Società di persone tra pretesa di distribuzione degli utili e obbligo di copertura perdite 

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Partiamo dal presupposto che anche nelle società di persone il bilancio (chiamato dal codice civile rendiconto) è predisposto dagli amministratori. Non tutti i soci di una Snc devono necessariamente essere amministratori mentre, come noto, nelle sas gli amministratori si identificano sempre con i soci accomandatari.

Una volta predisposto il bilancio, ogni socio ha diritto di ottenere il rendiconto e di approvarlo (o manifestare la propria motivata contrarietà all’approvazione). Si tratta di una approvazione che non deve necessariamente passare attraverso una assemblea, basta qualunque modalità (es. email o atteggiamento concludente di non opposizione).

E’ nel potere (e, direi, obbligo) degli amministratori, stanziare in bilancio accantonamenti a fronte di potenziali rischi e oneri (Cassazione sentenza n. 4554/0995). Ciò, è evidente, deprime l’utile dell’esercizio. Se gli accantonamenti però sono forzati e hanno il solo scopo di ridurre l’utile in modo da distribuirne meno (o per nulla) ai soci, tale comportamento è censurabile dai soci che si ritengono danneggiati i quali possono rivolgersi al giudice per tutelare i propri interessi.

Fatte le premesse, è bene sapere che se la società ha prodotto un utile i soci hanno pieno diritto di pretenderlo e di vederselo distribuire subito dopo l’approvazione del rendiconto.

Questo può però mettere in crisi i programmi di sviluppo della società (se ve ne sono) perché potrebbero mancare le risorse liquide per effettuare gli investimenti necessari.

Per questo motivo è utile inserire all’atto della costituzione della società nello statuto (o successivamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata nei patti sociali) una clausola che demanda alla maggioranza dei soci disporre la distribuzione degli utili nella misura che questi riterranno opportuna. E’ evidente che occorrerà preventivamente approvare il rendiconto e poi deliberare l’eventuale distribuzione degli utili.

Resta il fatto che se il rendiconto chiude con un utile, ma in bilancio sono presenti perdite pregresse, è necessario, prima di distribuire l’utile, utilizzarlo per coprire le suddette perdite (art. 2303 Cod. Civ.). Anche nelle società di persone, come nelle società di capitali, resta valido il principio che se la perdita intacca il capitale sociale, occorre coprire la perdita o, in alternativa, ridurre il capitale sociale. Dal momento però che nelle società di persone non vi è obbligo di un capitale sociale minimo, la circostanza si presenta concretamente solo quando la perdita supera l’intero importo del capitale sociale.

Non lo fa nessuno? Può darsi. D’altronde l’obbligo di coprire le perdite è un obbligo reciproco dei soci posto che nei confronti dei terzi comunque nelle società di persone (snc e accomandatari nelle sas) rispondono dei debiti sociali i soci con il proprio patrimonio, solidalmente e illimitatamente.

In altre parole, ciò che può accadere è che se il socio che non mette mano al portafoglio per coprire le perdite gli altri soci lo possano estromettere dalla società.

Dunque, basta non litigare!

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