Lo sconto contributivo in busta paga: Arrivano le istruzioni dall’INPS

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Sarà sicuramente in memoria di tutti l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Infatti all’articolo 1, comma 121, la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 dispone per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una riduzione dell’aliquota contributiva nella misura di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti che abbiano una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro.

Nello specifico il citato comma 121 enuncia quanto segue:

“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

Premettiamo anzitutto che sebbene la normativa decorra da gennaio, per ogni nuova previsione legislativa che preveda delle agevolazioni contributive occorre attendere l’intervento dell’INPS con una circolare esplicativa delle modalità di fruizione di tale misura.

Tale Circolare, la n. 43, è arrivata in data 22 marzo 2022. Con questa l’INPS fornisce le prime indicazioni normative nonché le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro l’applicazione del suddetto esonero.

Ma andiamo con ordine. Chi sono i soggetti beneficiari?

L’esonero spetta a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati. Esso inoltre si applicherà sia ai lavoratori già in forza che ai lavoratori che verranno assunti nel corso del 2022.

Restano invece esclusi dal beneficio i lavoratori domestici, in quanto categoricamente esclusi dal legislatore, in quanto assoggettati ad un particolare e distinto sistema contributivo.

Quando si applica?

L’esonero in oggetto potrà essere applicato a decorrere dalle competenze del mese di marzo 2022, con la possibilità di recuperare gli arretrati di gennaio e febbraio 2022 esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022. Mentre i datori di lavoro i cui lavoratori sono interessati all’esonero contributivo, che hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

In cosa consiste nello specifico questo sconto contributivo?

Consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Supponiamo il caso in cui l’aliquota IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%: se sono presenti i requisiti (reddituali) di cui sopra, questa potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali riducendo l’aliquota effettiva a carico lavoratore all’8,39%. Lo stesso meccanismo si applica anche agli apprendisti, che quindi passano da 5,84% a 5,04%.

L’unico limite per godere di questo sconto è la presenza di un imponibile previdenziale mensile del lavoratore non superiore all’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Questo tetto si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale e viene parametrato su base mensile, di conseguenza la verifica del superamento e quindi della spettanza dell’esonero avviene su base mensile, escludendo così le operazioni di conguaglio annuale.

Tale limite si applica, come detto, anche alla tredicesima mensilità. In particolare, la riduzione dell’aliquota a carico del lavoratore sarà infatti riconosciuta, nel mese di dicembre 2022, sia nelle competenze relative al mese di dicembre sia nelle competenze relative alla tredicesima, purché venga rispettata la soglia di 2.692,00 euro con riferimento ad entrambe le competenze.

Qualora la tredicesima mensilità venga invece corrisposta a ratei nei singoli mesi, essi non vengono conteggiati ai fini del rispetto del limite di 2.692,00 dell’imponibile previdenziale della competenza mensile. Infatti in questo caso, si terrà conto anche sui ratei mensili di tredicesima purché l’importo di questi non sia superiore a 224 euro (pari a euro 2.692,00/12). Possiamo quindi ritenere che la mensilità di competenza e i ratei vengono gestiti nel mese ai fini dell’applicazione dell’esonero come elementi indipendenti.

Per non far subire un danno anche i dipendenti cessati, che quindi percepiscono la tredicesima alla cessazione, è previsto il diritto allo sconto contributivo a condizione che l’ammontare della stessa non superi la soglia finora menzionata.

Sono escluse da tale esonero la quattordicesima mensilità e le mensilità ulteriori eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La circolare dell’INPS infatti prevede: “(...) nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.”

Un aspetto molto importante da sottolineare è che l’esonero trattato in questa sede non corrisponde ad un incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non trovano applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015. Inoltre esso è cumulabile per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Dall’altro lato lo sconto dell’0,80, realizza una riduzione contributiva a favore del lavoratore senza comportare alcun beneficio in capo al datore di lavoro che quindi non è subordinato al possesso del DURC, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.

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