Si amplia il valore del silenzio: la Cassazione legittima il “silenzio-furbo”

Download PDF

Un contribuente, già nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva eccepito che l’Agenzia delle Entrate in sede di avviso di accertamento non avesse dato prova di aver valutato e ragionevolmente superato le sue osservazioni difensive presentate nei confronti di un PVC elevato dalla Guardia di Finanza. In questo modo si erano così violate le disposizioni dell’art. 12, comma 7 della L. 212/2000 con cui espressamente si prevede che “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

D’altro canto, la stessa Corte di Cassazione appena sei mesi fa, nella sentenza n. 17210 del 2 luglio 2018, aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per violazione del diritto al contraddittorio, proprio in ragione del fatto che l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso di non aver valutato le osservazioni difensive.

Da qualche tempo, però, puntualmente si verifica uno strano fenomeno. Non appena è possibile restringere il campo di applicazione di orientamenti a favore del contribuente,  la Cassazione non si fa pregare due volte ed ecco allora inopinatamente affermarsi un freschissimo principio formalizzato nella recente sentenza della Cassazione n. 1778 del 23 gennaio 2019: un accertamento è valido anche se l’Ufficio non esplicita le proprie valutazioni in merito alle osservazioni difensive prodotte dal contribuente a seguito della notifica del PVC. In sostanza, la mancata esplicitazione delle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle difese del contribuente non costituisce una violazione dell’art. 12, comma 7 della L. 212/2000, tale da giustificare l’annullamento dell’avviso.

Sì, avete letto proprio bene: i giudici di legittimità hanno affermato che se l’Amministrazione finanziaria ammette di non aver affatto valutato le difese del contribuente, l’atto NON è nullo. Se, quindi, l’Agenzia delle Entrate tace sul punto e, ignorando le memorie, motiva l’avviso di accertamento senza prendere posizione sulle argomentazioni difensive dal contribuente, queste ultime diventano acqua fresca e l’atto è valido ed efficace.

Sì, avete letto bene: per i giudici il silenzio dell’Amministrazione può considerarsi una sorta di valutazione implicita delle osservazioni difensive e, quindi, l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente è comunque valido, atteso che, secondo i giudici, da un lato la nullità può conseguire solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.

Sì, avete letto bene: i giudici hanno affermato che i funzionari del Fisco hanno l'obbligo di valutare le memorie del contribuente, ma che poi le loro riflessioni e conclusioni possono anche tenersele per sé. Sì, lo hanno scritto davvero...

Caro lettore, a questo punto sorridere o piangere costituisce una medesima possibile e naturale reazione emotiva, ma di questa “storica” sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019 (udienza 20 settembre 2018) della Cassazione civile - sezione V - è doveroso riportare per esteso nomi e cognomi di fautori ed estensori (Pres. Bruschetta Ernestino Luigi - Est. Catallozzi Paolo), perché essi meritano la ribalta della cronaca per aver coniato questo originalissimo valore del silenzio amministrativo in ambito tributario: dopo il silenzio-rifiuto ed il silenzio-assenso, appare da oggi sulla scena anche la legittimità del silenzio-opportunistico, altresì conosciuto come silenzio-furbo, perché, come affermava Josh Billings, il silenzio è uno degli argomenti più difficili da confutare.

D’ora in poi, infatti, per l’agenzia delle Entrate il migliore modo per rispondere alle memorie difensive del contribuente potrebbe essere quello di ignorarle. Incredibile!

Cari amici lettori, proprio in questi giorni è stata presentata alla Camera una proposta di legge per promuovere la riforma della giustizia tributaria, mossa, secondo alcuni, dalla necessità di avere giudici professionali e dedicati a tempo pieno al processo tributario ed in modo da garantire un giusto processo al cittadino-contribuente.

A leggere però questa sentenza, che ha ribaltato il pronunciamento di quei poveri “dilettanti” che giudicano nelle corti del merito, assale il dubbio che anche giudici professionisti possono costituire indubbio ostacolo all'affermazione del giusto processo e che forse occorrerebbe anche una riforma culturale per depurare le sentenze dai pregiudizi e per far rispettare anche nel grado di legittimità le garanzie del contribuente.

Non c'è, infatti, tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il tetto della giustizia ed il capolavoro dell'ingiustizia è proprio quello di sembrare giusti senza esserlo, come quando si forza la “salvezza” di un atto illegittimo.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento