Detrazione interventi ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico: possibilità di cessione del credito.

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Tra tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione IRPEF (nella misura del 50% per tutto il 2019, salvo proroghe per il successivo anno 2020), il beneficiario dell’agevolazione può “cedere” il relativo credito soltanto per quelli con impatto sulla riqualificazione energetica. La cessione è possibile esclusivamente  verso il fornitore dell’intervento (anche indiretto), che può utilizzare il credito in compensazione oppure può cederlo, a sua volta, ai propri fornitori di beni e servizi, senza tuttavia possibilità di porre in essere ulteriori cessioni.

La possibilità, in vigore per le spese effettuate dal 30 giugno 2019, è stata introdotta dall’articolo 10, c.3-ter, D.L. 34/2019 (cd decreto “crescita”) e regolamentata dal provvedimento direttoriale 660057 del 31 luglio 2019.

Quali interventi

La detrazione da “ristrutturazione edilizia” cedibile è unicamente quella prevista in relazione agli interventi ex art. 16-bis, TUIR, c.1, lett. h). Si tratta, cioè, degli interventi con “monitoraggio” ENEA, di seguito indicati:

a) Strutture edilizie:

  • riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

b) Infissi

  • riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

c) impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1/1/2019);
  • teleriscaldamento
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Si precisa che per tali interventi non è possibile fruire dello “sconto diretto” in fattura, con la conseguenza che la “cessione” al fornitore rimane l’unica alternativa possibile al beneficiario che non può (ad esempio, perché “incapiente”) o non vuole fruire direttamente della detrazione nell’arco temporale dei 10 anni.

Il numero massimo delle cessioni

Al fine di evitare che lo strumento della “cessione” produca impatti negativi sull’indebitamento pubblico, la norma ha stabilito che le cessioni possono essere eseguite nel numero massimo di due.

A chi è possibile cedere

Sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento del 31 luglio 2019, le cessioni possono essere effettuate come segue:

  • prima cessione: dal beneficiario della detrazione al fornitore anche indiretto dei beni e servizi necessari per la realizzazione dell’intervento;
  • seconda (ed ultima) cessione: dal fornitore anche indiretto dei beni e servizi necessari per la realizzazione dell’intervento al proprio fornitore di beni e servizi;

Sono escluse le cessioni a banche, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche ex d.lgs. 165/2001 (in pratica, tutte le Amministrazioni dello Stato).

Per l’individuazione delle “banche ed intermediari finanziari”, si rinvia ai chiarimenti forniti nelle circolari nn. 11/E/2018 e 17/E/2018.

Quindi, a titolo esemplificativo:

  • il signor Rossi, che ha fatto eseguire nella propria abitazione un intervento di sostituzione degli infissi, con un miglioramento della relativa prestazione energetica, per euro 10.000, cede la detrazione (di euro 5.000, pari al 50% della spesa) alla ditta Alfa che ha eseguito l’intervento di montaggio degli infissi;
  • la ditta Alfa, acquirente del credito, può a sua volta cederlo alla ditta Beta, presso cui Alfa ha acquistato gli infissi.

Si ritiene che il signor Rossi possa cedere il credito direttamente alla ditta Beta, fornitrice “indiretta” dei beni necessari per la realizzazione dell’intervento.

Deve essere chiarito dall’Amministrazione finanziaria, invece, se la ditta Alfa possa, piuttosto che cedere il credito alla ditta Beta, trasferire il medesimo ad un proprio fornitore generico di beni e servizi, non necessariamente collegato all’intervento eseguito (ad esempio, il proprio fornitore di arredi, o il proprio fornitore di energia elettrica, o il proprio consulente fiscale).

Modalità di utilizzo del credito “acquistato” da parte del cessionario

Il cessionario che ha acquistato il credito d’imposta (derivante dalla detrazione) può compensarlo o cederlo dopo che il credito diviene disponibile, cioè dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento della spesa, sempreché vi sia stata accettazione del credito da parte del cessionario.

1.Compensazione del credito acquistato:

  • l’utilizzo in compensazione avviene in 10 quote annuali;
  • la compensazione avviene esclusivamente con F24 presentati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • qualora non sia possibile esaurire nell’anno l’utilizzo della quota di credito, l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione nell’anno successivo; analogamente, qualora non si esaurisca l’utilizzo del credito in compensazione nel decennio, la quota di credito residua potrà essere utilizzata anche oltre il decimo anno, fino ad esaurimento.

2.Cessione del credito ad altri cessionari: il fornitore che acquista il credito dal beneficiario della detrazione (prima cessione) può cederlo, in tutto o in parte, ad un altro proprio fornitore (seconda cessione). Tale ultimo cessionario non può a sua volta cedere nuovamente il credito, ma può soltanto utilizzarlo in compensazione, fino ad esaurimento.

 Esclusa la possibilità di richiedere il rimborso

Il cessionario che acquista il credito d’imposta dal beneficiario della detrazione o da un altro cessionario non ha la possibilità di richiedere il rimborso del credito acquistato e non utilizzato in compensazione né ceduto (entro i limiti possibili del numero delle cessioni).

La procedura

Il provvedimento del 31 luglio 2019 ha approvato la modulistica che il beneficiario della detrazione può utilizzare per comunicare l’avvenuta cessione (sul sito Agenzia entrate, al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1694312/Opzione_mod.pdf/cf25951e-61ec-69cb-e24b-ba0380b023a0 )

Cosa fa il beneficiario della detrazione

Il committente dei lavori (quindi, il cliente) comunica, a pena d’inefficacia della cessione stessa, la volontà di effettuare la cessione del credito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, con due modalità alternative:

  • tramite una specifica funzionalità resa disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite gli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando lo specifico modello di comunicazione (inviato anche tramite PEC), approvato dal provvedimento del 31 luglio 2019, barrando l’opzione A .

Nella comunicazione deve essere in ogni caso indicato:

  • nome, cognome e codice fiscale del cedente
  • tipologia dell’intervento
  • importo complessivo della spesa
  • importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione)
  • ammontare del credito ceduto
  • anno di sostenimento della spesa
  • dati catastali dell’immobile
  • denominazione e CF del cessionario
  • data della cessione
  • per i no tax area: dichiarazione del rispetto condizioni nell’anno precedente
  • accettazione del cessionario.

L’Agenzia delle entrate rende visibile il credito d’imposta che è stato attribuito al cessionario per effetto della cessione nel «cassetto fiscale» di quest’ultimo.

Cosa fa il cessionario

Il cessionario deve procedere all’accettazione del credito che gli è stato ceduto, attraverso una specifica funzionalità resa disponibile nel medesimo cassetto fiscale.

Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione in 10 quote annuali, oppure cederlo in tutto o in parte, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate tramite le specifiche funzionalità. Il secondo cessionario utilizza il credito sulla base delle rate residue.

Norma:

  • Articolo 10 D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019
  • Provvedimento n. 660057 del 31 luglio 2019.

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