Spesometro e chiarimenti dell’Agenzia

Download PDF

Per trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute le imprese ed i professionisti hanno due possibilità: percorrere la strada obbligatoria dello spesometro trimestrale introdotto dal D.L. 193/2016 oppure optare per la trasmissione telematica prevista dall’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015. Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi ai predetti adempimenti, precisando che gli stessi sono validi sia nell’ipotesi in cui il contribuente decida di seguire la strada obbligata dello spesometro trimestrale, sia laddove intenda optare, entro il prossimo 31 marzo 2017, per la trasmissione telematica con le regole contenute nel citato D.Lgs. 127/2015. In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussiste alcun obbligo di comunicazione per le operazioni oggetto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio (di cui all’art. 1 della Legge 244/2007), trattandosi di operazioni già trasmesse all’Amministrazione Finanziaria. Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, sono oggetto di comunicazione tutte le operazioni certificate da fattura, essendo invece esclusi i corrispettivi a prescindere dal loro importo e le schede carburante. Ne discende che devono essere incluse nella comunicazione anche le fatture che non sono oggetto di registrazione specifica, quali ad esempio quelle incluse nei corrispettivi ovvero quelle di importo non superiore ad euro 300 incluse nel documento riepilogativo (art. 6 del DPR 695/1996). Di particolare interesse sono stati i chiarimenti forniti in merito alla necessità distinguere le operazioni in base alla loro “tipologia”, dovendosi intendere per tale la natura dell’operazione, vale a dire la distinzione tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette. Proprio in relazione a queste ultime, contraddistinte dal codice “N2” sorgono alcuni problemi critici per la loro corretta individuazione, poiché l’Agenzia precisa che “si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta, ad esempio una prestazione di servizi extra-Ue, oppure per espressa disposizione di legge)”. Dal tenore letterale del chiarimento emerge che l’obbligo di comunicazione non sorge solamente in relazione alle operazioni “fuori campo” con obbligo di emissione della fattura (cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo 21, co. 6-bis, del DPR 633/72) e che confluiscono nel volume d’affari del soggetto passivo, ma più in generale tutte le operazioni per le quali non sussiste uno dei presupposti di applicazione dell’Iva. Tuttavia, trattandosi di operazioni per le quali non sussiste uno dei presupposti di applicazione dell’Iva, non sussiste né alcun obbligo di emissione di fattura né alcun obbligo di registrazione ai fini Iva, ferma restando l’annotazione nel libro giornale ai fini delle imposte sui redditi. Molte imprese, nel rispetto delle procedure aziendali interne, emettono comunque la fattura anche se non sussiste alcun obbligo normativo (si pensi ad esempio alla cessione di un terreno non edificabile, o piuttosto alla cessione di beni gratuiti non oggetto dell’attività d’impresa di valore unitario non superiore ad euro 50) ed alla conseguente registrazione nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 (con un codice “fuori campo”), fermo restando che tali operazioni non confluiscono nella dichiarazione annuale Iva. Tuttavia, poiché il soggetto passivo ha emesso la fattura e l’ha registrata nel rispetto delle regole Iva, anche tali operazioni devono confluire nella trasmissione telematica all’Amministrazione Finanziaria. Va infine evidenziato che l’opzione per la trasmissione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, vincolante il contribuente per cinque anni, oltre a garantire l’esclusione degli stessi adempimenti soppressi anche per coloro che procederanno all’invio dello spesometro obbligatorio, offre al contribuente una via prioritaria nell’erogazione dei rimborsi Iva (entro tre mesi, ed a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/72) ed una riduzione di due anni dei termini di accertamento (sconto condizionato dalla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi per importi superiore ad euro 30).

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento