NUOVE DOMANDE ANF, dal 1 aprile solo in via telematica!

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Tutto il mondo amministrativo del personale è stato sicuramente sbalordito dopo la pubblicazione, dopo pochissimi e fugaci rumors, della recentissima Circolare dell’INPS n. 45 del 22 marzo. Tale provvedimento rappresenta una e vera e propria rivoluzione sulle modalità di presentazione della domanda degli Assegni per il Nucelo Familiare.

L’Istituto anzitutto riporta il quadro di riferimento della disciplina in materia di ANF, ricordando l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ed il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari). Come noto, il DL n. 69/1988, ha sostituito gli storici “Assegni Familiari” con il nuovo assegno per il nucleo familiare.

Le norme rappresentate stabiliscono che tali prestazioni spettino a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”, e tali “assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo conguaglio da parte dell’Istituto delle somme versate.

Per effetto di tale quadro normativo il datore di lavoro assume la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l’unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l’INPS.

Come noto, per i lavoratori dipendenti è applicabile il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali previsto dall’art. 2116 del codice civile, secondo il quale “le prestazioni indicate nell’articolo 2114 (compresi anche gli ANF) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza [...]”.

Passiamo, ora, alle novità in materia di presentazione della domanda.

Il processo di telematizzazione delle domande che abbiamo visto negli ultimi anni, dalla maternità ai congedi oltre a tante altre prestazioni, coinvolgerà anche le richieste di prestazione degli ANF a decorrere dal vicinissimo 1° aprile 2019. Da questa data, quindi, le domande ANF dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Va fatta quindi una precisazione: allo stato attuale (periodo 1 luglio 2018- 30 giugno 2019), i lavoratori “in servizio” presso i datori di lavoro hanno già presentato la domanda degli ANF e non sono tenuti a presentare una nuova istanza, ma i datori di lavoro dovranno procedere come indicato nel proseguo del presente articolo.

Le nuove domande di ANF presentate dal 1 aprile 2019 debbono invece essere presentate in via telematica. Questo significa, sia per i nuovi assunti (o comunque le nuove richieste) dal 1 aprile 2019 sia per tutte le domande, ormai prossime, per il consueto periodo annuale (01 luglio / 30 giugno anno successivo).

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Istituto ne verificherà il diritto e la misura della prestazione, individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Come con le attuali procedure, in caso di variazione della composizione del nucleo familiare (figli maggiorenni, nascita figli, matrimonio figli, decessi, altro) sarà il lavoratore a presentare una comunicazione di variazione, in questo caso sempre in via telematica.

Ma come, operativamente, il lavoratore dovrà presentare domanda di ANF all’INPS?

I canali INPS sono gli standard di altre richieste in materia previdenziale:

  • sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
  • Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

Si sottolinea che tali disposizioni non hanno valenza per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) per i quali la domanda continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” cartaceo come attualmente previsto.

Vi sono, poi, delle importanti questioni operative da considerare per quanto attiene alle modalità di gestione, per i datori di lavoro. E questa che considero la parte più interessante della circolare, forse perché “addetto ai lavori” e perché ritengo sia la parte più dirompente delle nuove procedure.

L’istituto distingue le modalità di gestione tra le domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2019 da quelle (cartacee) ricevute dal datore di lavoro fino al 31 marzo.

Per le seconde, non ci sono particolari novità: il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Per le domande presentate in via telematica dal 1 aprile 2019, l’INPS metterà a disposizione dei datori di lavoro gli importi calcolati dalla propria procedura attraverso una specifica utility, che sarà disponibile sempre dal 1 aprile tramite il Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Naturalmente, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, anche se è l’INPS (da domani) a fissare l’importo teoricamente spettante in base alla situazione familiare (tabella) ed al reddito del nucleo familiare.

Nulla cambia anche in materia di arretrati: Se il lavoratore dovrà richiedere ANF arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

L’INPS, al momento in cui si scrive il presente articolo, non ha rilasciato altre dichiarazioni. Personalmente, ed in modo ottimistico, penso che questa novità sia apprezzabile per le aziende e per i professionisti. Se da un lato i lavoratori saranno “costretti” ad una procedura più rigida ed impegnativa nella prestazione delle istanze, i datori di lavoro non saranno più responsabili nell’effettuare particolari accertamenti e/o valutare i singoli casi, ma dovranno esclusivamente recuperare dall’Istituto (ci auguriamo in via telematica, magari massiva) gli importi spettanti ed applicarli in base al regime orario ed alle presenze dei propri lavoratori subordinati, senza entrare nel merito delle condizioni soggettive di spettanza.

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