INDAGINI FINANZIARIE SU C/C, IL VERO PROBLEMA E’ CHI PRELEVA MALE O CHI NON PRELEVA MAI?

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E finalmente (forse), ne sapremo di più. La CTP Arezzo ha infatti rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell’equazione prelevamenti non giustificati = ricavi dell’imprenditore individuale, che accompagna gli accertamenti basati su indagini finanziarie. Per i giudici rimettenti “l’ipotesi dei versamenti appare logicamente e contabilmente opposta a quella dei prelevamenti, rappresentando i primi un’entrata e i secondi un’uscita, e quindi l’equiparazione comporta l’eguale trattamento di situazioni diseguali, e perché in tal modo finisce col sottoporre a tassazione un reddito inesistente (ossia quello corrispondente ai prelevamenti), in contrasto con il principio di capacità contributiva”. Vedremo, allora, presto se finalmente la ragionevolezza sarà coniugata con la legittimità.

Ma cosa era successo? In applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, indagando sui rapporti bancari di un imprenditore individuale aretino, a fine 2018 i funzionari del Fisco avevano contestato la presenza di versamenti non giustificati sui conti correnti riconducibili al medesimo per 167.588,65 euro e prelevamenti non giustificati per 117.958,35 euro, accertando a quel punto maggiori redditi ai fini delle imposte dirette (IRPEF e IRAP) per 285.547 euro (ossia pari alla somma dei due predetti importi) e un maggior imponibile IVA per 167.588,65 euro (pari ai soli versamenti non giustificati).
L'Ufficio aveva tenuto parzialmente conto delle giustificazioni offerte ma, in ordine alle contestazioni per prelevamento di contanti senza una giustificazione ritenuta credibile, il contribuente affermava il proprio “diritto a vivere e sostenere anche spese personali”, chiedendo al giudice di merito di valutare il significato in merito ai tempi, all'ammontare e al contesto complessivo di quanto prelevato.

Come noto, a modificare il citato art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 è stato, da ultimo, il D.L. n. 193/2016 che ha introdotto un limite per i prelievi di 1.000 euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili al di sotto del quale la presunzione in argomento non può operare, proprio per tutelare un diritto del contribuente a non dover giustificare prelievi di limitata entità, ma per il tramite dell’ordinanza della CTP Arezzo, Sez. I del 26 aprile 2021 (pubblicata in G.U. n. 41 del 13 ottobre 2021, Serie Speciale - Corte Costituzionale), ora un giudice toscano ha deciso di rimettere alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell’equazione prelevamenti non giustificati = ricavi dell’imprenditore individuale, che storicamente accompagna gli accertamenti basati su indagini finanziarie.
Con riflessione tanto naturale quanto ovvia, per i giudici rimettenti “l’ipotesi dei versamenti appare logicamente e contabilmente opposta a quella dei prelevamenti, rappresentando i primi un’entrata e i secondi un’uscita, e quindi l’equiparazione comporta l’eguale trattamento di situazioni diseguali, e perché in tal modo finisce col sottoporre a tassazione un reddito inesistente (ossia quello corrispondente ai prelevamenti), in contrasto con il principio di capacità contributiva”.
In ogni caso, se già appare irragionevole ipotizzare che un qualsiasi acquisto di fattori produttivi possa generare, nello stesso anno d’imposta, un reddito di pari importo alla somma spesa, per principio logico prima ancora che giuridico sia il legislatore che l’Agenzia delle Entrate forse dovrebbero cominciare a preoccuparsi molto di più di chi dai propri conti non preleva mai, piuttosto di chi invece preleva dai conti correnti somme compatibili con un ragionevole ménage.
Nel secondo caso, infatti, spesso viene inventata materia imponibile inesistente solo a causa delle difficoltà che rendono assai complicato, a distanza di molti anni, recuperare adeguata giustificazione probatoria dei prelevamenti finanziari riconducibili alla sfera privata, nel primo caso, invece, è quasi certo che chi non preleva mai probabilmente vive alle spalle della collettività grazie a risorse finanziarie derivanti da ricavi occulti, la cui movimentazione è ben lungi dal transitare sui conti correnti.

L'uomo della strada (che ha già capito dove dormono le volpi) ne è già convinto. Anche gli uomini del Palazzo, forse, prima o poi ci arriveranno...

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