DAL PROSSIMO 30 APRILE, TORNA L’ADESIONE AI PVC

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A partire dai PVC consegnati dagli organi verificatori del Fisco dal prossimo 30 aprile, sarà operativa la nuova adesione ai verbali di constatazione, prevista dall’art. 5-quater del DLgs. 218/1997, recentemente inserito dal DLgs. 13/2024.
Tale norma, infatti, ha reintrodotto (con minime differenze) l'adesione ai verbali di constatazione, prevista dal DL 112/2008 (mediante introduzione dell'art. 5-bis nel DLgs. 218/97) e poi abrogata dalla L. 190/2014.
Ora, come allora, il contribuente potrà quindi aderire per intero ai contenuti del verbale di constatazione fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale.

Il riferimento di questo nuovo procedimento conciliativo con il Fisco è ai verbali redatti ai sensi dell'art. 24 della L. 4/29, ovvero i processi verbali redatti al termine di una verifica caratterizzata da accessi esterni e potrà riguardare tutto ciò che può formare oggetto di accertamento con adesione, quindi:

  • imposte sui redditi,
  • IRAP,
  • addizionali,
  • imposte sostitutive,
  • ritenute;
  • recupero di crediti di imposta indebitamente compensati;
  • accertamenti su imposte indirette diverse dall'IVA;
  • contributi previdenziali determinati nell'ambito della dichiarazione dei redditi (Gestioni Artigiani e Commercianti e Gestione Separata INPS).

L'adesione, se dovesse essere confermato anche il patrimonio di prassi emanato sulla precedente versione della definizione (circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2008 n. 55, par. 2), dovrà essere integrale, cioè riguardare tutti i rilievi contenuti nel verbale e tutte le annualità, ma saranno esclude dalla definizione le mere "segnalazioni": secondo il Fisco, infatti, deve infatti trattarsi di "violazioni già compiutamente indicate e non i fatti o le circostanze che rientrano nelle segnalazioni, i quali saranno oggetto dei necessari approfondimenti e sviluppi con l'utilizzo di ulteriori attività istruttorie".

Con l'adesione ai verbali si beneficerà della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, e non a 1/3 del minimo come avviene per l'ordinario accertamento con adesione.
Sui maggiori contributi previdenziali, invece, non sono dovuti sanzioni e interessi (art. 2 co. 5 del DLgs. 218/97).

Sono previsti versamenti rateali pari ad 8 o 16 rate trimestrali senza la prestazione di garanzie (salvo recupero crediti di imposta), mentre è ammessa invece la compensazione.

Sotto il profilo procedurale, ricevuto il verbale di constatazione, il contribuente
potrà comunicare la volontà di aderire nei successivi trenta giorni, dandone comunicazione sia all'organo che ha redatto il verbale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) sia all'organo accertatore (Agenzi delle Entrate).
Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, l'Agenzia delle Entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale, ove sono recepiti i rilievi del PVC.
Tale adesione potrebbe perfezionarsi con la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale da parte dell'ufficio.

L'adesione ai verbali potrà essere rinviata e subordinata alla rimozione di "errori manifesti", che il contribuente potrà indicare all'organo che ha redatto il verbale.
In questo caso, l'organo che ha redatto il verbale, nei 10 giorni successivi alla richiesta del contribuente, può correggere gli errori aggiornando il verbale comunicando ciò all'Agenzia delle Entrate e al contribuente.
Il termine di sessanta giorni, entro cui l'Agenzia delle Entrate deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento parziale, decorre da quest'ultima comunicazione.

Gli importi vanno pagati ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97, dunque entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di definizione vanno pagate tutte le somme o la prima rata.
Come detto, la dilazione può avvenire in 8 rate trimestrali di pari importo, 16 se le somme superano nel complesso i 50.000 euro ed in caso di mancato pagamento degli importi, questi vengono iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 14 del DPR 602/73.

Per ciò che concerne i termini di decadenza, "i termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione".
Tale sospensione sembra operare a prescindere dal fatto che il contribuente presenti la comunicazione di adesione.
Detto diversamente, ogni volta che viene notificato/consegnato un PVC i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo saranno sospesi per 30 giorni.

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