Quel grande caos del nuovo regime Forfettario per i sostituti d’imposta datori di lavoro!

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Quest’anno, come abbiamo avuto modo di constatare in precedenti articoli, il legislatore non ha più di tanto faticato nel prevedere agevolazioni atte a favorire i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori subordinati.

Le agevolazioni del lavoro che abbiamo conosciuto, infatti, sono un lascito del recente passato (Legge di Bilancio del 2018 sugli under 30 e DL. 87/2018 convertito in L. 96/18) unite alla difficoltosa agevolazione “per giovani eccellenze” introdotta dai commi 706 e ss. della Legge di Bilancio 2019.

In ambito fiscale, invece, si deve riconoscere che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, si è ben prodigata nell’introdurre delle formule di agevolazione, alcune subito attuabili altre invece dal 2020 in materia di Regimi Forfettari e Flat tax.

In particolare, attraverso i commi 9, 10 e 11 la Legge di Bilancio ha modificato la disciplina relativa al regime forfettario prevista all’art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 commi 54-89.

Il comma 54 novellato prevede che “i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a partire dal 1° gennaio 2019, possono accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

A tal proposito si evidenzia che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario, non devono essere rilevati gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali per l’adeguamento agli Indicatori sintetici di affidabilità (ISA). Non altro che un restyling dei vecchi Studi di settore.

E’ quindi evidente che, rispetto ai limiti conosciuti in precedenza, vi saranno molti più casi di imprenditori e professionisti, non necessariamente con inizio attività dal 2019, che possono essere ricompresi in queste categorie. Si ricorda a tal proposito, che sino al periodo di imposta 2018, i limiti dei ricavi / compensi erano ben più bassi perché fissati tra soglie comprese tra 25.000 e 50.000 euro e differenziate sulla base del codice ATECO dell’attività prestata.

Ad allargare ancora di più le maglie, estendendo la categoria dei potenziali interessati è la nuova previsione che elimina due vecchi storici limiti:

  • non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l’aver sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori.
  • È stato eliminato il limite che prevedeva che il costo totale dei beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale, o di impresa non dovesse superare 20.000 euro alla data di chiusura dell'esercizio precedente.

Aspetto che ci riguarda più da vicino, come “addetti al mondo del personale”, è la prima delle due previsioni, che porta alle immediate considerazioni: Ci sono molti datori di lavoro che, già datori di lavoro negli anni precedenti si trovano a “diventare” forfettari con il periodo d’imposta 2019, e ci possono essere neo imprenditori che, dal 2019, potrebbero assumere dipendenti accedendo al regime forfettario e beneficiando di tutti i conseguenti vantaggi.

Tralasciando ovviamente gli aspetti fiscali (calcolo delle imposte, tassazione, IVA, etc.), si ricorda che, tra le agevolazioni note, il comma 69 dell’art. 1 legge n. 190/2014, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta affermando che: “Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”.

In sostanza, con tale disposizione il legislatore ha previsto che il contribuente forfettario che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto in luogo di altri in quanto non assume la veste di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa.

Il “problema” quindi si pone, a cascata, su tutti gli adempimenti del sostituto d’imposta lasciando – come sempre – gli imprenditori ed i professionisti con molti dubbi operativi da risolvere.

Si è ritenuto così di riassumere il complicato tema in trattazione con delle FAQ, con la speranza di fare un po’ di chiarezza:

  • Cosa significa non essere sostituti d’imposta? Quali sono gli adempimenti cui non sarebbe più obbligato il “datore di lavoro non sostituto”?

Il “non sostituto” non è più tenuto ad adempiere a tutte le attività stabilite dal DPR 600/73, in particolare:

  1. Non operando le ritenute fiscali
  2. Non riconoscendo le detrazioni fiscali ordinarie, per lavoro dipendente
  3. Non riconoscendo le detrazioni fiscali ordinarie, per familiari a carico
  4. Non riconoscendo le detrazioni fiscali per almeno quattro figli a carico
  5. Non riconoscendo il bonus fiscale “80 euro”
  6. Non inviando la dichiarazione dei sostituti d’imposta (770)
  7. Non inviando la Certificazione UNICA

Su quest’ultimo punto si ricorda che la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, in risposta all’interpello n. 954-881 del 27 luglio 2017, aveva affermato che, poiché la Certificazione Unica ha la funzione di certificare anche i dati assistenziali e previdenziali, i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno lavoratori subordinati sono tenuti a compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la CU.

  • Quali sono i residuali obblighi del “non sostituto” datore di lavoro? Secondo le disposizioni normative quest’ultimo dovrà comunque riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto, nel quadro RS del modello Unico. In particolare le istruzioni prevedono la compilazione dei righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

 

  • E per quei datori di lavoro che hanno operato il conguaglio fiscale nel 2018, dichiarando che avrebbero trattenuto le addizionali regionali e comunali a rate nel 2019?

Domanda difficile! Non ci sono istruzioni a riguardo. Il conguaglio tardivo (si ricorda che le operazioni di conguaglio potrebbero essere effettuate sino al 28/2 dell’anno successivo) sembrerebbe l’unica soluzione praticabile, ovviamente operando tutte le addizionali in unica rata con il conguaglio tardivo.

  • Il sostituito d’imposta che obblighi avrà? E come potrà adempiervi? Il “lavoratore non sostituito d’imposta”, proprio come avviene nell’ambito del lavoro domestico, è tenuto alla dichiarazione dei redditi. Per consentire al dipendente di assolvervi, il datore di lavoro dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione (ad oggi non sono previsti moduli standard) nella quale attesterà gli importi erogati e le competenze soggette.

 

  • Ci sono altre soluzioni? Il solito “silenzio assordante” dell’Amministrazione Finanziaria impone noi operatori a trovare delle soluzioni alternative, soprattutto al fine di agevolare i sostituiti d’imposta nel tradizionale sistema di sostituzione d’imposta. Indubbiamente più comodo per questi ultimi. Ritornando quindi alla fonte, Legge 190/2014, ove si prevede che “Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (…)” qualche collega è pronto a sostenere che non si tratti di un divieto, ma di una semplice facoltà. Ad oggi, purtroppo, non mi sento di sostenere a pieno questa tesi, anche sembra la sola soluzione per poter risolvere l’impasse.

 Purtroppo, mi devo rassegnare al fatto che non vi sono altre FAQ risolutive della questione ammettendo che questa, purtroppo, è la situazione attuale. Ci si augura che, a risolvere i dubbi segnalati arrivi presto un chiarimento dell’Agenzia o, forse ancora più auspicabile, un intervento normativo.

Ad maiora.

 

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