Iva per cassa: opzione e revoca

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L’IVA per cassa è un regime opzionale che, in quanto tale, deve essere espressamente scelto dal contribuente. La scelta di avvalersi del regime in questione riguarda:

  • l’intera attività e non potrà essere limitata (per scelta ed in via opzionale) a singole attività;
  • è vincolante per tre esercizi, salvo il superamento del limite del volume d’affari di euro 2.000.000,00 previsto per accedere al regime di Iva per cassa.

Così, ad esempio, l’opzione esercitata per le operazioni effettuate a partire dall’1.01.2022, vincola il contribuente fino al 31.12.2024.

L’opzione per il regime di IVA per cassa deve essere manifestata con le consuete modalità previste dal DPR n. 442/97, ovvero deve essere desumibile dal comportamento concludente del contribuente. In particolare, il soggetto passivo interessato a questo particolare regime IVA è tenuto a:

  • riportare nelle fatture emesse la specifica dicitura della disciplina adottata quale, ad esempio, “Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis, DL 22.6.2012, n.83”;
  • comunicare l’esercizio dell’opzione, nel quadro VO del modello IVA relativo all’anno in cui inizia ad applicare la liquidazione IVA per cassa (ovvero relativo all’anno di inizio attività, se neo costituito).

Indicazione in fattura del regime di IVA per cassa adottato

A seguito della scelta operata di avvalersi del regime di IVA per cassa, il contribuente dovrà riportare sulle fatture emesse la seguente annotazione: Operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Provvedimento direttoriale n. 165764 del 21.11.2012). Nell'ambito della fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio, in particolare, il campo relativo al regime fiscale andrà compilato con il codice "RF17".

L’annotazione in parola esprime, attraverso un chiaro comportamento concludente, l’opzione per la scelta per l’IVA per cassa dal momento che, come precisato dal decreto 11.10.2012, detto regime ha effetto:

  • a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si intende esercitare l’opzione;
  • dalla data di inizio dell’attività, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno.

L’eventuale mancata indicazione di questo elemento costituisce violazione formale, lasciando quindi impregiudicato il diritto all’applicazione del regime. Conseguentemente, l’omessa indicazione di tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile (in tal senso, la relazione illustrativa al decreto 11.10.2012 e la disposizione del punto 2.4 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 165764 del 21.11.2012). La scelta del contribuente, pertanto, si paleserà soltanto all’atto della liquidazione periodica dell’imposta, quando le operazioni saranno imputate con il criterio di cassa anziché con il criterio ordinario.

Comunicazione dell’opzione nella dichiarazione iva

L’adozione del regime di IVA per cassa richiede l’obbligo di comunicare l’esercizio dell’opzione nel quadro VO del modello IVA relativo all’anno in cui inizia ad applicare la liquidazione IVA per cassa (ovvero relativo all’anno di inizio attività, se neo costituito).  Conseguentemente, i soggetti passivi che hanno optato per il regime di IVA per cassa a partire dall’1.1.2021 - oltre ad aver riportato sulle fatture emesse la specifica dicitura della disciplina adottata “Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis, DL 22.6.2012, n. 83” - dovranno ora confermare tale scelta nel modello IVA 2022 il quale dovrà essere presentato entro il prossimo 2.5.2022 (in quanto la scadenza del 30.4.2022 cade di sabato). Diversamente, chi intenderà aderire al regime dell’IVA per cassa, a decorrere dal corrente periodo d’imposta (anno 2022), sarà tenuto ad esercitare la relativa opzione all’interno del Modello IVA 2023 da presentarsi entro il 2.5.2023 (in quanto il termine del 30.4.2023 cade di domenica ed il 1.5.2023 è un giorno festivo).

Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate
Opzione con effetto dal 1.1.2021 o per i soggetti che si sono costituiti nel 2021 Modello IVA 2022 da presentarsi esclusivamente entro il prossimo 2.5.2022 (in quanto la scadenza del 30.4.2022 cade di sabato)
Opzione con effetto dal 1.1.2022 o per i soggetti che si costituiranno nel 2022 Modello IVA 2023 da presentarsi entro il 2.5.2023 (in quanto il termine del 30.4.2023 cade di domenica ed il 1.5.2023 è un giorno festivo)

Durata e revoca dell’opzione per il regime di IVA per cassa

Relativamente alla durata dell’opzione, il provvedimento n. 165764 del 21.11.2012 e la circolare n.44/E/2012 precisano che l’opzione per il regime IVA per cassa vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d’affari (euro 2.000.000,00).

In tale ultima ipotesi, così come disposto dall’art. 7 del DM 11.11.2012 e precisato in precedenza, il regime opzionale in commento cessa a partire dal mese o trimestre successivo, con la conseguenza che nell’ultima liquidazione dovrà essere computata sia l’imposta a debito, sia quella a credito ancora “sospesa” (Circolare n. 44/E/2012).

Decorso il triennio, l’opzione “resta valida per ciascun anno successivo”, ovvero si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione, quindi:

  • con il comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’IVA “ordinaria”);
  • con la comunicazione nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla revoca.

In caso di revoca dell’opzione, il contribuente deve computare nella liquidazione periodica relativa all’ultimo mese / trimestre di applicazione del regime l’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l’IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati. Detto comportamento va adottato anche in caso di decadenza dal regime in corso d’anno a causa di un volume d’affari superiore al limite massimo ammesso.

Cessazione dell’attività in pendenza del regime di IVA per cassa

Se l’aderente al regime dell’Iva per cassa cessa la sua attività, si ha evidentemente una fattispecie di termine della disciplina in esame, che però non è espressamente presa in considerazione dalla normativa e dalla prassi di riferimento.

Sul punto, Assonime suggerisce di rifarsi, anche in questo caso, a quanto previsto per le operazioni di cui all’art. 6, co. 5, DPR 633/72. Conseguentemente, nella dichiarazione Iva annuale dell’anno di cessazione dell’attività dovrà tenersi conto (a debito) anche dell’imposta dovuta e finora sospesa, in assenza di pagamento da parte del cliente (circolare n. 6 del 18.2.2013).

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