L’obbligo vaccinale per gli Over 50 e il Green Pass Rafforzato

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Il DL n. 1 del 7 gennaio 2022, inserendo il nuovo articolo 4-quater nel DL n. 44/2021, prevede, a partire dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, l’estensione dell’obbligo vaccinale a tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età, o che li compiono in data successiva all’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 1/2022), fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

Con riferimento ai lavoratori, invece l’art. 3 del medesimo Decreto Legge introduce il divieto di accesso nei luoghi di lavoro ai soggetti che non possiedono né la certificazione verde Covid-19 per avvenuta vaccinazione, né quella per guarigione (il c.d. Green Pass Rafforzato).

Sono vincolati all’obbligo vaccinale anche i seguenti soggetti: quelli esercenti le professioni sanitarie, il personale scolastico, il personale addetto al comparto di difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il corpo di polizia locale, il personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Si ricorda che resta comunque obbligatorio il possesso del Green Pass “base” per accedere ai luoghi di lavoro per tutti gli altri soggetti non citati finora.

Ci sono, come ben noto, alcuni individui per i quali l’obbligo vaccinale viene meno: si tratta di coloro che presentano patologie gravi, documentate ed attestate da certificazione medica rilasciata dagli organi competenti.

Ma cosa succede se non si adempie all’obbligo di vaccino?

Per chi non rispetta l’obbligo vaccinale (ovvero non ha effettivamente iniziato il ciclo vaccinale, o non ha effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale, o non ha eseguito la dose di richiamo allo scadere delle Certificazioni Verdi di cui era in possesso) alla data del 1° febbraio 2022 è stata prevista una (nuova) sanzione amministrativa, rilasciata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Come già accennato, però, ciò che più interessa gli operatori del settore è l’obbligatorietà del possesso della certificazione Verde all’interno dei luoghi di lavoro privati.

Tutti i soggetti che dichiarano di non possedere il Green Pass (base per gli under 50, rafforzato per gli over) o che ne risultano sprovvisti nel momento in cui accedono al luogo di lavoro per prestare regolare attività sono da considerare assenti ingiustificati.

Ai datori di lavoro, in questi casi, non è consentito il rilascio di contestazioni e/o provvedimenti disciplinari nei loro confronti. Inoltre, ai dipendenti assenti viene garantita la conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione di apposita documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione e comunque non oltre la data limite fissata dal Decreto al 15 giugno 2022.

In questi giorni di assenza non giustificata, al dipendente non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso di qualunque tipo.

Al lavoratore che non possiede il Green Pass o non lo esibisce al soggetto richiedente, può essere inoltre applicata una sanzione amministrativa che può variare dai € 600 ad € 1.500.

Una novità è certamente il fatto che dal 15 febbraio 2022, per un lavoratore assente ingiustificato, al 5° giorno di astensione dall’attività lavorativa, spetta al datore di lavoro la decisione di un’eventuale sospensione del dipendente stesso fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, questo indipendentemente dai dipendenti occupati dal datore di lavoro (nel primo decreto n. 127/2021 la regola era prevista solo per i datori di lavoro sino a 15).

Non va dimenticato che il datore di lavoro, dal lato suo, ha l’obbligo di verificare il possesso della Certificazione Verde del proprio personale prima di farlo accedere al luogo di lavoro, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra i € 400 e gli € 1.000.

Proviamo ad analizzare di seguito alcune FAQ per approfondire ulteriormente la questione.

  • Per ottenere il Green Pass “Rafforzato” sarà necessaria la terza dose del vaccino?

No. Per ottenere il Green Pass rafforzato sono sufficienti 2 dosi di vaccino, oppure la guarigione dal Covid.

  • Il Green Pass rafforzato, nel caso degli over 50, deve essere esibito anche in caso di partecipazione a corsi di formazione privati?

Sì. Chi rientra in questa categoria ha l’obbligo di possedere tale certificazione sia nei luoghi di lavoro, che ai corsi di formazione, anche in qualità di discenti a partire dal 15 febbraio 2022.

  • Il Green Pass “Rafforzato” sarà efficace e consentirà lo spostamento senza limiti in tutte le zone (bianca/gialla/arancione/rossa)?

No. Consente la libertà di spostamento per chi lo possiede solamente nelle regioni che presentano colore bianco, giallo ed arancione. In zona rossa è obbligatorio rispettare le restrizioni previste a prescindere dal suo possesso.

  • È obbligatorio esporre dei cartelli per la clientela sull’obbligo di Green Pass?

No. La disposizione è contenuta nella normativa vigente, ma non è previsto l’obbligo di esposizione di quanto contenuto in essa.

  • Come ci si deve comportare nel caso in cui un cliente e/o un lavoratore non voglia mostrare il Green Pass nonostante l’obbligo per entrare?

Qualora il cliente non mostri il Green Pass all’entrata, l’accesso al locale è precluso.

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