Violazioni e sanzioni dell’esportatore abituale

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Prima di entrare nel merito delle violazioni e sanzioni dell'esportatore abituale, è opportuno ricordare come si acquisisce lo “status” di esportatore abituale e quali sono gli acquisti che possono essere effettuati senza applicazione dell’Iva.

L’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983 stabilisce una prima condizione di applicabilità delle citate disposizioni contenute nell’art. 8, co. 1, lett. c), e 2, del D.P.R. n. 633/1972 (ossia delle disciplina dell’esportatore abituale): l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui alle lett. a) e b) della medesima norma, di quelle assimilate e delle cessioni intracomunitarie effettuate, registrate nell’anno precedente, deve essere superiore al 10% del volume d’affari determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72.

La Legge n. 28/1997 ha introdotto notevoli semplificazioni anche sul fronte dei beni e servizi acquistabili senza applicazione dell’IVA (utilizzo del plafond), stabilendo:

  • la soppressione della pluralità dei plafond, posto che le operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 davano in precedenza origine a 3 distinti plafond, ciascuno dei quali utilizzabile per le operazioni del medesimo tipo di quelle originarie
  • la soppressione del divieto di acquisto, con utilizzo del plafond, di beni ammortizzabili o di servizi non direttamente afferenti l’attività di esportazione.

L’attuale disciplina prevede la possibilità di chiedere l’agevolazione per qualsiasi bene o servizio, con la sola esclusione di:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • beni e servizi con IVA indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

L’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/97 dispone che il soggetto passivo che, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o alla Dogana, di voler acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta utilizzando il plafond di esportatore abituale, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta. E’ opportuno precisare che la medesima sanzione è prevista in capo all’esportatore abituale che acquista beni e servizi senza Iva utilizzando un plafond maggiore di quello disponibile (cd. “splafonamento”). Si tratta, quindi, di una fattispecie sanzionatoria ampia, in quanto comprende non solo il soggetto passivo che si “finge” esportatore abituale, bensì anche colui che ha tale qualifica ma acquista beni e servizi senza imposta per un importo maggiore rispetto a quello spettante.

E’ bene osservare che nell’ipotesi di operazioni triangolari di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), il soggetto passivo che opera in qualità di “promotore” della triangolazione, matura un plafond cd. “vincolato” fino a concorrenza del costo di acquisto sostenuto dal primo cedente. Il vincolo consiste nel fatto che tale plafond consente di acquistare beni (e non anche servizi) senza Iva a condizione che siano esportati tali e quali (ossia senza lavorazione) entro sei mesi dall’acquisto stesso. In caso di mancato rispetto di tale condizione, si rende applicabile la medesima sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/97, ma ridotta alla metà. Tuttavia, la predetta sanzione (ridotta) non si applica se l’Iva è versata dal cessionario o committente (esportatore abituale) entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

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