Società di comodo – l’ultima corvè!

Download PDF

Siamo giunti all’ultimo atto? Quello della completa abrogazione della famigerata (mai termine fu più appropriato) disciplina delle società di comodo?

Il primo attacco

Un primo importante passo è stato già fatto con l'art. 9, del D.L. n. 73/2022 il quale ha abrogato a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione in GU (e dunque dal 2022) la normativa sulle società per perdite sistematiche. Si è trattato di una svolta di rilievo che comporterà già dal prossimo modello di dichiarazione dei redditi 2023 (da pubblicarsi nel nuovo termine previsto del 28 febbraio 2023) una rivisitazione sostanziale del Quadro deputato alla rilevazione dei dati necessari per comprendere se la società rientra o meno tra quelle ingiustamente colpite dal marchio d’infamia.

Il secondo attacco

Ebbene, un ulteriore attacco alla iniqua disciplina viene dalla ordinanza n. 16091 del 15 maggio 2022, in cui la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia europea la questione di compatibilità concernenti talune disposizioni rilevanti ai fini Iva contenute nella norma sulle “società di comodo” di cui all’art. 30 della L. 23.12.1994, n. 724. Come noto, la norma prevede che nell’ipotesi in cui la società in un periodo d’imposta dovesse risultare non operativa (per insufficienza di ricavi medi del triennio ovvero per perdite in 5 periodi d’imposta consecutivi oppure 4 in perdita e 1 con un reddito non sufficiente) il credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva riferita a detto periodo d’imposta è bloccato: lo si può utilizzare solo in compensazione Iva su Iva, non lo si può cedere, non lo si può chiedere a rimborso e  non può essere utilizzato in compensazione per pagare altre imposte o contributi. Di più: se per tre anni consecutivi il volume d’affari Iva della società di comodo dovesse risultare inferiore al volume di ricavi richiesto dalla normativa di cui trattasi il credito Iva è irrimediabilmente perso.

Meraviglia che in circa 25 anni di operatività questa parte della norma non sia mai stata sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia o della Corte costituzionale.

Dunque, onore al merito dei giudici della Cassazione che hanno chiesto alla Corte di giustizia se costituisca una violazione alla normativa UE dell’imposta armonizzata (direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006) la circostanza che in questi casi diviene non detraibile l’IVA sugli acquisiti di beni e servizi, ponendo la società nella stessa posizione di un consumatore finale, ma con tutti gli obblighi di un soggetto passivo (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione). E’ evidente che ne viene preclusa la neutralità del tributo che costituisce elemento fondamentale dell’imposta sul valore aggiunto: la normativa IVA UE assegna la soggettività passiva dell’Iva a tutti coloro i quali esercitano una attività economica talché, in questo caso, se vengono realizzate operazioni imponibili si ha diritto alla detrazione. E’ di tutta evidenza che la normativa sulle società di comodo è messa a dura prova da questo principio.

Vedremo quali saranno le conclusioni della Corte di Giustizia UE

Il colpo finale

L’ultimo colpo potrebbe essere assestato dai contenuti dell’audizione del neo ministro Maurizio Leo il quale nella sua disamina sugli interventi programmati non ha mancato di citare l’abrogazione completa della normativa sulle società di comodo.

Sarebbe cosa buona giusta visto che questa disciplina nel tempo ha perso tutti i contenuti della ratio antielusiva ispiratrice della disposizione, andando nei fatti a colpire società i cui beni aziendali non hanno alcun collegamento in termini di utilizzo diretto o indiretto con i propri soci. I criteri di individuazione della società di comodo che non è in grado di raggiungere i ricavi minimi, si basano sull’applicazione di anacronistici algoritmi la cui capacità di cogliere la presunta redditività aziendale è quanto meno improbabile, non tenendo conto del territorio in cui opera la società, delle diverse caratteristiche produttive, dello stadio di esistenza, della situazione di mercato. Tutti elementi, questi, che peraltro in sede di interpello disapplicativo non hanno di fatto alcun appezzamento.

Se, come auspicabile, l’abrogazione dovesse avvenire, come nel famoso film “The Truman show” si chiuderà definitivamente il sipario “e in caso non dovessimo rivederci: buon pomeriggio, buona sera e buonanotte”.  

E tutti, semplicemente, cambieranno canale.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento