Lavori usuranti: slitta al 17 aprile il termine per la comunicazione

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha prorogato al 17 aprile 2023 il termine per l’invio delle comunicazioni di lavoro notturno e di tutte le attività usuranti, originariamente fissato al 31 marzo 2023.

Pertanto il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica, entro il 17 aprile 2023, il periodo durante il quale ogni dipendente ha svolto:

  • lavorazioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (art. 1, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 67/2011);
  • lavoro notturno (art. 1, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 67/2011);
  • la conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 67/2011).

Nb!! Non è stato oggetto di proroga il termine per la comunicazione del lavoro a catena (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 67/2011) che rimane fissato entro trenta giorni dall'inizio dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L.gs. n. 67/2011.

Il termine ordinario per l’effettuazione ed invio, a cura dei datori di lavoro, della comunicazione lavori usuranti di cui al D. Lgs. n. 67/2011 è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Entro tale data, i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare al Ministero del Lavoro la comunicazione annuale relativa al monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. La comunicazione deve essere effettuata attraverso la compilazione del modello LAV_US, ed è essenziale perché il lavoratore possa avere accesso ai benefici pensionistici e ottenere una riduzione di anni 3 del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità (con anzianità contributiva non inferiore ad anni 35).

La nozione di lavori particolarmente usuranti è stata introdotta per la prima volta dal D. Lgs. n. 374/1993, il quale li definiva “quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee”. Successivamente, il D. Lgs. n. 67/2011 ha definito all’art. 1 i lavori usuranti come quelle “lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, che consentono, in presenza di ulteriori requisiti nello stesso enunciati, di accedere anticipatamente al pensionamento.

I soggetti che sono oggetto della comunicazione in esame possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2, D.M. 19 maggio 1999.

Nello specifico rientrano i:

  1. lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  2. lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  3. lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  4. lavori in cassoni ad aria compressa;
  5. lavori svolti dai palombari;
  6. lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione;
  7. lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  8. lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  9. lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

2) Lavoratori notturni definiti dal D. Lgs. n. 67/2011, ovvero:

  1. lavoratori a turni, che prestino la loro attività nel periodo notturno - cioè il periodo di sette ore consecutive, compreso l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino - per almeno 6 ore al giorno, nonché 64 giorni lavorativi all’anno (per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009; non inferiore a 78 giorni per chi matura i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
  2. al di fuori dei casi sopra citati, i lavoratori che prestino la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo;

3) Lavoratori impegnati nel “lavoro a catena” alle dipendenze di imprese per le quali operano specifiche voci di tariffa INAIL. Trattasi degli addetti all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione, con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo.

Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

4) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, comprensivi del posto riservato al conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere comunicato, al Ministero del Lavoro, in via telematica attraverso la compilazione del modello LAV_US, tramite il sito ClicLavoro. L’accesso deve essere effettuato mediante SPID.

Nello specifico, le tipologie di comunicazione sono due, e prevedono tempistiche parzialmente differenti come previsto dall’art. 6, D.M. 20 settembre 2011:

  1. La comunicazione annuale ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cioè quelle di cui al D.M. 19 maggio 1999, il lavoro notturno, il lavoro “a catena”, la conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo), ai sensi dell’art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011. Tale comunicazione deve effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e indicare il periodo/i in cui ogni dipendente ha svolto queste lavorazioni.

Si precisa che con riferimento al lavoro notturno, per ogni dipendente, deve essere indicato il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia lavorativa.

  1. Le comunicazioni previste dall’art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 67/2011, nonché:
  • la comunicazione annuale di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Questa comunicazione non è dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analoga comunicazione sopra descritta, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;
  • la comunicazione di svolgimento di lavorazioni a catena, entro 30 giorni dall’inizio delle medesime.

Entrambe le comunicazioni possono essere effettuate come da nota Min. Lav. dai seguenti soggetti:

  • i datori di lavoro privati.
  • le imprese utilizzatrici con riguardo a lavoratori “somministrati”, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”, poiché le stesse, quali datori di lavoro di fatto, sono pienamente a conoscenza delle attività prestate dai citati lavoratori e dispongono degli stessi nell’ambito del proprio potere organizzativo circolare Min. Lav. 15/2011;
  • i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della L. 12/1979;
  • gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.

L’elaborazione del modello LAV_US deve essere eseguita, accedendo al sito ClicLavoro, e compilando le seguenti sezioni:

  1. Sezione Datore di lavoro, con i riferimenti dell’azienda che effettua le attività;
  2. Sezione INPS, dove il datore deve inserire la o le matricole INPS;
  3. Sezione INAIL, dove il datore di lavoro deve inserire il codice ditta attribuito dall’INAIL al momento dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
  4. Sezione Altri enti, in cui il datore di lavoro deve indicare gli altri enti ai quali l’azienda risulta iscritta e il rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione occorre, inoltre, indicare il numero di iscrizione alla Camera di commercio, specificando altresì il codice Ateco 2007;
  5. Sezione Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, che consente di inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività oggetto della comunicazione. Per ciascuna unità produttiva indicata, è prevista l’indicazione dei lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione, inserendo i dati identificativi oltre alla data inizio attività in caso di tipologia modulo “Inizio lavoro a catena” e il numero di giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo nelle altre casistiche di tipologia;
  6. Sezione Dati di invio, viene compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di accreditamento e consente di individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, nonché la tipologia di comunicazione tra quelle previste dalla legge.

Una volta compilato il modello, il Ministero del Lavoro mette a disposizione degli organi ispettivi e previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti abilitati ad agire in loro nome e per conto).

L’omissione di queste comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 5, c. 3, D. Lgs. n. 67/2011. Tale norma menziona espressamente soltanto la fattispecie dell’omissione di comunicazione (o la comunicazione con dati errati oppure non corrispondenti al vero) e, pertanto, sembrerebbe non sanzionabile la ritardata presentazione della stessa.

Tuttavia, la nota Ministeriale del 28 novembre 2011 precisa che non è possibile inviare tardivamente le comunicazioni, facendo intendere che anche l’invio tardivo sia riconducibile all’ipotesi di omissione. La circolare prevede inoltre che la sanzione non deve applicarsi con effetto moltiplicatore in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma in base al numero delle comunicazioni omesse.

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