Detrazione ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e aree verdi – Le novità dal 2018

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La legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, ha prorogato, con alcune modifiche, le detrazioni spettanti per gli interventi sulle unità immobiliari per lavori di ristrutturazione, confermando altresì il “bonus mobili” anche per il 2018 e consentendo la fruizione delle detrazioni potenziate previste per gli interventi antisismici anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp).

Debutta, infine, la nuova agevolazione per la sistemazione delle aree verdi.

 La proroga della detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia

La nuova formulazione dell’articolo 16, comma 1, decreto legge n. 63/2013, dispone la proroga al 2018 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, fino ad una spesa massima di 96.000 euro.

Di conseguenza:

  • le spese sostenute per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, TUIR, fino al 31 dicembre 2018, fruiscono della detrazione IRPEF del 50%.
  • dal 1° gennaio 2019, le medesime spese torneranno a beneficiare della detrazione del 36%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 48.000 euro (salvo ulteriore proroga).

La proroga del “bonus mobili”

Il comma 2 del citato articolo 16, dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio 2018, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione IRPEF al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).

Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia, che devono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Più precisamente, è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i mobili acquistati e destinati ad arredare le stesse: il bonus non è concesso, quindi, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.

Interventi antisismici e IACP

Le detrazioni previste per interventi finalizzati alla sicurezza sismica, nelle zone sismiche 1, 2 e 3, riconosciute per abitazioni e attività produttive, sono riconosciute, dal 1° gennaio 2018, anche agli IACP, comunque denominati. L’agevolazione, spettante per interventi eseguiti fino al 31 dicembre 2021, è altresì riconosciuta agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (ai sensi del nuovo comma 1-sexies.1, dell’articolo 16, D.L. 63/2013) .

Si ricorda, relativamente agli interventi antisismici, che la detrazione “base” del 50%, è elevata:

  • al 70% (75% per le parti condominiali) se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • all’80% (85% per le parti condominiali) se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiore .

Bonus “aree verdi” sulle abitazioni

Di nuova istituzione la detrazione, solo ai fini  IRPEF e nella misura del 36%, per le spese sostenute per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili, ivi comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati (articolo 1, commi 12-15, legge di bilancio 2018).

La detrazione del 36% spetta solo per il 2018 e su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso abitativo (quindi, solo unità immobiliari di categoria A, escluso A/10). L’agevolazione è fruibile sia dal possessore che dal detentore (quindi, anche dall’inquilino o dal comodatario che sostiene le spese).

Nel caso di spese sostenute sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, è riconosciuto un distinto limite di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione spetta a ciascun condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il beneficio spetta a condizione che il pagamento delle spese avvenga attraverso sistemi tracciabili e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo.

Anche per il bonus “verde”, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR nel caso di:

  • uso promiscuo dell'unità immobiliare - la detrazione spettante è ridotta al 50% (dunque 18%);
  • cumulabilità delle agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo: la detrazione è cumulabile, ma le agevolazioni specifiche per gli immobili vincolati ex decreto legislativo n. 42/2004 sono ridotte al 50%;
  • vendita dell'unità immobiliare - la detrazione non utilizzata è trasferita all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti;
  • decesso dell'avente diritto - il trasferimento della detrazione avviene esclusivamente a favore dell’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Norma:

  • 16 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013;
  • 1, commi 12-15, legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

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