Via l’integrativa speciale: ma arriva il “condono” della violazione formale

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Il "condono" non c'è più: la dichiarazione integrativa speciale di cui all’art. 9 del D.L. n. 119/2018 è stata sostituita nel decreto fiscale con un emendamento che al suo posto introduce una sanatoria sugli errori formali che recita: “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Più nello specifico:

- sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure;
- la sanatoria non potrà essere esperita dai contribuenti per regolarizzare il quadro RW;
- non sarà possibile regolarizzare le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge,
- il versamento della predetta somma dovrà essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020;
- il perfezionamento della procedura avverrà non solo con il pagamento ma, ove occorra, anche con la rimozione “dichiarativa o comunicativa” delle irregolarità od omissioni,
- i termini di notifica degli atti contestazione delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997), sono prorogati di due anni.

Ma quali sono le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, già anche commesse e non ancora contestate, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte?
Se così fosse, infatti, le violazioni meramente formali non sono sanzionabili. Tuttavia, perché esse vengano considerate tali occorre sia la non incidenza sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma anche l’assenza di pregiudizio per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria (circolare 3 agosto 2001, n. 77).

Questo, però, lo decide l'Agenzia delle entrate. Tutto questo, allora, è meraviglioso: il legislatore chiede al contribuente di sanare anche su quello che forse non dovrebbe essere sanzionato quale violazione meramente formale, ovvero quello che, pur formale, abbia arrecato pregiudizio per l’azione di controllo erariale, circostanza che però viene auto-stabilita del Fisco e che quindi potrebbe poi decidere ovviamente di contestare il non condonato a suo piacimento.

In sostanza, questa sanatoria sembra costruita per non escludere che il contribuente versi 200 euro per periodo di imposta anche per tutto quello che, pur essendo violazione meramente formale, potrebbe essere comunque contestato perché, alla fin fine, è solo il Fisco a poter determinare il confine della punibilità.

Come finirà allora questa grottesca previsione dell'ennesimo inutile condono senza gettito?

Superata l'ilarità generale con la quale è stata accolta la proposta, pochissimi contribuenti definiranno la sanatoria e quelli che la perfezioneranno saranno solo quelli che ben sanno che vi sono casi in cui è più economico condonare che proporre ricorsi avverso contestazioni che non avrebbero dovuto neanche essere ipotizzate perché afferenti ad ipotesi non sanzionabili, ma sulla cui non punibilità, come detto, può concretamente decidere solo il Fisco, unico arbitro della decisione se una violazione abbia arrecato disturbo alla sua azione di controllo, a fronte di un dettato legislativo che dispone che non devono essere punite le violazioni "che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo" (art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997), norma che trova un naturale completamento anche nell’ipotesi di disapplicazione sanzionatoria indicata nell'art. 10, comma 3, legge n. 212/2000, che dispone la non irrogazione delle sanzioni per "mera violazione formale senza alcun debito d'imposta".

Ora però, per cortesia, basta! Liberateci da questo stillicidio di provvedimenti emanati senza aver chiaro il quadro di queste materie e che ha trasformato la "pace fiscale" in un'accozzaglia di provvedimenti anche incoerenti (ad esempio, non si capisce infatti perché a questo punto si consenta di "rottamare" le sanzioni a chi è stato già accertato e non si permetta almeno un ravvedimento operoso senza sanzioni a chi accertato non lo fosse ancora stato), aggiungendo anche una incomprensibile sanatoria sull'errore formale acquistando un gettone da 200 euro.

Ne abbiamo l'ennesima riprova: per non fare i condoni occorre etica pubblica, ma per farli occorre sicuramente competenza. Alla luce di quanto detto, ogni lettore decida quanto le predette virtù siano state assenti o presenti in queste settimane nel legislatore tributario.

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