Contributi gestione separata INPS – termine di prescrizione

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Sono piuttosto frequenti negli ultimi tempi, le comunicazioni dell’INPS con le quali si eccepisce al professionista il mancato pagamento dei contributi alla gestione separata INPS, chiedendo gli importi arretrati maggiorati di sanzioni.

Talvolta la mancata iscrizione alla gestione separata INPS legge n. 335/1995 è frutto di un errore commesso in buona fede dal professionista. Infatti, laddove un soggetto pensionato INPS si iscriva ad un albo professionale e apra la partita Iva, può comunicare alla propria Cassa di essere pensionato di altra gestione. È pacifico in questo caso che il suddetto professionista debba versare alla propria cassa il contributo integrativo del 4% dal calcolarsi sul volume d’affari annuale, mentre è erroneo ritenere di essere esonerati dal versamento del contributo soggettivo (quello che si calcola in percentuale sul reddito).

Ed infatti, il principio di carattere generale è il seguente: se un soggetto, persona fisica, lavoratore autonomo, possiede una partita Iva, deve versare i contributi previdenziali. Tutto sta a comprendere a chi li deve pagare: all’INPS o alla cassa professionale di previdenza. Se i contributi non si versano alla cassa professionale, per default si devono versare alla gestione separata INPS. Infatti, come stabilito dal DM n. 281/96, all’articolo 6, il contributo alla gestione separata è escluso solo nel caso in cui il reddito è assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.

 Il termine di prescrizione per il versamento dei contributi

Non ci sono incertezze circa il fatto che i contributi alla gestione separata INPS si prescrivano nel termine di 5 anni. Oramai da tempo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito in modo univoco che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento della stessa.

La Cassazione da ultimo nella decisione n. 27950 del 31 ottobre 2018 ha stabilito che si applica la regola di cui all'articolo 18, co. 4, D. Lgs. n. 241/1997, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

In conclusione, andando al nocciolo del problema: il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni. Il termine prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi sulla base dei quali i contributi devono essere calcolati.

E’, altresì, ovvio che nell’ipotesi in cui al lavoratore autonomo sia imputato a seguito di un accertamento fiscale un maggior reddito di lavoro autonomo non dichiarato il termine quinquennale decorre da tale ultimo evento.

Fin qui le questioni acclarate.

L’omessa compilazione del quadro RR

Senonché, sempre le citata sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018, afferma un ulteriore principio che, è bene dirlo da subito, è stato però smentito dalla recente ordinanza della cassazione n. 6677 del 7 marzo 2019.

Secondo i giudici pronunciatisi il 31 ottobre scorso, la mancata compilazione del quadro RR in cui devono essere esposti i redditi da assoggettare a contribuzione INPS, non sposta i termini del problema, ben potendo l’INPS con propri mezzi appurare tramite il quadro RE la presenza di un reddito di lavoro autonomo ed effettuare proprie indagini volte a comprendere se il soggetto versi i contributi ad una cassa professionale, non dovendo versarli all’Istituto di previdenza.

Senonché, come anticipato, la Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6677, ha ribaltato il suddetto principio, confermando la decisione della Corte di merito, secondo cui la condotta della professionista che non aveva compilato, in sede di dichiarazione dei redditi, il quadro (RR) necessario per la determinazione dei contributi, si era risolta in un’attività diretta, intenzionalmente, ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e aveva ingenerato un’obiettiva situazione preclusiva, per l’ente previdenziale, della conoscenza del credito, della conseguente adozione delle relative determinazioni e, in definitiva, della possibilità di far valere il proprio diritto.

In particolare, la Corte ribaltando come detto il precedente orientamento (concetto esposto con un mal riuscito tentativo di affermare che la pronuncia del 31 ottobre 2018 non era in contraddizione con la decisione odierna), afferma che la mancata presentazione del quadro RR comporta la sospensione della prescrizione in base a quanto previsto dall’articolo 2491, comma 8 del codice civile: “La prescrizione rimane sospesa (omissis) ... 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.”

Così si esprime il collegio: “Diversamente dalla vicenda già al vaglio della Corte di legittimità con la decisione appena esaminata (N.d.A., che in verità non è affatto diversa, ma è identica), la sentenza ora gravata, come illustrato nei paragrafi che precedono, ha chiaramente valutato e dato atto della condotta dolosa della professionista, di occultamento del credito per non avere compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e art. 10, d.lgs. n. 241 del 1997), con giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità. Nella vicenda all’esame del Collegio, la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l’unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all’INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell’obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto.

Mi raccomando al quadro RR e meno male che il termine della presentazione della dichiarazione è slittato al 30 novembre 2019.

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