ad attività produttive (unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

Gli edifici devono essere situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), oppure nelle zone a minor rischio (zona sismica 3), previste nell’Ordinanza n. 3274/2003 (vedi oltre).

Soggetti beneficiari

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef (proprietari e titolari di diritti reali e personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengano le relative spese), sia dai soggetti passivi IRES.

Le zone sismiche ad alta pericolosità

La mappatura delle zone sismiche è stata effettuata sulla base dei criteri stabiliti nell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubbl. nel S.O. n. 72 alla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003). Il territorio nazionale è suddiviso in quattro zone, a pericolosità sismica decrescente, nelle quali sono inseriti i comuni:

  • Zona 1: sismicità alta (è la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti)
  • Zona 2: sismicità medio-alta (in questa zona possono verificarsi forti terremoti)
  • Zona 3: sismicità medio-bassa (in questa zona possono verificarsi forti terremoti, ma rari)
  • Zona 4: sismicità bassa (è la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari)

Un elenco dei comuni aggiornato al 2015, sulla base delle delibere regionali che, dal 2003, hanno modificato l’elenco delle zone sismiche e il relativo livello di pericolosità (come previsto dall’articolo 2, comma 1, della citata Ordinanza 3274/2003), è consultabile nel sito internet della Protezione civile (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp).

La misura della detrazione 

La “misura base” dell’agevolazione è prevista dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013, ed è quantificata nel 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. Va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, il limite di 96.000 euro è moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo di 96.000 euro si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Per gli interventi eseguiti su costruzioni ubicate nella zona 4 (cioè, nella zona a bassa sismicità), l’agevolazione spetta nella misura del 50% su spese sostenute solo fino al 31 dicembre 2017 ed entro il massimale di 96.000 euro (dal 2018, salvo proroghe, la detrazione torna nella misura del 36%).

La misura “rafforzata” della detrazione è prevista dai commi 1-quater e 1-quinquies del citato articolo 16: è computata in misura maggiore se le spese per la messa in sicurezza statica dell’edificio siano tali da consentire una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore; la medesima misura è ulteriormente elevata, a parità di classe di rischio raggiunta, se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali.

Tale fattispecie agevolativa ha trovato attuazione con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017 (modificato dal successivo D.M. n.65/2017), che ha previsto le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (8 classi di rischio) e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del decreto. Eseguito l’intervento e il collaudo, il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti a quanto in precedenza asseverato dal progettista. L’asseverazione e le attestazioni di cui sopra, certificando il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore, sono indispensabili per poter beneficiare della detrazione nelle seguenti percentuali potenziate:

  • 70% per interventi su abitazioni ed edifici produttivi, che realizzano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (75% per interventi su parti comuni di edifici condominiali);
  • 80% per interventi su abitazioni ed edifici produttivi, che realizzano il passaggio a due classi di rischio inferiore (85% per interventi su parti comuni di edifici condominiali).

La cessione del credito per interventi su parti comuni condominiali

Esclusivamente per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali, che realizzano il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore, il beneficiario, in alternativa alla detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori, che hanno eseguito l’intervento, o ad altri soggetti privati (ad esclusione di banche ed intermediari finanziari), che possono a loro volta cedere il credito. Tale facoltà ha trovato attuazione con il provvedimento direttoriale dell’8 giugno 2017, che ne ha stabilito adempimenti e modalità di cessione.

Incentivi per l’acquisto di case antisismiche

Il “sismabonus” è stato esteso anche all’acquisto di case antisismiche nei comuni a maggior rischio sismico, cedute dalle imprese edili dopo la demolizione e ricostruzione (art. 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013). Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80%, sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare entro un ammontare massimo di 96.000 euro.

Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.

Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Anche per tale agevolazione, le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

In luogo della detrazione, il credito può essere ceduto dai beneficiari dell’agevolazione alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto (non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari).

 

  • Norma: 16 D.L. n. 63/2013, convertito in L. n. 90 del 3 agosto 2013; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 (modificato dal Decreto n. 65 del 7 marzo 2017)
  • Prassi: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in S.O. n. 72 a G.U. 105/03; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, in G.U. 108/06; Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 108572 dell’8 giugno 2017.

 

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