L’articolo 6 del decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Ristori bis) prevede un’estensione dell’ambito soggettivo della proroga al 30 aprile 2021 per il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il 2020 (per i soggetti “solari”), già disposta dall’articolo 98 Decreto legge n. 104/2020.
L’ampliamento dei soggetti è dovuto al fatto che per specifiche categorie, espressamente individuate, che operano in determinate zone definite di elevata o massima gravità dal recente DPCM 3 novembre 2020 (in pratica, le cosiddette Zone Rosse o Arancioni, individuate con Ordinanza del Ministero della salute), la proroga è fruibile indipendentemente dal calo di fatturato/corrispettivi.
Cosa è prorogato
Oggetto della proroga è la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette ed IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”), in scadenza il 30 novembre 2020. Vi rientrano anche:
- le imposte sostitutive (cedolare secca, imposta sostitutiva dei forfetari e dei soggetti in regime di vantaggio),
- le addizionali
- le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE)
per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto.
I nuovi soggetti che fruiscono della proroga
Come noto, con il decreto legge “Agosto” (art. 98 D.L. n. 104/2020), era stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 per i soggetti:
- con ricavi/compensi non superiori a euro 5.164.569
- esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA
a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso (quindi, compresi i forfetari, i soggetti in regime di vantaggio, e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA), a condizione che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.
Il nuovo decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd “Ristori 2”), ha stabilito che la condizione del “calo del fatturato” non è richiesta per determinati soggetti ISA che, a seguito delle restrizioni introdotte per l’emergenza sanitaria nelle zone “Rosse” o “Arancioni”, hanno subito una sospensione, anche parziale, dell’attività, o un danno indiretto.
L’individuazione delle zone “Rosse” o “Arancioni” avviene, si ricorda, con Ordinanza del Ministero della Salute. E’ pertanto necessario monitorare l’emanazione di tali atti, che può avvenire con diversa frequenza in relazione all’evolversi della situazione sanitaria.
Al riguardo, è utile il seguente link
Alla data del 10 novembre 2020:
- la zona Rossa è costituita da Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano;
- la zona Arancione è costituita da Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia.
Più precisamente, la proroga al 30 aprile 2021 può essere fruita, indipendentemente dal calo del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre del 2019 anche dai seguenti soggetti:
- operanti nei settori indicati nel nuovo Allegato 1 al decreto in esame (che sostituisce, ampliandolo, l’allegato 1 al DL Ristori 1) aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone Rosse;
- operanti nei settori indicati nell’Allegato 2 al medesimo decreto Ristori bis aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone Rosse;
- esercenti attività di gestione di ristoranti nelle zone Arancioni.
Gli Allegati 1 e 2 al decreto “Ristori 2” individuano in modo esplicito i codici ATECO dei soggetti delle “zone Rosse” per fruire della proroga a prescindere dal calo del fatturato (si rinvia, pertanto, alla lettura degli Allegati citati).
Per quanto riguarda la “gestione dei ristoranti”, ubicati nelle zone Arancioni, non è richiamato un esplicito codice ATECO. Si ritiene che il riferimento sia ai soli “ristoranti”, in considerazione della diversa formulazione contenuta nell’articolo 7 (sospensione dei versamenti tributari) che, facendo riferimento alle “attività dei servizi di ristorazione”, include (oltre ai ristoranti) anche i bar, pub, gelaterie e pasticcerie, come espressamente indicato nel DPCM 3 novembre 2020, all’articolo 1, comma 9, lett. gg).
Infine, analogamente a quanto previsto con precedenti decreti che hanno disposto simili proroghe per i soggetti ISA, possono fruire del più ampio termine, fissato al 30 aprile 2021, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i predetti requisiti o dichiarano redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR: il più ampio termine riguarda, pertanto, anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti, i soci di società di capitali trasparenti.
Sono esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti TUIR (risposta a interpello AdE n. 330/2019).
Per espressa disposizione contenuta nell’articolo 6 del decreto, non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
Norma:
- Articolo 6 decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020
- Ordinanze Ministero Salute del 4 e 10 novembre 2020
- DPCM 3 novembre 2020
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